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Ordinanza — n. 22492/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses agricultural worker's unemployment benefit claim regarding salary base calculation and figurative contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the agricultural worker's appeal against the rejection of her unemployment benefit claim and figurative contribution request. The lower courts ruled that the contractual salary already included the third element, making the additional percentage unnecessary, while the applicant argued for a higher base based on the provincial contract. The Supreme Court upheld this decision, citing established case law that the contractual remuneration was inclusive of the third element, thereby rejecting the claim for increased benefits.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 49 CCNL per gli operai agricoli; Art. 14 CCP per gli operai agricoli: The contractual salary for temporary agricultural workers is deemed inclusive of the third element, precluding additional percentage increases for unemployment benefit calculations.

Parole chiave

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agricultural workers unemployment benefits third element salary figurative contributions provincial collective agreement Corte di Cassazione indennità disoccupazione calcolo dell'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Infatti, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione complessiva condotta ex art. 1363 c.c. e fornendo una motivazione ampia, completa e logica, che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art.
Art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010
Art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013
Art. 32, legge n. 264 del 1949
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, legge n. 264 del 1949, dell'art.
Art. 3, d.l. n. 942 del 1977
264 del 1949, dell'art. 3, d.l. n. 942 del 1977 (conv.
Art. 8, legge n. 155 del 1981
41 del 1978), e dell'art. 8, legge n. 155 del 1981, per avere la corte territoriale rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione,.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. c.p.c. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte, - rigetta il ricorso; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 1363 c.c
Infatti, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione complessiva condotta ex art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 3207 del 18 febbraio 2004
Cass., Sez. L, n. 40400 del 16 dicembre 2021
Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016
228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20238/2019 R.G. proposto da Serafina Pronestì, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mesiti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Coretti, Mauro 26 22_ Sferrazza, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29; 449-0 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 720/2018 pubblicata il 28 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 maggio 2015 Serafina Pronestì ha adito il Tribunale di Palmi, esponendo di avere lavorato come operaio agricolo a tempo determinato per l'anno 2013 per 51 giornate e di avere percepito la somma di C 873,79 a titolo di indennità di disoccupazione calcolata sul salario di riferimento per l'indicato anno 2013 pari ad C 47,07. Essa ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 parametrata al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013, pari ad C 56,04, con condanna— dell'INPS a versare in suo favore la somma dovuta, detratto quanto da lei ricevuto a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2013.

La ricorrente ha domandato, altresì, che fosse accreditata sulla sua posizione assicurativa a titolo di contribuzione figurativa una somma pari a quella dovuta per la medesima prestazione, con condanna dell'INPS ad aggiornare la detta posizione assicurativa. Il Tribunale di Palmi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1513 del 2017, ha respinto il ricorso„ ritenendo che„ da una lettura complessiva dei contratti provinciali che si erano succeduti dal 2005, era possibile ritenere che anche in quello del 2013 la retribuzione fosse comprensiva del c.d. terzo elemento.

Serafina Pronestì ha proposto appello che la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 720/2018, ha respinto. Serafina Pronestì ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'INPS ha resistito con controricorso.L'INPS ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art.14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale in esame non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso.

La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un'interpretazione complessiva condotta ex art. 1363 c.c. e fornendo una motivazione ampia, completa e logica, che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato. Pertanto, considerato che nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune ruolo preminente deve essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 c.c. citato, stante la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale ed il riferimento constante a prassi (Cass., Sez.

L, n. 11834 del 21 maggio 2009), nessuna violazione dei canoni ermeneutici menzionati nel ricorso può rimproverarsi alla sentenza impugnata. Inoltre, deve tenersi conto che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura _ consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez.

L, n. 3207 del 18 febbraio 2004).

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, legge n. 264 del 1949, dell'art. 3, d.l. n. 942 del 1977 (conv. dalla legge n. 41 del 1978), e dell'art. 8, legge n. 155 del 1981, per avere la corte territoriale rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione,. Con il terzo motivo Serafina Pronestì censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'appello, con conseguente esonero dell'INPS dall'obbligo di rifondere le spese di lite. Il mancato accoglimento del primo motivo rende non necessaria la pronuncia in ordine al secondo ed al terzo.

3) Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale prevista da quest'ultima disposizione non comportasse la compensazione delle spese anche del primo grado del giudizio.La doglianza è infondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio così massimato: "In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art.152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in I. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportar per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garanl:iti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato" (Cass., Sez.

L, n. 40400 del 16 dicembre 2021). Non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale giurisprudenza.

4) Il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. c.p.c. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors