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Ordinanza — n. 22152/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative court ruling rejecting equitable reclassification as a director due to annulled regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22152/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Bruno Biondi's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying his equitable reclassification as a regional director. Biondi argued that the annulment of his original directorial regulation and the subsequent unconstitutional declaration of a saving law deprived him of his acquired status and entitled him to retroactive benefits. The court held that the annulment of the regulatory basis for his directorial qualification meant the administrative act of appointment was void ab initio, leaving no legal ground for the equitable reclassification provision to apply.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 8 della legge regionale Lazio n. 25/1996; Art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001: Where the regulatory basis for a directorial qualification is annulled, the subsequent appointment is void, and a programmatic norm for equitable reclassification cannot create a new right to the lost status.

Parole chiave

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equitable reclassification director qualification annulled regulation void ab initio administrative self-preservation programmatic norm retroactive benefits violazione di norme di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 8 della legge regionale Lazio n. 25/1996
25del 1996, art. 22, comma 8, con ogni conseguente statuizione risarcitoria in ordine alle differenze retributive e ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
Art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 45 , comma 2, e 52 d.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
2151/2021);il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n.
art. 2126 cod. civ
art. 112 cod. proc. civ
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
civ., la cui funzione – al pari della memor ia prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 gennaio 2014, n. 685
Cass. 15 gennaio 2014, n. 685); 4.3 la rilevata (dal giudice amministrativo ) illegittimità del regolamento n.
Cass. S.U. n. 4315/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25582-2016 proposto da: BIONDI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio Oggetto R.G.N. 25582/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro dell'avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1426/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 1181/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con sentenza n. 1426 del 28.4.2016, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da Bruno Biondi, nei confronti della Regione Lazio, avverso la pronuncia di prime cure, che aveva disatteso la sua domanda diretta a ottenere il reinquadramento perequativo come dirigente, in applicazione dellalegge reg. Lazio n. 25del 1996, art. 22, comma 8, con ogni conseguente statuizione risarcitoria in ordine alle differenze retributive e ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;

2. va premesso che il Biondi era stato inquadrato nella dirigenza a seguito del reg. n. 2 del 10.5.2001 emesso , in attuazione della legge regionale cit., dalla Giunta regionale , regolamento poi annullato dal giudice amministrativo, e d aveva altresì richiamato , nel suo originario ricorso, la successiva legge reg . Lazio n. 14 del 2009, che aveva disposto la salvezza degli inquadramenti dirigenziali de quibus ; tale ultima legge regionale era stata dichiarata incostituzionale, donde la retrocessione alla precedente posizione di funzionario ( C at. D3, A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro posizione economica D3), con determina dirigenziale n. 615 del 4.8.2010, di tutti i dirigenti perequati, tra cui esso ricorrente;

3. asostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui rileva, osservò quanto segue: -una volta annullato il reg. n. 2/2001, cit., l’Amministrazione aveva l’obbligo di ripristino della situazione anteatta, rimuovendo, in attuazione del giudicato amministrativo e senza che potesse entrare in gioco un profilo di disparità di trattamento, gli effetti dell’atto annullato; -la perdita della qualifica dirigenziale si riverberava sul contratto in termini di «nullità sopravvenuta», stante la violazione della norma imperativa che impone il conferimento di incarichi dirigenziale a chi possiede tale qualifica, salva, beninteso, l’applicazione per il pregresso dell’art. 2126 cod. civ.; - non poteva insorgere un diritto all’inquadramento perequativo nella qualifica dirigenziale ex art. 22, comma 8, della legge reg.

Lazio n. 25, cit., trattandosi di «norma manifesto», dunque di carattere programmatico e non precettivo, che non disciplinava forme, tempi e modalità dell’intervento perequativo medesimo, prevedendo solo «una direttiva che il legislatore regionale ha posto a se stesso» che non avrebbe potuto legittimare l’adozione del regolamento attuativo n. 2/01 cit. poi annullato dal giudice amministrativo; - nell’intendimento di dare attuazione alla legge n. 25/1996 , la regione Lazio aveva quindi emana to la legge regionale n. 14 del 16.4.2009, che faceva salva la qualifica e la posizione economica già attribuita al personale al 22.4.2009, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 195 del 4.6.2010, ne aveva dichiara to l’illegittimità costituzionale per contrasto con il principio costituzionale del concorso pubblico, sicché la legge n. 25/1996, su cui poggiavano le A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro rivendicazioni del Biondi, era rimasta priva d i ogni seguito provvedimentale 4. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Bruno Biondi ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ; l'intimata Regione Lazio ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con il prim o motiv o il ricorrente denuncia , ex art. 360, comma 1 n. 4, o, in subordine, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del quarto motivo d’appello; si duole che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le domande risarcitorie compendiate nel quarto mezzo di gravame con cui era stato dedotto: « E rroneo e ingiusto rigetto delle domande risarcitorie: motivazione erronea e insufficiente e contraddittoria sul punto: omessa e/o parziale ed erronea valutazione della documentazione in atti e delle emergenze istruttorie; violazione ed erronea applicazione degli artt. 2087, 2113 e 2043 cod. civ.»; 1.1 il motivo è in parte inammissibile,in parte infondato; 1.2è inammissibile nella parte in cui evoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. e trascura di considerare che la disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr.

Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. p roc . civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021;A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, c. 2, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memor ia prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre:

Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016); 1.3 quanto all’omesso esame del quarto motivo d’appello, va premesso che il vizio di omessa pronuncia, è bensì configurabile allorquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concretoe non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata si ponga in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne comporti il rigetto (cfr. , fra le tante , Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ.

è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito; 1.4 orbene, già dall’incipit del motivo d’appello , ove testualmente si legge: «l’accoglimento dei superiori motivi di censura della sentenza impugnata non potrà che influire sulla inevitabile riforma della medesima sentenza anche per il capo relativo al rigetto delle domande risarcitorie proposte in ricorso», ben s’intende che la C orte A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro territoriale, una volta respinti i prime tre motivi di censura , ha ritenuto assorbito il quarto, del cui omesso qui si discute. Tanto risulta coerente con l’impostazione dell o stesso appellante che riconnetteva le domande risarcitorie alla preliminare valutazione di fondatezza delle prime tre censure, e si appalesa conforme allo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, in cui l’analisi del quarto motivo non poteva – si noti – che seguire l’ apprezzamento di fondatezza dei primi tre; 1.5 entrando più nel dettaglio, la fonte del pregiudizio era stata individuata dal ricorrente «nel non avere la Regione riconosciuto la qualifica dirigenziale spettante», nel «brutale demansionamento» e nell’oggettivo «abbattimento professionale del Biondi comunque imputabile a colpa e responsabilità esclusiva del datore di lavoro» e, ancora, «nell’ingiustificato ritardo nell’applicazione dell’art. 22 comma 8 della L.R. n. 25/1996», e nella perdita di chancedel Biondi che, «se non fosse stato certo del riconoscimento perequativo della qualifica dirigenziale», avrebbe impugnato il provvedimento di non idoneità in successiva procedur a concorsual e , legato «all’insuperabile severità della commissione nei confronti dei beneficiari delle procedure perequative»; 1.6 com’è agevole constatare, trattasi di doglianze implicitamente disattese dal giudice d’appello che ha ritenuto, da un lato, la condotta dell’amministrazione qualificabile come atto dovuto, perché attuativa del giudicato amministrativo , dall’altro insussistent e il preteso inquadramento nella dirigenza, perché mai attribuito d a l l’art. 22 , comma 8, della legge reg.

Lazio n. 25 , cit. , disposizione, secondo la Corte territoriale, di valoreesclusivamente programmatico;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 45 , comma 2, e 52 d. lgs. n. 165/2011; sostiene in particolare che il A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro provvedimento di annullamento dell’inquadramento dirigenziale avrebbe «ripristinato vecchie sperequazioni, creandone di nuove», e ciò sia rispetto a chi, provenendo (come il Biondi) da altre amministrazioni, era rimasto beneficiario del più favorevole inquadramento riconosciuto da altre leggi regionali, sia rispetto a chi, in applicazione del regolamento regionale n. 2/01, era stato inquadrato in qualifica superiore non dirigenziale, senza subire , a differenza del ricorrente,retrocessioni di sorta;

3. con la terz a critica il ricorrente denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione della legge reg. Lazio n. 25 del 1996, art. 22, comma 8, norma che riconosceva l’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere all’inquadramento perequativo secondo i criteri di cui alla legge reg.Lazio n. 15/1988 nonché il corrispondente diritto del Biondi;

4. il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono infondati; 4.1 giova ricordare, seppur succintamente, le principali vicende legislative e giudiziarie che contraddistinguono la controversia all'esame; la legge reg. Lazio n. 25 / 1996 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale), previde, all'art. 22, comma 8, che «Al fine di superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario della L.R. n. 15 del 1988, L.R. n. 73 del 1988, L.R. n. 36 del 1989, L.R. n. 8 del 1990, L.R. n. 38 del 1994 eL. n. 39 del 1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 20 del 1973 e L.R. n. 21del 1973, L.R. n. 41 del 1975, L.R. n. 65 del 1976, L.R. n. 57 del 1979, L.R. n. 64 del 1979, L.R. n. 43 del 1980, L.R. n. 13 del 1983, L.R. n. 50 del 1983 e della L.R. n. 31 del 1990, art. 6 si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui alD.Lgs. 3 febbraio A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro 1993, n. 29, art. 1, comma 3e art. 8, lett. b)»; c on regolamento regionale n. 2/01 (poi abrogato dall'art. 559 del regolamento regionale n. 1/02), la Regione Lazio stabilì le modalità attraverso le quali il personale destinatario della legge reg. 1 luglio 1996, n. 25, art. 22, comma 8, in servizio alla data di pubblicazione del regolamento stesso, poteva richiedere la revisione del proprio inquadramento, prevedendo che, ai fini del nuovo inquadramento, sarebbe stata presa in considerazione la posizione giuridica posseduta, alla data del 31 gennaio 1981, presso la Regione Lazio ai sensi della legge reg. 24 marzo 1980, n. 18, ovvero presso l'Ente di provenienza; tale regolamento, tuttavia, è stato dichiarato illegittimo dal Tar Lazio, con sentenza depositata in data 11 aprile 2008, n. 3108, poi confermata dal Consiglio di Stato.

Quindi la Regione Lazio ha emanato la legge reg. n. 14 del 2009, con la quale, all’art. 1, comma 1, ha previsto che «(...) è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione della L.R. 1 luglio 1996, n. 25, art. 22, comma 8, (...) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio»; senonché, l a suddetta legge reg.

Lazio n. 14 del 2009 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza dellaCorte Costituzionale n.195/2010, con riferimento al principio del concorso pubblico, di cui all'art.97 Cost., sul rilievo che il riconoscimento a un vasto numero di dipendenti regionali (ivi compresi molti dirigenti) dell'accesso a un livello superiore di inquadramento, acquisito in base ad un procedimento di «perequazione» esclusivamente ad essi riservato, rappresentava una non consentita deroga al principio del concorso A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G. Consigliere est.

Salvatore Casciaro pubblico, in quanto era da escludere che ragioni giustificative della deroga al predetto principio del concorso pubblico potessero essere ricollegate a un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della deroga o, comunque, ad esigenze strumentali dell'amministrazione, connesse alla gestione del personale; 4.2 d eve allora convenirsi che è del tutto venuto meno il substrato legislativo e regolamentare sulla base del quale il ricorrente, quale destinatario della disciplina di cui all’art. 22, comma 8, legge reg. n. 25/1996, poi abrogata dall ’art. 43, comma 1 lett. u), legge reg. n. 6/2002, pretende di ottenere l ’inquadramento perequativo nella qualifica dirigenziale, con le differenze retributive e le correlate poste risarcitorie(v.

Cass. 15 gennaio 2014, n. 685); 4.3 la rilevata (dal giudice amministrativo ) illegittimità del regolamento n. 2/01, fonte del diritto alla qualifica dirigenziale riconosciuta al Biondi, ha inciso, in via derivata, sull’atto successivo di nomina del dirigente perequato, con annullamento e rimozione – doverosa, in attuazione del giudicato – degli effetti dell’atto medesimo, in via di autotutela, senza che, come rettamente rilevato dalla Corte di merito, possa venire in considerazione un’inadempienza dell’amministrazione regionale l a cui libertà d’azione in ordine alla perequazione non era influenzata da una norma (i.e. , l’ art.. 22, comma 8, legge reg.n. 25/96, cit.) avente carattere precettivo; 4.4. non conferenti si appalesano i richiami del ricorrente agli artt. 45,comma 2, e 52 d.lgs. n. 165/2001; se tale ultima disposizione suppone, ai fini della conservazione del superiore inquadramento, un diritto alla qualifica legittimamente acquisito – mentre qui la qualifica è stata conferita con atti annullati (i.e., regolamento regionale n. 2/2001 dichiarato illegittimo dal TAR Lazio con sentenza n. 3108/2008 e legge reg. n. 14/2009 dichiara incostituzionale con sentenza n. 195 del 26.5. 2010) – , nessuna A.C. 16.6.2022 –n. 25582-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro violazione dell’art. 45 comma 2, cit., è in concreto predicabile , giacché difetta la prova di un'effettiva e consapevole attività di irragionevole trattamento differenziato ed è oltretutto incontestato che l’annullamento in autotutela abbia interessato le posizioni di tutti i n. 463 dipendenti che avevano conseguito (illegittimamente, secondo la statuizione del giudice amministrativo ) la qualifica dirigenziale;

5. conclusivamente, per le su indicate ragioni, il ricorso deve essere rigettato; le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co