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Ordinanza — n. 22114/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to exhaust prior remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22114/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claimant's arguments regarding the validity of mortgage registration notifications. The court found the appellant failed to provide specific procedural evidence for alleged defects in notification and did not properly frame the lack of advance notice as a valid ground for the initial lawsuit. Consequently, the appeal was rejected for lacking the required specificity and autonomy under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds for cassation lack specificity and autonomy, or if the issues raised were not properly raised and substantiated in the initial lawsuit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds autonomy cassation mortgage registration notification defects credito di contributi accredito supplementare beneficiario di una rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
339, 342 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R.
Art. 339 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
art. 140 c.p
600/1973, e dell'art. 140 c.p.c.
art. 420 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23501-2016 proposto da: BOTTIGLIERI FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso GIANCARLO FAZZARI e ROSSELLA LIA BIGLINO; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD S.P.A., a seguito di fusione per 2022 incorporazione EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE 776 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli - - avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 149/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. e lette le conclusioni scritte del P.M.

RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.4.2016, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Francesco Bottiglieri avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria comunicatagli il 6.2.2013 in relazione a cinque cartelle di pagamento e due avvisi di addebito per debiti contributivi; che avverso tale pronuncia Francesco Bottiglieri ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ha resistito con controricorso; che l'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 339, 342 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto l'inammissibilità dell'appello sulla scorta della presunta novità delle prospettazioni concernenti i vizi della notifica degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria rispetto alla originaria deduzione della mancanza di notifica dei medesimi, senza considerare che, essendo state le relate di notifica prodotte dalla società concessionaria dei servizi di riscossione successivamente all'atto con cui egli aveva introdotto il giudizio, non poteva essergli negata la possibilità di contestarne la validità, e senza inoltre 1 pronunciare sull'ulteriore questione secondo cui l'iscrizione i ipotecaria gli era stata comunicata senza il necessario preavviso; che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 26, n. 4, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso la pronuncia sulla questione concernente la nullità dell'iscrizione ipotecaria in assenza di preavviso e altresì per non aver rilevato il vizio di notifica del preavviso; che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione degli artt. 26, nn. 1 e 4, d.P.R. n. 602/1973, 140 c.p.c. e 37, comma 27, lett. a), d.l. n. 223/2006 (conv. con I. n. 248/2006), per non avere la Corte di merito rilevato i vizi di notifica degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva rilevato la tardività dei rilievi concernenti presunti vizi della notificazione degli atti impositivi, siccome introdotti solo "nella [...] discussione orale", e che solo "per ragioni cautelative" quel giudice aveva nondimeno esaminato "alcuni dei vizi di notifica prospettati" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), ha rilevato che "per quanto si ricava dal verbale" le deduzioni concernenti i vizi di notifica erano state introdotte "solo irritualmente e tardivamente in sede di discussione di primo grado", concludendo che, proprio per ciò, non ne era possibile alcuna disamina in sede di gravame, ancorché essi fossero stati "ribaditi in sede di impugnativa" (ibid., pag. 9);che, nel rito del lavoro, la possibilità che la parte - previa autorizzazione del giudice - modifichi le proprie prospettazioni in fatto in dipendenza delle allegazioni in fatto contenute nella memoria di costituzione avversaria è circoscritta all'evenienza che ciò avvenga alla prima udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 5026 del 2008 e succ. conf.); che, sebbene parte ricorrente abbia asserito di aver contestato "la correttezza e la rilevanza della documentazione prodotta dalle due contropart[i] a sostegno delle loro notifiche" (così il ricorso per cassazione, pagg. 2- 3) e che tale contestazione sarebbe avvenuta "subito" (ibid., pag. 7), non ha in alcun modo supportato tale affermazione con i necessari riscontri processuali, non trascrivendo il verbale di udienza in cui tale contestazione sarebbe avvenuta, né precisando se si trattasse della prima udienza di comparizione, né indicando in quale luogo del fascicolo processuale e/o di merito detto verbale sarebbe in atto reperibile; che il motivo va pertanto dichiarato in parte qua inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., derivandone logicamente l'assorbimento del quarto motivo; che, con specifico riguardo alla questione della mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, che forma oggetto anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, va rilevato che i giudici territoriali hanno espressamente disatteso la prospettazione secondo cui la domanda di "annullamento non solo delle cartelle esattoriali, ma anche di 'ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o connesso' fosse idonea a radicare la cognizione in ordine a questioni non espressamente fatte valere con il ricorso introduttivo del giudizio, a tal fine occorrendo "che le domande formulate in sede conclusiva siano sostenute dall'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, nel caso di specie totalmente carenti" (così la sentenza impugnata, pag. 8); che, lungi dal confrontarsi criticamente con tale precisa motivazione, le censure di cui al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso ripropongono la questione della mancanza di notifica (rectius, di valida notifica) del preavviso d'iscrizione di ipoteca, senza nemmeno darsi carico di precisare se la censura di nullità dell'iscrizione ipotecaria per vizio di notifica del preavviso fosse o meno contenuta (e illustrata) nel ricorso introduttivo del giudizio; che anche per tale parte, dunque, i motivi di censura difettano del requisito di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., oltre che risultare estranei al decisum; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,