Cassation court dismisses INPS appeal, ruling university staff are entitled to the equalization allowance in pension calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted university staff the right to include an equalization allowance in their final service pension. The INPS argued that only explicitly listed contributions are valid, but the court found this interpretation incorrect. The court held that the Constitutional Court's declaration of illegality regarding this allowance applies broadly to all university personnel, not just medical staff, thereby mandating its inclusion in pension bases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, 38 d.P.R. 1032/1973; Art. 31 d.P.R. 761/1979: The Constitutional Court's declaration that the equalization allowance is not useful for pension purposes applies to all university staff, not merely medical personnel, requiring its inclusion in the pension calculation base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
.G. n. 11444/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall’avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -ricorrente - contro Cocola Antonio e Carli Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Giannasio, presso il cui studio, sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, sono elettivamente domiciliati - controricorrent i - avverso la sentenza n. 4 83 /201 6 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 19 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di Antonio Cocola e Francesco Carli, già dipendenti dell’Università La Sapienza di Roma – rispettivamente categoria EP2 area amministrativa gestionale e categoria D2 area tecnica amministrativa –entrambi strutturati ed in servizio presso l’Azienda Policlinico Umberto I , riconoscendo loro il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio includendo nella base di computo l’indennità perequativa ex art 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nella misura integrale, in conseguenza della sentenza della Corte cost. n. 126 del 1981, chiara nel senso di avere radicalmente ed incondizionatamente espunto dall’ordinamento la previsione di esclusione dell’indennità perequativa dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale, per tutti i percettori, e non solo per il personale medico;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad unico motivo, cui resistono Antonio Cocola e Francesco Carli;
5. icontroricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. con l’unico motivo l ’Istituto ric orrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,nonché dell’art. 31 n. 761 del 1979, assumendo come canone interpretativo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di trattamento di fine servizio, la retribuzione contributiva utile è costituita solo dagli elementi testualmente menzionati dalla normativa previdenziale, la cui elencazione ha carattere tassativo, con conseguente esclusione dell’indennità prevista dall’art 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, non contemplata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973;2. il motivo è infondato, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass.
Sez. L, 30/09/2020, n. 20917), cui occorre dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Infatti , le censure dell’I.N.P.S. non colgono l ’ effettiva natura dell’emolumento in questione e , di conseguenza, erroneamente limitano al solo personale sanitario gli effetti della citata sentenzan. 126 del 1981 della Corte Costituzionale. Viceversa, come già affermato nel citato precedente, la stessa Corte costituzionale, con la successiva pronuncia n. 136 del 1997, valorizzando l’applicazione generalizzata dell'art. 31 a tutto il personale universitario che presta servizio presso strutture ospedaliere, ha escluso che l'indennità persegua la finalità d i compensare l’attività assistenziale in senso stretto e ne ha posto in risalto la ratio perequativa, evidenziando che il legislatore ha perseguito l’obiettivo di evitare disparità di trattamento fra dipendenti che svolgono la medesima attività .
P roprio la finalità perequativa è stata rimarcata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9279 del 2016, sviluppando il principio in precedenza affermato dalle stesse S.U. (Cass. Sez. U, n. 8521 del 2012) ed evincibile anche dalla motivazione della citata sentenza n. 126 del 1981 della Corte Costituzionale , nella parte in cui ha individuato la funzione dell’indennitànella «equiparazione economica fra sanitari ospedalieri e docenti universitari». Pertanto, il giudice delle leggi – cui era stata sottoposta la questione di legittimità dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 – avvalendosi del potere di cui all’art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha esteso la dichiarazione di illegittimità all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 «nella parte incui stabilisce che la indennità ivi preveduta, identica a quella già preveduta dall’art. 4 suddetto, non è utile a fini previdenziali ed assistenziali» e ciò ha fatto perché l’indennità, originariamente prevista per il personale docente dall’art. 4 della legge n. 213del 1971 e per il personale non medico dall ’ art. 1 della legge 16 maggio 1974, n. 200, era stata poi disciplinata per entrambe le categorie dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali .
Di conseguenza, gli effetti di tale pronuncia non possono essere limitati al solo personale impegnatonell ’ attività assistenziale, sia per quanto si è già detto sulla natura dell’indennità, siaperché la disposizione si riferisce indifferentemente «al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura», secondo l’indirizzo già aperto dalle Sezioni Unite nella motivazione delle dec isioni sopra citate, ove si sottolinea che l’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è divenuta pensionabile a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 126 del 1981 .
In conclusione, « dall ’ intervento manipolativo del giudice delle leggi, che ha soppresso l’inciso “ non utile ai fini previdenziali ed assistenziali”, discende l’applicabilità alla fattispecie del 2°comma dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, al quale l’ art. 3 dello stesso d.P.R. rinvia, e, quindi, l ’ inclusione dell ’ indennità perequativa nella base di calcolo della buonuscita» (Cass. Sez. L, n. 20917 del 2020, cit.);
3. pertanto, il ricorso va respinto e, in applicazione della regola de lla soccombenza, l’ente ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro per esborsi e 2.400,00 euro per compensi, oltre oneri come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 d el 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1