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Sentenza — n. 22375/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against a Cassation ruling is inadmissible under procedural exclusion rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22375/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the worker's attempt to revoke a prior Cassation decision regarding a labor transfer. The applicant argued that the lower court ignored facts about a prior termination, but the Court found the issue was already debated in the first instance. Consequently, the Court ruled that such matters cannot be reopened via revocation against a Cassation judgment.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 391 bis e ter cod. proc. civ.: An appeal for revocation against a judgment of the Court of Cassation is inadmissible as the statutory hypothesis is explicitly excluded by subsequent provisions.

Parole chiave

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appeal for revocation Court of Cassation procedural inadmissibility labor transfer prior termination scioglimento del contratto a termine abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 5 cod. proc. civ.
Si deve infatti rilevare, quanto al primo motivo, che "L'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt.
Art. 391 bis cod. proc. civ.
Art. 391 ter cod. proc. civ.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2112 cod. civ
1387/2015, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale Marco Picciurro - sul presupposto di un avvenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17557/2013
391 bis e ter" (Cass. n. 17557/2013; cfr.
Sez. U n. 23833/2015
Sez. U n. 13181/2013
civ., il travisamento, da parte della Corte di cassazione, del contenuto espositivo degli atti di parte, trattandosi di attività di interpretazione degli atti stessi e quindi di "attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione" (Sez. U n. 13181/2013).
Sez. U n. 4315/2020
115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 36512-2018 proposto da: PICCIURRO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITO PATANELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVANA PATANELLA; - ricorrente - 2021 contro 3924 SICILIA E SERVIZI S.P.A., oggi SICILIA DIGITALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LELIO GURRERA; - controri corrente - avverso la sentenza n. 13966/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 3127/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 36512/2018 Fatti di causa 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1387/2015, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale Marco Picciurro - sul presupposto di un avvenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. tra la Sicilia e Servizi Venture S.c.r.I., presso la quale il ricorrente aveva lavorato fino al 22 gennaio 2014 (data in cui gli era stato comunicato il licenziamento collettivo non impugnato), e la Sicilia e-Servizi S.p.A. - aveva chiesto dichiararsi la illegittimità del licenziamento da quest'ultima società intimatogli il 22 marzo 2014 per il mancato superamento del patto di prova apposto al contratto a termine stipulato il 21 gennaio 2014 (con decorrenza, tuttavia, dal successivo 23 gennaio), di cui aveva anche chiesto la declaratoria di nullità e/o illegittimità.

2. La Corte di appello ha osservato in tale sentenza che era da escludersi la rivendicata prosecuzione del rapporto di lavoro con Sicilia e-Servizi S.p.A., a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'operazione, poiché il rapporto di lavoro del ricorrente con la società cedente era cessato prima di quello intercorso con l'asserita cessionaria, così che non avrebbe potuto ipotizzarsi la continuazione di un rapporto di lavoro non più in vita.

3. Il successivo ricorso per cassazione del lavoratore è stato respinto da questa Corte con sentenza n. 13966/2018, depositata il 31 maggio 2018, con la quale è stato rilevato - per quanto di interesse in relazione al presente giudizio - che la questione dell'intervenuta pregressa cessazione del rapporto di lavoro del Picciurro con la Sicilia e Servizi Venture S.c.r.I., presa in considerazione dalla Corte territoriale al fine di valutare la sussistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., non poteva ritenersi questione nuova in grado di appello, poiché la circostanza era stata delineata avanti al Tribunale in primo grado, secondo quanto risultante dalla stessa prospettazione del ricorrente (pag. 2 del ricorso).

4. Avverso detta sentenza n. 13966/2018 ha proposto ricorso per revocazione il Picciurro con due motivi, cui ha resistito Sicilia Digitale S.p.A. (già Sicilia e-Servizi S.p.A.) con controricorso.

5. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 391 bis e 395 n. 5 cod. proc. civ. per contrasto della sentenza impugnata con altre sentenze, passate in giudicato (n. 1783/2016 del Tribunale di Palermo; n. 551/2016 della Corte di appello di Palermo), che _avevano ritenuto sussistente una fattispecie di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. dalla società Sicilia e Servizi Venture alla società Sicilia e Servizi.

7. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. per essere la sentenza di questa Corte n. 13966/2018 incorsa in errore revocatorio, avendo erroneamente supposto esistente un fatto (l'intervenuto licenziamento prima del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. e la conseguente insussistenza del rapporto di lavoro al momento di tale trasferimento) che mai le parti avevano prospettato o che in alcun modo aveva formato oggetto di discussione nel giudizio di primo grado.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Si deve infatti rilevare, quanto al primo motivo, che "L'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter" (Cass. n. 17557/2013; cfr. Sez. U n. 23833/2015).

10. Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce essere del tutto assente la circostanza di fatto rappresentata nella sentenza n. 13966/2018 (e cioè che il rapporto di lavoro si fosse già risolto per intervenuto licenziamento, da parte di Sicilia e Servizi Venture, prima del trasferimento di azienda) poiché le parti non l'avevano mai prospettata e la Corte di cassazione, nel richiamare la p. 2 del ricorso, non aveva chiarito se si trattasse dell'atto introduttivo di primo grado, del ricorso in appello o per cassazione.

11. Anche il motivo in esame risulta inammissibile.

12. Ed invero il ricorrente - nel richiamare, a fondamento del motivo, il paragrafo 9 della sentenza impugnata - omette di riportare le parole "innanzi ai Tribunale in primo grado, come risulta" dalla stessa prospettazione dell'odierno ricorrente (pag. 2 del ricorso), parole che rendono evidente il riferimento al giudizio di primo grado ed escludono la stessa plausibilità degli interrogativi sollevati.

13. In ogni caso, come emerge dagli atti, la questione posta alla base del dedotto errore revocatorio è stata dibattuta sia nel giudizio di merito che di legittimità, costituendo in tal modo un punto controverso in causa (art. 395 n. 4 cod. proc. civ.).

14. Non è, d'altra parte, idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi e agli effetti degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., il travisamento, da parte della Corte di cassazione, del contenuto espositivo degli atti di parte, trattandosi di attività di interpretazione degli atti stessi e quindi di "attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione" (Sez. U n. 13181/2013).

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camer