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Ordinanza — n. 21919/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit, citing procedural defects and insufficient evidence for higher classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21919/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by two INPS employees against a second-instance judgment denying their promotion to a higher job classification. The lower courts found the applicants failed to prove they performed duties corresponding to the superior profile, noting that occasional advisory work did not constitute constant, predominant activity. The Supreme Court dismissed the appeal because the applicants' arguments regarding omitted pronouncements on specific appeal grounds were procedurally inadmissible and constituted an impermissible attempt to review the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, 5; Art. 112 cod. proc. civ.: Omission of ruling on specific appeal grounds constitutes a procedural defect requiring specific invocation under Art. 112, not substantive violation claims under Art. 360, and courts cannot review merits on probability grounds.

Parole chiave

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public employment classification omitted pronouncement defect procedural inadmissibility review of merits prohibition loss of chances damages collective bargaining obligations burden of proof inchiesta professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, 5
Come questa Corte ha più volte affermato, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod.proc.civ., n.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 40 D.Lgs. nr. 165/2001
Art. 1362 e seguenti cod. civ.
Art. 1 co. 17 L. 228/2012
329 Cass. 12 dicembre 2005, n.
Art. 13 co. 1-quater del DPR n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor
articolo 112 cod.proc.civ
14.Con il secondo motivo viene dedotta: - la violazione e/o falsa applicazione: dell'articolo 112 cod.proc.civ.; dell'articolo 40 D.Lgs.
articolo 1375 cod.civ
131/2001― dell'articolo 1375 cod.civ.
art. 360 cod.proc.civ
Come questa Corte ha più volte affermato, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod.proc.civ., n.
articolo 360 cod.proc.civ
4 dell’ articolo 360 cod.proc.civ., non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 329
Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387
329 Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387; id.
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701
Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190
Cass. 4 giugno 2007, n. 12952
Cass. 22 novembre 2006, n. 24856
Cass. 10 dicembre 2009, n. 25825
Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598
Cass. 11 maggio 2012, n. 7268
26598 e da ultimo Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).
Cass. SU 24 luglio 2013 n. 17931
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6290-2016 proposto da: MANZO LIBERATO, NICO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio degli avvocati PAOLO ERMINI, ANTONIO DE PAOLIS, che li rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Mansioni superiori Pubblico Impiego R.G.N. 6290/2016 Cron. Rep. Ud. 13/04/2022 CC CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8483/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2015 R.G.N. 2535/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 febbraio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da LIBERATO MANZO e SERGIO NICO― dipendenti dell' INPS inquadrati nel livello C3 del CCNL di comparto, con profilo di ispettori ―p er l'accertamento del diritto all'inquadramento, a decorrere dal settembre 2003, nel superiore livello C4 e del diritto al trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni superiori dal settembre 1999 al 30 aprile 2007 nonché , in via gradata,per la condanna dell'INPS al risarcimento del danno da perdita di chances. 2.La corte territoriale osservava che nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore non dà luogo all'attribuzione automaticadell'inquadramento. 3.Confermava la statuizione del primo giudice quanto alla carenza di prova dello svolgimento di mansioni riconducibili al profilo C4 dell'area di vigilanza. 4.Osservava che i testi avevano riferito dell'attività ispettiva svolta dai ricorrenti e dei suoi caratteri di autonomia, connotazioni proprie anche del profilo C3. 5.Quanto all'attività di consulenza, il teste NOCERINO aveva riferito che i ricorrenti avevano svolto attività di consulenza in materia di valutazione dei rischi; tale circostanza― appresa de relato e priva di ogni indicazione specifica tale da accertare che l’incarico di consulenza costituisse attività costante e svolta con carattere di prevalenza― non era idonea sotto il profilo probatorio a sostenere la tesi dei ricorrenti. 6.Le stesse considerazioni valevano per l'attività, riferita dal teste LUPELLI, di affiancamento degli ispettori di prima nomina e degli ispettori C3 provenienti da altri enti disciolti, i quali, nonostante la qualifica, presumibilmente non avevanole competenze del profilo rivestito.

In tale contesto, l’attività formativa, anche per il carattere di occasionalità descritto, non dimostrava l'esperienza e competenza professionale riconducibili al profilo C4. 7.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza LIBERATO MANZOe SERGIO NICO, affidato a due motivi di censura ed illustrato con memoria, al quale l' INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica di cui agli articoli 1362 e seguenti cod. civ.― con riferimento alle declaratorie professionali del personale di Istituto― e degli articoli 45 e 52 D.Lgs. nr. 165/2001 nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione delle parti. 2.Si censura la statuizione di rigetto della domandadiretta al riconoscimento delle differenze stipendiali tra il livello C4 ed il livello di inquadramento C3, sull’assuntoche la Corte territoriale avrebbe fornito una interpretazione erronea delle declaratorie professionali contenute nel contratto integrativo di ente per l’area della vigilanza, pretendendo di attribuire carattere di rilevanza e di prevalenza soltanto ad alcuni dei compiti propri del profilo superiore ( la consulenza e la attività di formazione). 3.Si deduce che il contratto collettivo nazionale integrativo dell'area di vigilanza prevedeva per i due profili C3 e C4 oggetto di giudizio una mansione identica― ovvero lo svolgimento dell’attività di vigilanza con disponibilità ad effettuare accessi ispettivi anche oltre l’orario di lavoro in relazione alle diverse tipologie di aziende― ma che soltanto per il profilo C4 erano descritti compiti ulteriori: indagini particolarmente complesse per tipologie di evasione e dimensioni aziendali; consulenza al dirigente dell'area nello studio del territorio per l'individuazione delle aree di rischio e nella pianificazione degli interventi; attività di formazione nei confronti del restante personale ispettivo; attività di tutoraggio nei confronti degli ispettori con livello C1.

4. Nessuna di tali attività potevaessere considerata prevalente. 5.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la differenza tra i due livelli dell'area di vigilanza non dipendeva dalla prevalenza dell'attività di consulenza e formazione su quella di vigilanza ma, piuttosto, dalla concorrenza di altre attività con quella di vigilanza nonchédalla complessità degli accessi e delle ispezioni svolte dal personale inquadrato nel livello superiore. 6.Si deduce l’omesso esame dello svolgimento di tutti i compiti del profilo superiore(oltre alla attività di consule nza e di formazione ) , che essi avevano comunque dimostrato di avere svolto. 7.Il motivo è infondato.

8. La censura afferisce alla ricognizione dei profili professionali previsti nel contratto integrativo dell’INPS, contratto rispetto al quale questa Corte non ha funzionedi interpretazione diretta, secondo la sua costante giurisprudenza ( ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n.14449; Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008). Si è infatti affermato chela regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo dimotivazione.

9. Pertanto, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati― non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità― nonché a depositare il relativo contratto integrativo ( Cass. n. 31164 del 2018, n. 8683 del 2018,n. 10271 del 2016). 10.Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a richiamare nella rubrica gli artt. 1362 e segg. ma non ha precisato nella esposizione della censura nè il contenuto dei criteri violati nè le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica.

11. Nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione il ricorsonon considera che entrambi i giudici del merito hanno ritenuto carente la prova dell’esercizio di mansioni riconducibili al profilo superiore; il giudizio conforme sul fatto preclude la deducibilità in questa sede del vizio di motivazione, per quanto dispone l’articolo 348-ter,commi quattro e cinque, cod.proc.civ.

12. Non appare, infine, censurabile in punto di diritto la statuizione del giudice dell’appello che ha richiesto la prova della prevalenza e della non occasionalità dell’esercizio delle mansioni superiori.

13. Talirequisiti, richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, nel pubblico impiego privatizzatosono stati codificati dall’articolo 52,comma tre, D.Lgs nr. 165/2001, rimasto invariato nelle modifiche del testo normativo, a tenore del quale «si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». 14.Con il secondo motivo viene dedotta: - la violazione e/o falsa applicazione: dell'articolo 112 cod.proc.civ.; dell'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001; dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti cod. civ.

― con riferimento agli articoli 14,15 e seguenti del contratto integrativo di ente, come specificato nella circolare nr. 131/2001― dell'articolo 1375 cod.civ. , degli articoli 1218 e seguenti cod. civ . -l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggettodi discussione delle parti. 15.Si censura la sentenza per avere omesso ogni pronunciasulla domanda subordinata per il risarcimento del danno da perdita di chances, proposta in ragione dell'obbligo dell’INPS, alla stregua della contrattazione collettiva nonchè del precetto generaledi buona fede e correttezza, di procedere alle selezioni per il passaggio dal livello C3 al livello C4, costituente mera progressione economica, obbligo cui l’INPS siera sottratto per oltre cinque anni.

I ricorrenti hanno dedotto di essere in possesso dei requisiti richiesti per il passaggio e di avere una elevatissima probabilità di essere inquadrati nel livello economico superiore ove l’Istituto avesse proceduto alle relative valutazioni.16.Il motivo è inammissibile.

17. Come questa Corte ha più volte affermato, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod.proc.civ., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 cod.proc.civ., n. 5, giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 cod.pro.civ. (v.

Cass.sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 329 Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387; id. 26 gennaio 2006, n. 1701;; 14 febbraio 2006, n. 3190; 4 giugno 2007, n. 12952; 22 novembre 2006, n. 24856; 10 dicembre 2009, n. 25825; 17 dicembre 2009, n. 26598 e da ultimo Cass. 11 maggio 2012, n. 7268). 18.La questione non può essere ricondotta alla violazione prevista dal n. 4 dell’ articolo 360 cod.proc.civ., non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931).

19. La censura di violazione delle norme di cui all'articolo 40 D.Lgs. nr. 165/2001, agli articoli 1362 e seguenti cod. civ., è allo stesso modo inammissibile perché non conferente ad alcuna statuizione della sentenza impugnata; piuttosto, il ricorrente sollecita questa Corte a compiere un non- consentito esame di merito sulle probabilità dei ricorrenti di conseguire il livello C4.

20. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor