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Ordinanza — n. 21873/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings on labor relationship classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the challengers' attempt to overturn the lower court's finding that a specific work arrangement constituted a subordinate labor relationship. The appellants argued that the appellate court violated evidence rules and misapplied civil code provisions regarding the burden of proof and contract characterization. The court ruled that such appeals constitute an impermissible re-evaluation of factual merit and the judge's prudent assessment of documentary evidence, which falls outside the scope of the court of appeal's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Appeals against judgments on labor relationship classification are inadmissible when they merely challenge the factual evaluation of evidence or the prudent judicial discretion applied to determine the nature of the contract.

Parole chiave

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labor relationship classification subordinate employment status inadmissible appeal factual re-evaluation judicial discretion on evidence burden of proof allocation court of appeal jurisdiction lavoro sottoposto ad autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
2697 c.c., la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 2697 c.c.
8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati i ricorrenti non tengono alcun conto; in ordine, poi, alla violazione dell'art. 2697 c.c., la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art.
Art. 2094 c.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.
art. 115 c.p
20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 2697 c.c
8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati i ricorrenti non tengono alcun conto; in ordine, poi, alla violazione dell'art. 2697 c.c., la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art.
Cass. n. 15107 del 2013
Cass. n. 13395 del 2018
Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie si critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione; infine, circa la dedotta violazione dell'art.
Cass. n. 13202 del 2019
Cass. n. 5436 del 2019
Cass. n. 5436 del 2019; Cass.
Cass. n. 33820 del 2021
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

guente CC ORDINANZA sul ricorso 22267 -2016 proposto da: BWELL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore e NERI SALVATORE, entrambi domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELE CATARINACCI; - ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DI LIVORNO; 2022 - intimato - 1201 avverso la sentenza n. 167/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMEN DOLA. RILEVATO CHE l. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le opposizioni proposte da Salvatore Neri e da BWELL Società sportiva dilettantistica in liquidazione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 503 e 504 del 2013 emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno adottate in relazione alla prestazione lavorativa di Daniela Barca;

2. la Corte, in estrema sintesi, valutando il materiale istruttorio acquisito al giudizio, ha ritenuto che detta prestazione dovesse "essere qualificata come subordinata";

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con 4 motivi, cui non ha resistito il Ministero del Lavoro; CONSIDERATO CHE l. i motivi di ricorso possono esse come di seguito sintetizzati: con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art.2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto accertati dei fatti "senza che la parte gravata dell'onere della prova di essi l'avesse effettivamente assolto"; col secondo mezzo si lamenta, testualmente, "violazione ed errata applicazione delle norme di diritto relativamente alla prova di fatti decisivi", per avere la Corte territoriale ignorato il nomen iuris assegnato dalle parti al contratto; il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2094 G.C., sostenendo che nella specie sarebbe "del tutto assente la prova della paventata subordinazione"; il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché l'omesso esame di fatti decisivi, "non avendo la Corte di Appello adeguatamente scrutinato il quadro probatorio di natura esclusivamente documentale depositato in primo grado dalla DTL";

2. le censure sono tutte inammissibili perché tendono a rivalutazioni di merito circa la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, mediante la critica d'egli apprezzamenti del materiale istruttorio operati dalla Corte territoriale, sollecitando un sindacato estraneo alla sede di legittimità; tanto è conclamato anche dall'improprio riferimento alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.

è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c.

è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati i ricorrenti non tengono alcun conto; in ordine, poi, alla violazione dell'art. 2697 c.c., la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. l, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;

Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie si critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione; infine, circa la dedotta violazione dell'art. 2094 c.c., secondo principi pacifici di questa Corte, la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui e censurabile in Cassazione solo la determinazione del criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019;

Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass_ n. 26896 del 2009), mentre, nella specie, chi ricorre, nonostante l'invocazione formale del vizio della falsa applicazione di norme di diritto, propone nella sostanza il riesame di quaestiones facti, non suscettibili di rivalutazione in questa sede e, comunque, con critiche non idonee a minare l'assunto della Corte territoriale frutto di un giudizio complessivo che ha sintetizzato plausibilmente le ragioni per cui si sia tratto il convincimento circa la sussistenza della subordinazione nella fattispecie concreta (tra molte, Cass. n. 33820 del 2021);

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. l, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. l quater, d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza del presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u