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Ordinanza — n. 22107/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22107/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances failed to specifically address the reasoning of the lower court's decision. The appellants criticized the first-instance finding regarding a company's cancellation from the business register without referencing the appellate court's specific observation that this issue was not contested. Consequently, the court ruled that the grievances lacked the necessary attunement to the judgment's rationale required for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.; Art. 366 comma 1 nr. 4 cod. proc. civ.: Appeals are inadmissible when grievances lack specific reference to the reasoning of the appealed judgment, as they must directly confront the decisive reasons given by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific reference attunement to judgment civil procedure code grievance formulation tutela dei soci procedura di azione in materia di assicurazioni sociali difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 434 cod. proc. civ.
Art. 2495 cod. civ.
- è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2495 cod. civ. (si censura l'affermazione di «esistenza» di una società cancellata dal registro delle imprese); i motivi sono inammissibili.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002,da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
art. 434 cod. proc. civ
art. 2495 cod. civ
- è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2495 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.830/2019
Cass. sez.un. 2243 del 2015
Cass.n.20652/2009
Cass.n.17125/2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9077-2018 proposto da: NEGRI FILIPPO, TRUST BLU CENTER, SALCAR S.A.S. di NEGRI NATALE & C. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, NEGRI MARIA DANIELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo studio degli avvocati MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI, MAURIZIO NOBILI, che li rappresentano e difendono unitamente 2022 all'avvocato GIUSEPPE MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI; 427 - ricorrenti - contro QUINTAVALLA MARIA, IACONE MARIAGABRIELLA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati MAURO MAZZONI, LUCIANO GIORGIO PETRONIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1013/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 609/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA la Corte di appello di Bologna, con sentenza n.1013/17, dichiarava inammissibile (per carenza di legittimazione) il gravame proposto da Filippo Negri, Trust Blu Center, Salcar sas di Negri Natale & C e Maria Daniela Negri avvero la sentenza del Tribunale di Parma che, in accoglimento del ricorso proposto da Quintavalla Maria e Iacone Maria Gabriella nei confronti di plurime società, tra cui Blu Center Sri in liquidazione, dichiarava, tra le parti, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna delle convenute società, in solido, al pagamento di differenze di retribuzione; per quanto rileva in questa sede, la Corte distrettuale premetteva che la sentenza di primo grado era stata resa nei confronti di Blu Center srl in liquidazione e non degli appellanti (attuali ricorrenti), soci della predetta società; osservava il giudice di appello che il Tribunale aveva ritenuto «l'invalidità del provvedimento di cancellazione dal registro delle Imprese (della Blu Center Sri in liquidazione)» e che tale specifica statuizione, con le relative ragioni, non era stata censurata, in violazione dell'art. 434 cod. proc. civ.; secondo i giudici del merito, neppure poteva affermarsi che gli appellanti avessero proposto appello in nome della Blu Center srl, non contenendo l'atto di gravame alcuna enunciazione in tal senso; hanno proposto ricorso per cassazione Filippo Negri, Trust Blu Center, Salcar sas di Negri Natale & C e Maria Daniela Negri; hanno resistito, con controricorso e successiva memoria, Maria Quintavalla e Mariagabriella Iacone;

RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì (si denuncia l'omesso esame della questione relativa alla cancellazione della società Blu Center srl dal registro delle Imprese devoluta con i motivi di appello); 2)-con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2495 cod. civ. (si censura l'affermazione di «esistenza» di una società cancellata dal registro delle imprese); i motivi sono inammissibili.

Questa Corte, come già rilevato in precedente controversia assolutamente in termini rispetto alla presente (Cass.n.830/2019), osserva che, pur tralasciando l'appunto di non specificità delle censure nella parte in cui denunciano la devoluzione al giudice di appello di questioni poi non trattate in sentenza (il ricorso difetta invero della trascrizione dell'atto di appello, necessaria per apprezzare la fondatezza dei rilievi medesimi, a prescindere dal deposito dell'atto, cfr., in argomento, Cass. sez.un. 2243 del 2015), osserva che le stesse, come sviluppate, non si confrontano minimamente con il decisum; la Corte di appello non ha affatto affermato che la società cancellata dovesse ritenersi esistente ma ha piuttosto osservato come la statuizione di primo grado di «invalidità» della cancellazione non fosse stata censurata; parte ricorrente ignora del tutto tale statuizione e invece che muovere critiche alla stessa, al fine di incrinarne il fondamento giustificativo, ripropone puramente e semplicemente la questione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese; i motivi restano,dunque, privi di riferimento alle ragioni della sentenza impugnata.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'articolo 366 comma uno numero 4 codice procedura civile (Cass.n.20652/2009; n. 17125/2007). Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002,da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma all'adunanza del