Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding external staff tenure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the grounds cited lacked the required specificity and completeness under civil procedure law. While the INPS challenged the appellate court's interpretation of the five-year tenure limit for external staff, it failed to address the court's additional reasoning that this limit is mandatory to comply with EU Directive 1999/70/EC. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to overturn the lower court's decision on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 6 d.lgs. n. 165/2001; Art. 366 n. 4 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity, completeness, and direct reference to the decision under review, as such defects are equivalent to a failure to state reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14277-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, GIUSEPPINA GIANNICO, CHERUBINA CIRIELLO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 14277/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC A.C. 16.6.2022 n. 14277-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro 2404 contro FRANCO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato SAVINA BOMBOI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO COSSU, AGOSTINO CALIFANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 147/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 435/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 147 del 6 aprile 2016, ha accolto parzialmente il reclamo principale proposto ex art. 1 comma 58 legge n. 92/2012 da Alessandro Franco e, respinto quello incidentale dell’INPS, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, salvo che per la regolamentazione delle spese di lite che ha posto per metà a carico dell’Istituto (con compensazione della metà residua);
2. il Tribunale della stessa sede, dopo avere disattesola domanda del Franco– assunto come dirigente all’esito di procedura di selezione indetta ex art. 29, comma 3, del Regolamento di organizzazione A.C. 16.6.2022 n. 14277-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro dell’Istituto– volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ritenuto tuttavia illegittimi i rinnovi, ex art. 16, comma 6, d.lgs. n. 165/2001(in seguito anche TUPI), dei contratti a tempo determinato successivi al primo (del 8.5.2001 con scadenza 3.6.2006), e per l’effetto condannato l’Inps al ristoro del danno quantificato (per complessivi €. 140.928,00) a norma dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e cioè in misura pari a n. 12 mensilità di retribuzione;
3. in sintonia con il dictumdi primo grado, la Corte distrettuale ha rilevato che l’art. 16 comma 6, cit., prevede una durata massima del rapporto a termine di cinque anni non prorogabile a sensi del comma 2, stesso articolo – disposizione , quest ’ ultima, secondo la Corte genovese, non applicabile agli incarichi esterni e incongruamente richiamata dall’Inps al fine di giustificare i rinnovi contrattuali de quibus in conformità con l’art. 29, comma 6, del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto; la Corte di merito ha altresì osservato che il termine di durata massimo di cinque anni sarebbe impos to alla stregua della normativa nazionale: il comma 2 farebberiferimento, infatti, al solo personale di ruolo, mentre il comma 6 riguarderebbe esclusivamente i l personale esterno, donde il conseguenziale rilievo secondo cui la durata quinquennale, ivi fissata , non sarebbe derogabile né dall’art. 110 , comma 3,del TUPI né , a fortiori, da una norma secondaria qual era il Regolamento di organizzazione dell’Istituto; sempre la Corte distrettuale ha ritenuto , con ulteriore passaggio argomentativo, che tale interpretazione fosse la sola compatibile con la disciplina europea –segnatamente con la direttiva 1999/70/CE – la quale ultima, nell’imporre misure idonee a prevenire gli abusi dei contratti a termine, aveva indotto il le gislatore a fissare il tetto dei A.C. 16.6.2022 n. 14277-2016 R.G.
Consigliere est. Salvatore Casciaro cinque anni quale strumento , appunto, attuativo della direttiva in menzione; dal che conseguiva l’illegittimità dei contratti inte rcorsi con il Franco dopo il 4.6.2006 (data di scadenza de l primo contratto quinquennale) nonché l’applicabilità dell’art. 36, co mma 5 , d.lgs. n. 165cit.; talché, ferma la non convertibilità del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, operava la sanzion e dell’art. 32 , comma 5 , l egge n. 183/2010 (q ui comminata nella misura massima di n. 12 mensilità stante il prolungamento per oltre dodici anni del rapporto in parola);
4. per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Inps prospettando un solo motivo di impugnazione , cui r esist e il Franco con controricorso illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE:
1. con unico motivo l’Inps denuncia (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 6, nonché degli artt. 27 – riguardo alla legittimità della normativa interna adottata dall’Istituto in ossequio alla citata disposizione di legge– e 36 del d.lgs. n. 165/2001 – in merito alle sanzioni da applicare in caso di abusivo utilizzo di contratti di lavoro flessibile – , nonché dell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 12 Preleggi , per avere la decisione impugnata statuito il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010 sull’assunto (erroneo) dell’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi con il Francoe aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali non di ruolo; incentra essenzialmente le doglianze sulla «legittimità o meno dei rinnovi degli incarichi dirigenziali a sensi dell’art. 19,comma 6, cit.», A.C. 16.6.2022 n. 14277-2016 R.G.
Consigliere est. Salvatore Casciaro disposizione (quest’ultima) male interpretata dal giudice d’appello che non si sarebbe avveduto che essa integr a «un sistema normativo speciale», con la conseguenza che le previsioni di primi cinquecommi (ivi compreso il comma 2 sulla facoltà di rinnovo contrattuale ) si applicherebbero a ogni tipologia di incarico dirigenziale, come meglio precisato nel Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, articolo 29 comma 6,adottato in ossequio all’art. 27 del TUPI ;
2. il motivo è inammissibile per carenza del requisito di specificità; nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass.n. 17125/2007, Cass.
S.U. n. 14385/2007); com’è agevole constatare, la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione – in realtà non sorretta, contrariamente a quanto opina la difesa del Franco, da due distinte rationes decidendi propriamente dett e – il profilo legato all’interpretazione letterale dell’art. 19, comma 6, cit., e quello inerente al suo ambito applicativo, e d ha ritenuto che il comma in menzione, riferito all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione, fosse inderogabile quanto alla durataquinquennale ivi prevista; al contempoha evidenziato, in altro passaggio della motivazione , come l’esegesi prescelta fosse (a ben vedere) l’unica consentita , perché era la sola in sintonia con la normativa europea , la quale A.C. 16.6.2022 n. 14277-2016 R.G.
Consigliere est. Salvatore Casciaro orientava univocamente nel senso della improrogabilità del termine quinquennale, pena, in difetto, il conflitto con la direttiva 1999/70/CE dianzi richiamata; orbene, l’Inps si è limitato a impugnare il primo passaggio della motivazione, relativo all’esegesi dell’art. 19, comma 6, cit., ma non ha in alcun modo confutato l’ulteriore e dirimente argomento del giudice d’appello (peraltro in sé esatto) secondo cui l’interpretazione propugnata dall’Inps è da escludere siccome in confl itto con la disciplina comunitaria; tanto basta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
3. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Bomboi Savina, Califano Agostino e Cossu Bruno. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Roma, c