Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding administrative contract interpretation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Interior's appeal inadmissible because the grounds cited failed to meet the statutory requirement for specificity regarding the interpretation of the recruitment notice. The Ministry argued that civil servants should only receive points for general administrative experience rather than specific profile activity, but the court found the appeal lacked precise references to the violated interpretative rules and the specific clauses of the notice. Consequently, the court ruled that the appeal was effectively a nullity under procedural law, ordering the Ministry to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.: In cassation proceedings, grounds must be specific and referable to the decision; vague denunciations regarding contract interpretation or factual appreciation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3135-2016proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ope legisin ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro LOMBARDI PAOLO; -intimato - nonchécontro VALLERIANI MARCELLOelettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, sc. B int.1, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARIA RUSSOche lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4308/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 31/07/2015R.G.N. 3766/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Oggetto Impiego pubblico Procedura di riqualificazione Interpretazione bando R.G.N.3135/2016 Cron. Rep. Ud.28/04/2022 CC Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Marcello Valleriani e Paolo Lombardi, dipendenti della Polizia di Stato poi transitati nel ruolo civile del Ministero, e, riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’attribuzione della fascia retributiva F3 con decorrenza dal 1° gennaio 2010, aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive;
2. la Corte territoriale ha premesso che il trasferimento degli appellati era stato disposto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 339/1982, che prevedeva la conservazione dell’anzianità, della qualifica e della posizione economica acquisite;
3. il giudice d’appello ha ritenuto che agli originari ricorrenti il Ministero dovesse riconoscere il punteggio previsto per ogni anno di attività svolta nel profilo rivestito e ciò perché, da un lato, il bando non operava alcuna distinzione fra il ruolo civile e quello della Polizia di Stato, dall’altro gli appellati prima del trasferimento già possedevano il profilo richiesto ai fini della progressione, ossia l’inquadramento nella seconda area funzionale, fascia retributiva F2;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.,Marcello Valleriani; 5. è rimasto intimato Paolo Lombardi. CONSIDERATOCHE 1. con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 339/1982, dell’art. 18 del CCNL 14.9.2007 per il personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, dell’art. 8 del CCI 2006/2009 e sostiene che in relazione al periodo di servizio prestato nei ruoli della Polizia di Stato gli originari ricorrenti potevano pretendere solo l’attribuzione del punteggio previsto dal bando per l’anzianità maturata nella Pubblica Amministrazione e non quello, più elevato, attribuito per ogni anno di attività svolta nel profilo; 1.1. a tal fine il Ministero ricorrente fa leva sulla diversità e specificità dei ruoli della Polizia di Stato rispetto a quelli dell’amministrazione civile dell’Interno e deduce che al momento del passaggio i dipendenti sono stati inquadrati nella seconda area funzionale– fascia retributiva F2 sulla base di un criterio di corrispondenza formale che prescinde del tutto dalle mansioni svolte e che, di conseguenza, non poteva essere valorizzato per l’attribuzione del punteggio in contestazione; 1.2. ribadisce, al riguardo, che entrambi i dipendenti avevano curato in passato attività di natura diversa rispetto a quelle poi assegnate dopo il passaggio e,pertanto, non potevano far valere quell’anzianità per rivendicare lo specifico punteggio previsto a titolo di «competenza professionale», da non confondere con la «anzianità di servizio»;
2. il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppa argomenti privi della necessaria specifica attinenza al decisum; 2.1. la Corte territoriale ha motivatola pronuncia di rigetto dell’appello valorizzando la lex specialis della procedura che, nell’interpretazione fornitadal giudice del merito, assegnava rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, al profilo di inquadramento, senza fare riferimento alcuno alle mansioni di fatto espletate ed alla distinzione, sulla quale si incentra il ricorso, fra il ruolo civile dell’Amministrazione dell’Interno e quello della Polizia di Stato; 2.2. il Ministero ricorrente non coglie la ratio decidendidella pronuncia e non denuncia la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, non individua le clausole del bando ritenute risolutive dalla Corte territoriale, non ne riporta il contenuto né fornisce indicazioni in merito alla localizzazione del documento negli atti processuali; 2.3. occorre ribadire il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione, acritica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.
S.U. n. 14385/2007); 2.4. parimenti consolidato è l’orientamento che riconduce l’interpretazione del bando agli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e da ciò trae la conseguenza che in sede di legittimità può essere esaminata solo la denuncia di violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale, applicabili sia agli atti unilaterali che ai provvedimenti amministrativi, rispetto ai quali la esegesi sostanzialmente tende a ricostruire la volontà della Pubblica Amministrazione (Cass. 2.4.2013 n. 7982; Cass. 23.10.2010 n. 17367;
Cass. 24.1.2007 n. 1602); 2.5. la parte, quindi, qualora intenda dolersi dell ’i nterpretazione data all'atto dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisioneimpugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. ( cfr. fra le tante Cass. 7129/2017 e Cass. n.2465/2015);
3. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Marcello Valleriani;
4. non occorre regolare le spese quanto alla posizione di Paolo Lombardi perché quest’ultimo è rimasto intimato;
5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4000,00 pe