Italian court dismisses appeal by shipowner after finding a prior labor dispute was settled by conciliation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed Caremar S.P.A.'s appeal against a labor court ruling that converted a series of voyage contracts into an indefinite-term employment relationship. The shipowner argued the lower court ignored a 2017 labor council conciliation record where the worker renounced further claims. The court ruled that this conciliation definitively ended the dispute, mandating the lower court to declare the matter extinguished rather than retry the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: When parties have reached a conciliation agreement in labor council proceedings during litigation, the court must declare the subject matter of the dispute extinguished, preventing a retrial on the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 12333-2019 proposto da: CAREMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI D'AMATO, CARLO GRISPO, SALVATORE RAVENNA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - nonchè contro 2022 AUGUGLIARO UMBERTO; 1295 - intimato - avverso la sentenza n. 747/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2019 R.G.N. 9858/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA CARRI. r.g. n. 12333/2019 RILEVATO CHE 1. Umberto Agugliaro convenne in giudizio la Caremar s.p.a. deducendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima quale "mozzo" sin dall'8.7.1997 restando a disposizione tra un imbarco e l'altro e senza che nei contratti di arruolamento a viaggio stipulato fossero indicati i viaggi da effettuare. Chiese perciò la conversione del rapporto sin dal primo contratto in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante la violazione dell'art. 332 cod. nav. Con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie.
2. Il Tribunale accolse il ricorso ed accertò che, mancante l'indicazione dei viaggi, tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale "mozzo" riammettendolo in servizio e condannando il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora detratto quanto percepito durante gli imbarchi e a titolo di TFR.
3. La Corte di appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello della Caremar s.p.a., confermata la sentenza quanto alla possibilità per la Caremar anche prima della privatizzazione di assumere senza concorso pubblico e ritenuti illegittimi i termini apposti ai contratti di viaggio, protrattisi ininterrottamente per più di un anno in violazione dell'art. 326 cod. nav. senza che fossero indicati i viaggi e comunque con una interruzione tra un contratto e l'altro inferiore al termine di legge, ha confermato la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre ha ritenuto applicabile l'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 ed ha liquidato l'indennità risarcitoria, sulla base dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, in dieci mensilità di retribuzione oltre accessori dalla maturazione al saldo.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre Caremar s.p.a. con un motivo. Umberto Agugliaro è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 5. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc.civ. e si deduce che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che in data 25.5.2017 le parti avevano conciliato in sede sindacale la controversia e che il verbale di conciliazione era stato r.g. n. 12333/2019 depositato in giudizio unitamente alla memoria di costituzione in appello di un nuovo difensore della società in data 11.12.2017.
6. Il ricorso deve essere accolto. 6.1. Dallo storico del fascicolo di appello, risulta che effettivamente, come dedotto dalla società ricorrente, in data 11 dicembre 2017 è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale in allegato alla memoria di costituzione in appello di un nuovo difensore, l'avv. Salvatore Ravenna. 6.2. Nel verbale di conciliazione il lavoratore rinuncia "ad invocare ogni e qualsivoglia effetto discendente dalla sentenza n. 16534/12 del 5/06/2012 pronunciata dal Tribunale di Napoli" (punto 3 in fine) e la Caremar s.p.a. accetta le rinunce di cui al capo 3. 6.3.
Ne segue che effettivamente con tale atto le parti avevano definito convenzionalmente la controversia tra loro pendente e dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere ed in tal senso, in accoglimento del ricorso della Caremar s.p.a., la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod.proc.civ. la controversia va decisa nel merito con dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alle spese dell'intero processo ritiene il Collegio che queste debbano essere interamente compensate tra le parti. 7.1. Va premesso che al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.proc.civ. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (cfr. Cass. 18/05/2021 n. 13356, 29/09/2011 n. 19880 e già 09/03/2004 n. 4778). 7.2. Inoltre, va rammentato che al procedimento trova applicazione l'art. 92 comma 2 cod.proc.civ. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 45 comma 11 della legge 18 giugno 2009 n.69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, atteso che il ricorso di primo grado risulta essere stato depositato davanti al Tribunale di Napoli il 1 luglio 2009.r.g. n. 12333/2019 7.3. Pertanto, a norma dell'art. 92 comma 2 cod. proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 comma 1 lett.
a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, le spese possono essere compensate nel concorso di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione". 7.4. Ritiene allora il Collegio che, nell'addivenire alla compensazione delle spese dell'intero processo, si debba tenere conto da un canto dell'esito complessivo della lite definita con una conciliazione in sede sindacale in corso di giudizio e dall'altro della condotta processuale della parte che neppure si è costituita per difendersi nel presente giudizio cui non ha dato causa.
8. In conclusione per le ragioni esposte in accoglimento del ricorso la sentenza della Corte di appello deve essere cassata e, con decisione nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere compensando le spese d