Italian Supreme Court dismisses appeal regarding pension bonus calculation excluding employer pension fund contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Silvana Zullo's appeal against a lower court ruling that excluded employer pension fund contributions from her public service bonus calculation. Zullo argued these contributions were retributive, but the Court affirmed established precedent limiting the bonus base to specific statutory emoluments. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ruling that the employer's pension contributions do not constitute taxable remuneration for the bonus.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 152 del 1968, art. 11, comma 5; Cass. n. 15302/2016: Employer contributions to individual supplementary pension funds are not included in the calculation base for public service bonuses because the relevant remuneration is strictly defined by statutory emoluments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22651-2015proposto da: ZULLO SILVANAelettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL’OCEANO ATLANTICOn. 25 presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, rappresentata e difesa dall’avvocato DEMETRIO RIVELLINO -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI -controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2014 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/3/2015R.G.N. 216/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Campobasso, sull'impugnazione proposta dall'I.N.P.S. (subentrato ex lege all'INPDAP p er effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ), Oggetto Impiego pubblico Indennità premio di servizio: base di calcolo Versamenti Fondo individuale integrativo previdenza R.G.N.22651/2015 Cron. Rep. Ud.28/04/2022 CC in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso di SilvanaZullo, già dipendente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (oggi ARSIAM), ritenendo che nella base contributiva utile per il computo dell'indennità premio di servizio prevista dallaL. n. 152 del 1968non fossero da includere i versamenti effettuati dall'ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza ai sensi dell’art. 33 della L.R.
Molise n. 40/1997; 2.per la cassazione della sentenza Silvana Zullo ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’INPS. CONSIDERATOCHE 1. con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 40 del 1977, art. 33, dell'art. 3 del Regolamento del Fondo di previdenza del 16 aprile 1980, approvato con Delib. 11 dicembre 1981, n. 219, del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, comma 1, (conv. con L. n. 166 del 1991), come modificato dallaL. n. 662 del 1996, art. 1, comma 193, dell' art. 2909 c.c. , dellaL. n. 311 del 2004, art. 1, comma 132, come modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 septiesdeciesconvertito con L. n. 168 del 2005, della L.n. 152 del 1968, art. 11, comma 5, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto natura retributiva agli accantonamenti destinati ad alimentare il Fondo di previdenza di cui al regolamento del 16 aprile 1980 e per avere di conseguenza escluso gli stessi dalla base di calcolo per il computo dell'indennità premio di servizio;
2. il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «I versamenti effettuati dal datore di lavoro (nella specie, ERSAM -Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise) sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.» (Cass. n. 15302/2016 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 30789/2021, Cass. n. 30322/2021, Cass. n. 29634/2021);
3. il principio affermato dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., deve essere qui ribadito perché il ricorso, sostanzialmente sovrapponibile a quelli già esaminati e ritenuti infondati, non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso che, quanto alla natura del Fondo, ha richiamato il principio affermato da Cass. S.U. n. 4684/2015;
4. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti perché il ricorso risulta notificato e depositato in epoca antecedente alle pronunce sopra citate, allorquando era ancora controversa la questione inerente alla natura del Fondo del quale qui si discute;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a