Court dismisses appeal claiming public administration is sole beneficiary of debt protection for prison services.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Ediltermica S.r.l.'s appeal against a lower court ruling that dismissed Giovanni Tardiola's seizure of third-party debts. The appellant argued only the public administration could claim immunity for prison service funds, while Tardiola contended the contractor should also benefit. The court held that since the debtor administration had already paid the contractor, the funds were no longer subject to the specific destination restrictions, thus allowing the seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1-ter, d.l. n. 143/2008; The statutory provision granting immunity to funds for judicial or penitentiary services does not extend to the contractor once the debtor administration has paid the creditor, as the funds are no longer bound by destination restrictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 22311-2016 proposto da: EDILTERMICA 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FAIETA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DI BLASIO; - ricorrente - contro 2022 TARDIOLA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, 774 VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SALVINI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO CHIMISSO, DANILO COLAVINCENZO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 280/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/03/2016 R.G.N. 900/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Ediltermica s.r.l. nei confronti di Giovanni Tardiola e volta a far valere la nullità del pignoramento presso terzi da lui eseguito su crediti rivenienti da un appalto di servizi svolto dalla parte opponente a beneficio della Casa circondariale di Teramo; che avverso tale pronuncia Ediltermica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giovanni Tardiola ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 547 e 548 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. anche per omessa motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che l'unico soggetto abilitato a far valere l'impignorabilità dei crediti fosse unicamente la pubblica amministrazione terza debitrice; che, al riguardo, la Corte territoriale ha argomentato che la previsione contenuta nell'art. 1-ter, d.l. n. 143/2008 (conv. con I. n. 181/2008), concernente l'esclusione della soggezione ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, avesse come unico destinatario della tutela solo la p.a. terza debitrice e non anche l'appaltatore in relazione a debiti nei confronti dei suoi dipendenti (così pag. 3 della sentenza impugnata); che, indipendentemente dal principio (invero consolidato) richiamato nel ricorso per cassazione, secondo cui nell'espropriazione forzata che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e non è di norma legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza dì vincoli di destinazione, attenendo in tal caso la questione al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge (così Cass. nn. 4212 del 2007, 3790 del 2014), decisivo nella specie è rilevare che, essendo stato l'appalto eseguito ed avendo l'amministrazione debitrice dato la propria disponibilità a pagare il creditore odierno controricorrente (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), non vi era più sulle somme pignorate alcun vincolo d'indisponibilità, tenuto conto che la previsione dì legge non configura una impignorabilità assoluta, ma si propone di adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi, prevedendo la impignorabilità soltanto dì quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali (così Cass. n. 22702 del 2006, con riguardo all'analoga previsione di cui all'art. 1, d.l. n. 313/1994, conv. con I. n. 460/1994, espressamente richiamato dall'art. 1-ter, d.l. n. 143/2008, cit.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono ì presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.000,00, di cui C 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Ro