Cassation court dismisses appeals against labor sanctions, citing lack of interest and subject identity issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by Fincall S.R.L. and Gianpaolo Musso against labor sanctions imposed for illegal employment practices. The court found the first appeal inadmissible due to a lack of interest, as the unchallenged portion of the judgment remained legally sufficient to justify the decision. Furthermore, the second appeal was dismissed because the alleged facts did not fall within the scope of the specific revocation provision cited by the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 395 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, challenging only one renders the appeal inadmissible for lack of interest; additionally, revocation under Art. 395, n. 5 requires strict identity of subject matter.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7938-2016 proposto da: MUSSO GIANPAOLO in proprio, nonchè FINCALL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO ROSSO; - ricorrenti - 2022 contro 1208 MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE TERRITORIALE (già PROVINCIALE) DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - sul ricorso 30367-2018 proposto da:
MUSSO GIANPAOLO in proprio, nonchè FINCALL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO ROSSO; - ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3698/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2015 R.G.N. 1914/2012; avverso la sentenza n. 1719/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2018 R.G.N. 1600/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la impugnata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3698 del 21/09/2015, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale della stessa città, è stata rideterminata in complessivi C 322.514,00 la sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 1139/10 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli a carico della "Fincall s.r.l." e del suo rappresentante legale Gianpaolo Musso, in ragione di riconosciute violazioni in materia di collocamento al lavoro; la predetta sentenza, impugnata per revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., è stata confermata con pronunzia della Corte di Appello di Napoli n. 1719 del 16/04/2018; la "Fincall s.r.l." e Gianpaolo Musso hanno proposto ricorso per la cassazione sia della prima decisione, affidato a quattro motivi, che della seconda, affidato a due motivi; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Territoriale (già Provinciale) del Lavoro di Napoli e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Napoli si sono costituiti nei giudizi ai fini della partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.; la "Fincall s.r.l." e Gianpaolo Musso hanno depositato memorie; il P.G. non ha formulato richieste; i procedimenti vanno riuniti sussistendo ragioni di connessione.
Considerato che: quanto al primo procedimento, con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - eccepiscono la formazione del giudicato in ordine all'insussistenza della natura subordinata del rapporto, intercorso tra la Fincall s.r.l. e vari collaboratori a progetto, avuto riguardo alla pronunzia, non impugnata, del Tribunale di Biella n. 93 del 30 dicembre 2014, resa tra la predetta società e l'Inps (per il pagamento di contributi previdenziali) in relazione al medesimo accertamento ispettivo della DPL di Napoli; con il secondo motivo - denunciando nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - lamentano che il giudice di appello, avendo ritenuto di non poter entrare nel merito della vertenza riguardante il rapporto di lavoro, per non avere rinvenuto nei fascicoli di parte le dichiarazioni dei lavoratori, abbia omesso di considerare, da un lato, che la documentazione contenente le predette dichiarazioni, il cui deposito era stato ordinato dal giudice di primo grado, non poteva considerarsi nella disponibilità delle parti, con la conseguenza che non ne era possibile il ritiro da parte della DPL; dall'altro, che detta documentazione risultava indicata come prodotta in copia a corredo della memoria difensiva in appello da parte del Ministero del Lavoro, sicché, in presenza di evidente smarrimento della stessa, il predetto giudice avrebbe dovuto disporne la ricerca; con il terzo motivo - denunciando nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale, sull'erroneo presupposto che la mancanza del verbale di ispezione e delle dichiarazioni rese dai dipendenti avrebbe impedito anche ogni sindacato in ordine alla decisione assunta dal tribunale sulle richieste istruttorie, non abbia ammesso la prova testimoniale - la cui richiesta era stata ribadita in sede di gravame - vertente sulle modalità di svolgimento del lavoro, benché i capitoli articolati risultassero indipendenti dalle dichiarazioni (neppure richiamate) dei lavoratori; con il quarto motivo - denunciando nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - lamentano che la predetta Corte non abbia motivato in alcun modo in ordine alle risultanze processuali acquisite al processo con la produzione della menzionata sentenza del Tribunale di Biella, da considerare quanto meno quale elemento di prova attestante l'inesistenza della subordinazione nel rapporto intercorso tra la società e i vari collaboratori; quanto al secondo procedimento, con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., inesistenza della motivazione sull'identità dei soggetti nonché nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - si dolgono, da un lato, che il giudice del gravame, non avendo ravvisato l'identità dei soggetti tra i procedimenti concernenti, il primo (definito con la sentenza del Tribunale di Biella sopra indicata), le omissioni contributive, e, l'altro, le sanzioni amministrative, non abbia considerato che l'art. 2909 c.c. fa riferimento non solo alle parti ma anche ai loro eredi o aventi causa (e, nel caso, sia la DPL che l'Inps sarebbero aventi causa dallo Stato); lamentano, dall'altro, l'omessa motivazione della sentenza quanto all'efficacia riflessa del giudicato; con il secondo motivo - denunciando nullità del procedimento e della sentenza, nonché violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale, a fronte del rilievo incentrato sullo smarrimento della documentazione contenente le dichiarazioni dei lavoratori, della quale la stessa Corte aveva invece sostenuto l'avvenuto ritiro (viceversa mai avvenuto), abbia ritenuto integrato non il travisamento del fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., bensì l'omesso esame di un documento.
Ritenuto che:il primo motivo contenuto nel primo procedimento va rigettato, in quanto «Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto» (così Cass. 26/07/2018, n. 23045; in senso conforme v.
Cass. 15/06/2020, n. 11539); anche i restanti motivi del primo procedimento, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché il giudice del gravame non ha fondato la propria decisione solo sull'avvenuto riconoscimento del requisito della subordinazione (alla cui negazione mirano tutti i motivi in questione) afferente ai vari rapporti di lavoro, ma anche (cfr. p.
9) sulla inesistenza di uno specifico progetto (come del resto ritenuto nell'ordinanza ingiunzione - nella parte riportata nella sentenza impugnata -, ove è affermata la natura subordinata del rapporto lavorativo "stante la carenza di progetto e la coincidenza delle prestazioni lavorative con le finalità perseguite dalla società"), essendo state ritenute condivisibili le valutazioni compiute sul punto dal giudice di primo grado, avuto riguardo ai tre contratti presenti in atti, in ordine alla impossibilità di «individuare con chiarezza quali siano i progetti per i quali i dipendenti siano stati assunti, facendosi sostanzialmente riferimento all'attività normalmente svolta dalla società datrice di lavoro (telemarketing, promozione e vendita di prodotti) con l'unico limite del riferimento agli incarichi ricevuti da alcune società clienti»; non essendo stata fatta oggetto di rilievi tale "ratio decidendi" (sulla quale v., da ultimo, Cass. 02/12/2020, n. 27543, ove è affermato che «In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti»; cfr., altresì, Cass. 6/09/2016, n. 17636, secondo cui «il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale»), vale il principio per cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (così, tra le altre, Cass. 31/08/2020, n. 18119); va del pari rigettato - avuto anche riguardo a quanto sopra evidenziato in ordine all'insussistenza, nel caso, della dedotta efficacia riflessa del giudicato - il primo motivo del secondo procedimento, non rientrando l'ipotesi considerata, per difetto di identità soggettiva, nell'area di applicabilità dell'art. 395, n. 5, c.p.c. (e cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 3/12/2021, n. 38230); deve essere infine disattesa l'altra censura, sostanzialmente imperniata sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe sostenuto l'avvenuto ritiro della documentazione, poiché la affermata circostanza non emerge dalla citata sentenza n. 3698 del 21/09/2015, né risulta aver costituito motivo di doglianza nel giudizio di revocazione; del resto, la censura in questione è correlata ad un profilo - quello della prova della effettiva natura del rapporto tra la Fincall s.r.l. e i vari collaboratori a progetto - che, come in precedenza visto, non è stato ritenuto decisivo nella predetta sentenza, essendo stata valorizzata, ai fini della valutazione finale, l'assenza di uno specifico progetto; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non essendo stato presentato, in entrambi i procedimenti, controricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM rigetta i ricorsi; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari