Sentenza — n. 22376/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 25079/2020 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 627/2020, pubblicata il 27 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato a Fulvio Monterosso dalla Regione Siciliana, in data 11 gennaio 2019, per avere il dipendente in venti occasioni, nel periodo compreso tra il 10 febbraio e il 10 marzo 2017, falsamente attestato i propri ingressi e le uscite dal luogo di lavoro, con conseguente prestazione del servizio per un orario inferiore a quello dichiarato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, art. 2016 cod. civ, art. 2106 cod. civ, art. 13 D.P.R. n. 115/2002; Sentenza — n. 22376/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo, deducendo la violazione del principio di proporzionalità (art. 2016 cod. civ.) tra sanzione e infrazione, il ricorrente si duole che, come conseguenza dell'errore di diritto denunciato con il precedente motivo, la Corte territoriale non abbia proceduto ad un esame degli aspetti concreti della vicenda, tanto di natura oggettiva che soggettiva.
Parole chiave
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te SENTENZA sul ricorso 25079-2020 proposto da: MONTEROSSO FULVIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso FERNANDO LO VOI; - ricorrente - contro 2021 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA 3925 FUNZIONE PUBBLICA, DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA; - intimati - avverso la sentenza n. 627/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/07/2020 R.G.N. 152/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 25079/2020 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 627/2020, pubblicata il 27 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato a Fulvio Monterosso dalla Regione Siciliana, in data 11 gennaio 2019, per avere il dipendente in venti occasioni, nel periodo compreso tra il 10 febbraio e il 10 marzo 2017, falsamente attestato i propri ingressi e le uscite dal luogo di lavoro, con conseguente prestazione del servizio per un orario inferiore a quello dichiarato.
2. La Corte, richiamata la previsione di cui all'art. 55-quater, comma 1, 'lett.
a) del d.lgs. n. 165/2001, ha ritenuto grave, in concreto, la condotta addebitata e pienamente idonea a giustificare la sanzione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Monterosso, affidandosi a due motivi, assistiti da memoria.
4. L'Amministrazione è rimasta intimata.
5. Il Procuratore Generale ha comunicato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 3 I. n. 604/1966 e 18 I. n. 300/1970, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l'irrogazione del licenziamento ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 sia automatica e non obblighi l'Amministrazione a compiere la valutazione di ciravítà della condotta, ai fini della sua attitudine a integrare un inadempimento "notevole" rispetto agli obblighi che gravano sul prestatore e della idoneità a ledere il rapporto fiduciario: valutazione assente nel caso di specie, sia nel provvedimento con cui la Regione aveva deciso di licenziare il ricorrente (e che invece era stata diffusamente svolta per altro djpendente), sia in sede di rigetto dell'impugnazione del licenziamento da parte del giudice.
7. Con il secondo, deducendo la violazione del principio di proporzionalità (art. 2016 cod. civ.) tra sanzione e infrazione, il ricorrente si duole che, come conseguenza dell'errore di diritto denunciato con il precedente motivo, la Corte territoriale non abbia proceduto ad un esame degli aspetti concreti della vicenda, tanto di natura oggettiva che soggettiva.
8. Si deve preliminarmente rilevare che il presente ricorso è stato irritualmente notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato; ritiene, tuttavia, il Collegio di non dover disporre la rinnovazione della notifica, tenuto conto del fatto che essa determinerebbe per la parte un aggravio di tempi e oneri a fronte di ricorso che, per le ragioni di seguito evidenziate, non risulta suscettibile di accoglimento.
9. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati.
10. Ed invero la Corte territoriale, diversamente da quanto affermato, non ha arrestato la propria indagine ad una ricognizione della riferibilità del comportamento del dipendente alla fattispecie delineata nell'art. 55-quater, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 165/2001, ma ha compiuto, a sostegno della ritenuta legittimità del recesso datoriale, una valutazione di gravità del comportamento medesimo; e ciò ha fatto attraverso un esame ampio delle circostanze tutte del caso concreto, sia di natura oggettiva che soggettiva, esame che l'ha portata a concludere per la gravità dell'inadempimento agli obblighi e doveri propri del prestatore di lavoro e per la irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario.
11. In particolare, la Corte ha osservato a questo riguardo: - che la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente e oggetto di addebito disciplinare "era ancor più evidente in quanto correlata a reiterate assenze dal luogo di lavoro (anche della durata di 5 ore all'interno della stessa giornata lavorativa), senza giustificazioni né autorizzazioni e per un considerevole arco di tempo, nello specifico 20 giorni per 77 ore e 24 minuti" (cfr. sentenza impugnata, pp. 5-6); - che il dipendente, come già accertato dal primo giudice, senza che la relativa statuizione avesse formato oggetto di specifica censura, non aveva "addotto (né tantomeno dimostrato)" che la condotta contestata "fosse stata determinata da circostanze eccezionali, idonee a giustificarla, o da mera distrazione (peraltro non compatibile con le modalità della stessa denotanti l'intenzionalità della condotta) ed ha, parimenti, ritenuto compromesso, dall'inosservanza di elementari obblighi di servizio, il vincolo fiduciario utile a consentire la prosecuzione del rapporto"; - che le giustificazioni rese dal dipendente, in sede di audizione nell'ambito del procedimento disciplinare, non potevano "rendere scusabile la violazione commessa dallo stesso, dato che egli avrebbe potuto agire diversamente, in ottemperanza ai suoi obblighi di servizio", informando il dirigente del proprio ufficio "delle particolari esigenze personali e familiari da fronteggiare e concordare con lo stesso una soluzione affinché gli fosse consentito di adempiervi" (cfr. p. 6); - che "le modalità fraudolente" della condotta realizzata "ne denotano la volontà elusiva" e che "a fronte di ciò risultano irrilevanti le altre circostanze addotte, attinenti all'anzianità professionale, alle pregresse valutazioni positive del lavoro svolto e alle ore di straordinario espletate e non retribuite laddove, invece, i delicati compiti assegnati al dipendente (quale responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di Referente per la Privacy) rendevano ancor più esigibile una condotta esemplare ed improntata a correttezza e lealtà"; - che infine, alla stregua degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, era da ritenersi un danno economicamente apprezzabile per la P.A. anche l'allontanamento di poche ore dall'ufficio di appartenenza o l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, il danno apprezzabile, quale contestato dal datore di lavoro, non essendo sinonimo di danno rilevante (cfr. p. 7).
12. La Corte di appello di Palermo si è in tal modo uniformata all'orientamento espresso da Cass. n. 24574/2016, per la quale "In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall'art. 55 quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva - le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, c. 2, cod. civ. - per le quali compete soltanto al giudice, ex art.2106 cod. civ., il giudizio di adeguatezza delle sanzioni"; nonché da Cass. n. 9314/2018, per la quale, con affermazione di un principio di diritto chiaramente applicabile anche nella presente fattispecie, "L'art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165 del 2001 legittima il recesso dell'amministrazione per falsità 'commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro' per sanzionare un comportamento ritenuto ex ante di particolare disvalore, senza restringere il campo di applicazione della norma a fattispecie di reato che precludono l'accesso al pubblico impiego; nondimeno, la giusta causa di licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un'ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso, con esclusione di ogni automatismo, censurabile di incostituzionalità".
13. Quanto poi al giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato (art. 2106 cod. civ.), è consolidato il principio, secondo il quale tale giudizio "è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria" (Cass. n. 8293/2012; Cass.n. 7948/2011), come nella specie.
14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
15. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo l'Amministrazione rimasta intimata.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.• Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis