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Ordinanza — n. 22047/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, upholding lower court ruling on senior medical director salary differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court judgment awarding Salvatore Milazzo salary differences for acting as a senior medical director. While the INPS argued that specific civil code articles regarding absent directors prevented such pay, the court found the appointment was an administrative act outside the standard contract, not a formal promotion. Consequently, the court ruled that no additional salary beyond the statutory substitute allowance was due for the de facto higher duties performed.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 4 CCNL dirigenza medica 1998/2001; Art. 18 CCNL 8.6.2000: The Court establishes that temporary coverage of a vacant senior medical director role, performed outside the formal appointment procedure, does not constitute the exercise of superior functions entitling the individual to the full salary scale of the higher level.

Parole chiave

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senior medical director salary differences administrative appointment substitute allowance collective agreement public health service de facto duties posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1 d.lgs. n. 165/2001
civ., si duole della «violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs.
Art. 19 ter comma 5 d.lgs. n. 502/1992
civ., si duole della «violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs.
Art. 2103 comma 1 cod. civ.
229/1999 laddove prevedevanola sostituzione del dirigente assente o impedito con altro e senza applicazione dell’art. 2103,comma 1, cod.
Art. 15 comma 4 CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998/2001
a tale definitivo approdo la Corte perveniva in forza del rilievo secondo cui l’incarico in parola non era stato conferito al Milazzo ai sensi dell’art. 15, comma 4 , del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 1998/2001 – i.e.
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Art. 18 CCNL 8.6.2000
sostitutiva, prevista dall'art. 18 dello stesso CCNL; anche nel regime originario dell'articolo 15-ter d .
Art. 94 CCNL EPNE 11.10.1996
civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 94 CCNL EPNE 11.10.1996 e dell’art.
Art. 7 Accordo attuativo art. 94
94 CCNL EPNE 11.10.1996 e dell’art. 7 dell’Accordo attuativo del citato art.
Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
l'accoglimento del ricorso per le ragioni testé e nunciate comporta l'infondatezza giuridica della pretesa del Milazzo e consente la definizione nel merito, ai sensi dell'art. 384, co.
art. 2103 cod. civ
229/1999 laddove prevedevanola sostituzione del dirigente assente o impedito con altro e senza applicazione dell’art. 2103,comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16299/2015
Cass. n. 21565/2018
16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass.n.
Cass. n. 23155 e 23156/2021
Cass. n. 23195/2021
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8958-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 8958/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro contro MILAZZO SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NICOLETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 825/2014 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/04/2015 R.G.N. 473/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con ricorso al Tribunale di Enna Salvatore Milazzo, dirigente medico legale di 1°livello presso l’Ufficio sanitario della sede di Enna, conveniva in giudizio l'Inps, chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive per avere svolto le funz ioni superiori di dirigente medico legale di 2° livello, quale primario responsabile e coordinatore sanitario del gabinetto diagnostico della sede di Enna, per il periodo dal 1.12.1999 al 8.7.2001;

2. il Tribunale di Enna, con sentenza n. 320/2010 , accogl ieva il ricorso e condannava l’Inps a corrispondere al ricorrente , a titolo di differenze retributive,la complessiva somma di Euro 20.106, 00 ;

3. l'impugnazione propost a dall ’Inps veniva respint a dalla Corte d’appello di Caltanisetta, ad avviso della quale poteva dirsi A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro comprovato, alla stregua degli esiti del testimoniale, che le mansioni in concreto svolte dal ricorrente «su disposizione dell’Istituto» fossero, effettivamente,quelle di dirigente medico legale di 2° livello; sicché al Milazzo andavano riconosciute – secondo la Corte nissena– le rivendicate differenze retributive , senza che a ciò ostasse l’art. 19,comma 1, d.lgs. n. 165/2001 o l’art. 19 - ter , comma 5 , d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 13 d. lgs. n. 229/1999 laddove prevedevanola sostituzione del dirigente assente o impedito con altro e senza applicazione dell’art. 2103,comma 1, cod. civ.;

3. a tale definitivo approdo la Corte perveniva in forza del rilievo secondo cui l’incarico in parola non era stato conferito al Milazzo ai sensi dell’art. 15, comma 4 , del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 1998/2001 – i.e. , in attesa del completamento delle procedure di designazione del nuovo dirigente di 2° livello –, ma «al di fuori di ogni ipotesi contrattuale […] senza che l’Istituto avesse avviato la procedura di nomina del nuovo responsabile né avesse fatto cessare l’incarico di supplenza»: donde, pur nell’unicità della qualifica dirigenziale e ferma l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., la spettanza al Milazzo, in ossequio alla previsionecontrattuale di una «retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni», delle somme differenziali rivendicate perché corrispondent i « al livello di responsabilità di dirigente di 2° livello»;

4. per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso sostenuto da due motivi.L'intimato resiste con controricorso illust rato da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo l’Inps denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 94 CCNL EPNE 11.10.1996 e dell’art. 7 dell’Accordo attuativo del citato art. 94, sottoscritto in data 14.4.1997, dell’art. 33, comma 5, CCNLA.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro 16.2.1999, dell’art. 24 CCNL EPNE 1998/2001» nonché omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere la decisione impugnata statuito il riconoscimento delle differenze retributive in favore del Milazzo applicando erroneamentela disciplina relativa ai medici del SSN e senza verificare se l’affidamento delle mansioni de quibus fosse avvenuto in modo conforme alla specifica disciplina del Comparto Enti p ubblici n on e conomici (d’ora in poi anche più brevemente: EPNE);

2. con la seconda critica, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si duole della «violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001, dell’art. 15 ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 13 d.lgs. n. 229/1999 e dell’art. 15, comma 4, CCNL per la dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, nonché degli artt. 29, commi 1-2, d.P.R. n. 761/1979, 24, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, 14 d . P . R . n. 509/1979», per avere la decisione impugnata trascurato di considerare che il legislatore ha rimesso alla normativa di settore la regolamentazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante ai dirigenti nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse e che, a tutto voler concedere, il computo del periodo temporale avrebbe dovuto essere effettuato, rispettivamente ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 761/1979 o dell’art. 14 d .P.R. n. 509/1979, solo dopo il 60° giorno o vvero il 90° giorno successivo all’inizio dell’espletamento delle diverse mansioni;

3. le censure, che per l’intima connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate; 3.1 va preliminarmente rilevato che , nella parte in cui evoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente trascura di considerare che la disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che conferma la A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G. Consigliere est. Salvatore Casciaro decisione di primo grado (cfr.

Cass. n. 23021 del2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, c. 2, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall'art.378 cod. proc. civ., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre:

Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016);

4. ciò posto , la Corte territoriale, dopo aver riscontrato lo svolgimento «su disposizione dell’Istituto» delle superiori mansioni , all’esito di accertamento di fatto qui (evidentemente) non censurabile, ha ritenuto di attribuire le differenze retributive rivendicate d al dirigente medico con ermetico passaggio argomentativo del seguente tenore: «il Milazzo, al di fuori di ogni ipotesi contrattuale, ha svolto su disposizione dell’Istituto le funzioni proprie del dirigente di secondo livello»di guisa che , considerata «la previsione contrattuale di una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni», deve ritenersi «spettante la differenza tra la retribuzione percepita e quella corrispondente al livello di responsabilità del dirigente di secondi livello»; 4.1 com’è agevole constatare, trattasi di asserzione che entra in conflitto con l’orientamento di questa Corte, cui va data in questa A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro sede continuità,secondo cui la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, a tenore dell'articolo 24 del d.lgs. n. 165/2001 ed, in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dell'articolo 24 d.lgs.n. 29/1993; il comma 3dell'articolo 24 d.lgs. n. 165/2001 – al pari del comma 3dell’articolo 24 d .lgs. n. 29/1993, ne l testo sostituito dall'articolo 16 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»(v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022); ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art.2103 cod. civ., sancita dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo IIstesso decreto;A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro aggiungasi che, con indirizzo ormai consolidato (tra le altre, Cass.n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass.n. 23155 e 23156/2021; Cass. n. 23195/2021) , questa Corte ha enunciato , per l' a rea dell a dirigenza medica e veterinaria del SSN, il principio secondo cui, per il periodo successivo alla entrata in vigore del CCNL dell'8.6.2000, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura ovvero la copertura dell'incarico vacante non si configurano come svolgimento di mansioni superiori – poiché avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria – ed al s ostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la indennità cd. sostitutiva, prevista dall'art. 18 dello stesso CCNL; anche nel regime originario dell'articolo 15-ter d . l gs. n. 502/1992 il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, cui corrispondevano le funzioni di direzione ed organizzazione di struttura, era conferito quale incarico all'esito della procedura stabilita dalla medesima norma, in via temporanea; il dirigente non confermato nell'incarico era destinato ad altra funzione, con la perdita del relativo specifico trattamento economico e contestualmente veniva reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale; 4.2 orbene, alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla disciplina collettiva qui applicabile (i.e. , art. 94 CCNL EPNE 11.10.1996 e art. 7 dell’Accordo attuativo del citato art. 94, sottoscritto in data 14.4.1997) riferita al Comparto degli enti pubblici non economici, con l’ulteriore precisazione che, non essendo richiamata in tale ambito l’indennità cd. sostitutiva prevista dall'art.18 CCNL dell'8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, nessuna maggiorazione retributiva, per l’esercizio di fatto di mansioni superiori di dirigente medico di 2° livello, può dirsi spettante;A.C. 16.6.2022 –n. 8958-2016 R.G.

Consigliere est. Salvatore Casciaro 5. conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, la pretesa del ricorrente di percepire l'intero trattamento economico collegato all'incarico di dirigente medico di 2°livello, quantunque svolto in via di fatto, è infondata,e ciò a prescindere da ogni ulteriore ragione di censura in ordine alla quantificazione ex art. 14 d .P.R. n. 509/1979 di tale trattamento che resta, pertanto,assorbita;

5. l'accoglimento del ricorso per le ragioni testé e nunciate comporta l'infondatezza giuridica della pretesa del Milazzo e consente la definizione nel merito, ai sensi dell'art. 384, co. 2, ultimo periodo, cod.proc. c iv . ; in considerazione de lle alterne vicende processuali e degli interventi normativi susseguitisi con riferimento all’oggetto del contendere, stimasi equo compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i