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Ordinanza — n. 22167/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling public service horizontal progression requires current indefinite contract status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22167/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded a public employee from a horizontal progression procedure. The employee had been hired under a training contract transformed into an indefinite term relationship in 2007, while the selection was announced in 2008. The court held that the mandatory statutory provision regarding service seniority applies retroactively to the transformation date, rendering the collective agreement's requirement of an indefinite contract at the specific selection date inapplicable. Consequently, the lower court's decision confirming the employee's eligibility was upheld, and the INPS was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 5 D.L. 726/1984; Art. 2 comma 7 DPR 487/1994: In privatized public employment, mandatory statutory provisions on service seniority limit collective agreement autonomy, requiring the transformation of a training contract into an indefinite term relationship to be considered the effective date for seniority calculations in horizontal progression procedures.

Parole chiave

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horizontal progression public employment training contract indefinite term service seniority collective agreement statutory mandate disdetta in tempo inopportuno

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 5 D.L. 726/1984
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo, al quale Giampiero Formato ha opposto difese con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod.
Art. 2 comma 7 DPR 487/1994
INPS ed il bando prevedevano il possesso del requisito della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, ha ritenuto che detta previsione fosse in contrasto con l’art. 2, comma 7, del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 12 C.C
INPS 2006 ed all’art. 12 C.C.N.I.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 20074/2010
in continuità con il principio enunciato da Cass. S.U. n. 20074/2010, secondo cui la previsione inderogabile di legge limit a anche l’autonomia delle parti collettive, si è ritenuto che «nel pubblico impiego privatizzato la disposizione di cui all’art.
Cass. S.U. n. 4315/2020
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19552-2016proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ELISABETTA LANZETTA e SEBASTIANO CARUSO ; -ricorrente - contro FORMATO GIANPIERO elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato MAURO BUONINCONTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERONE ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2740/2016della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 6/6/2016R.G.N. 6341/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato il Oggetto Impiego pubblico Progressione orizzontale Anzianità di servizio Contratto di formazione e lavoro R.G.N.19552/2016 Cron. Rep. Ud.28/04/2022 CC diritto di Giampiero Formato di partecipare alla procedura selettiva indetta con determinazioni del 23 giugno e 11 luglio 2008 per il passaggio alla posizione economica B2;

2. la Corte territoriale, rilevato che il C.C.N.I. INPS ed il bando prevedevano il possesso del requisito della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, ha ritenuto che detta previsione fosse in contrasto con l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994,nella parte in cui stabilisce che i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione, con la conseguenza che non è consentito alle amministrazioni pubbliche richiedere il possesso da data antecedente;

3. ha accertato che Giampiero Formato, assunto con contratto di formazione e lavoro trasformato in rapporto a tempo indeterminato il 12 dicembre 2007, illegittimamente era stato escluso dalla partecipazione alla procedura;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo, al quale Giampiero Formato ha opposto difese con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. CONSIDERATOCHE 1. il ricorsodenuncia con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362e segg. c.c. - anche co n riferimento all’art.2 C.C.N.I. INPS 2006 ed all’art. 12 C.C.N.I.

INPS 2002 - 2005 - degli artt. 1 e 2 comma 7 DPR n. 487/94, artt. 2,5, 52 e 70 d.lgs. n. 165/01» e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’applicare in via estensiva il richiamato d.p.r., che si riferisce ai soli concorsi pubblici per l’accesso all’impiego e non alle progressioni orizzontali; 1.1. aggiunge che del d.p.r. la Corte ha fornito un’interpretazione errata perché alle pubbliche amministrazioni è fatto solo divieto di collocare il possesso dei requisiti di ammissione in epoca posteriore alla data fissata per la domanda di ammissione, ma non di richiedere, ove sussistano ragioni di interesse pubblico, che i requisiti in parola siano posseduti in data antecedente a quella di indizione della procedura; 1.2.

Giampiero Formato, pertanto, non poteva essere ammesso alla selezione perché assunto il 26 novembre 2002 con contratto di formazione e lavoro che solo il 12 dicembre del 2007 era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato;

2. il ricorso non può trovare accoglimento perché il dispositivo della sentenza impugnata, che nel respingere l’appello ha confermato la statuizione di accertamento del diritto del Formato a partecipare alla procedura selettiva, è conforme a diritto, sicché il Collegio può limitarsi a correggere la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 2.1. sulla questione che qui viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata e con le sentenze n. 24019/2017 e n. 214/2018 ha enunciato il principio secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia è affidata alla contrattazione collettiva che, purché sia rispettato il criterio di selettività, può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994; 2.2. il richiamato principio è stato ribadito da Cass. n. 549/2021 che, però, ha affrontato anche l’ulteriore questione della compatibilità della clausola del bando, che pacificamente riservava la partecipazione ai solidipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, conl’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984 che testualmente prevede:

«Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro»; 2.3. in continuità con il principio enunciato da Cass. S.U. n. 20074/2010, secondo cui la previsione inderogabile di legge limit a anche l’autonomia delle parti collettive, si è ritenuto che «nel pubblico impiego privatizzato la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, D.L. n. 726 del 1984, conv. con modif. in L. n. 863 del 1984, osta ad una previsione di contratto collettivo che, nel prevedere quale requisito di partecipazione ad una selezione interna per la progressione cd. orizzontale la assunzione in ruolo ad una data determinata, consideri il momento di assunzione come fatto storico e non anche come effetto giuridico discendente dalla avvenuta trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di formazione lavoro»; 2.4. dal principio è stata tratta la conseguenza che l’Istituto, facendo leva sulle previsioni del bando e della contrattazione collettiva, non poteva escludere dalla procedura i dipendenti che alla data del 31 dicembre 2006 erano in servizio in forza di un contratto di formazione lavoro trasformato, al momento della selezione, in rapporto a tempo indeterminato; 2.5. al richiamato orientamento, condivisodal Collegio, occorre dare continuità perché l’Istituto, che pure ha fatto riferimento alla disciplina dettata dall’art. 3 del d.l. n. 726/1983 per rimarcare la differenza fra il contratto di formazione e l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato(pag. 8 del ricorso), non ha prospettato argomenti che possano indurre a rimeditareil principio già enunciato; 2.6. non è contestato fra le parti e risulta anche dalla motivazione della sentenza impugnata, che Gianpiero Fortunatoera stato assunto il 26 novembre 2002 con contratto di formazione e lavoro, prorogato sino alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del 12 dicembre 2007, sicché alla data di indizione della selezione, lo stesso poteva vantare, per effetto della disposizione inderogabile dettata dall’art. 3 del d.l. n. 726/1983, un’anzianità di servizio pari a quella dell’assunto ab originea tempo indeterminato, ossia decorrente dal 26 novembre 2002; 2.7. il ricorso va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione;

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dell’Avv. Francesco Perone che ha reso la prescritta dichiarazione;

4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Francesco Perone. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con