Ordinanza — n. 21866/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 11536-2016 proposto da: A.S.P. - AZIENDA SANIATARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO MISASI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFONSO NICCOLI, GIOVANNI FRANCESCO LAURICELLA; - ricorrente 2021 contro 3445 CAPPUCCIO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato CARMELO SALERNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1172/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/11/2015 R.G.N. 1266/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di /‘(-- consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 15 d.lgs. n. 502/1992, art. 52 d.lgs. n. 165/2001, art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992, art. 18 C.C, art. 36 della Costituzione, art. 2103 cod. civ; Ordinanza — n. 21866/2022 — snciv · Corte di Cassazione: A tale ormai consolidato orientamento, recentemente ribadito da Cass. n. 23156/2021, che ha definitivamente superato le pronunce di legittimità citate nella sentenza impugnata, il Collegio intende dare continuità, anche nel difetto di argomenti di segno contrario che già non abbiano formato oggetto di valutazione o possano indurre ad una diversa soluzione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 11536-2016 proposto da: A.S.P. - AZIENDA SANIATARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO MISASI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFONSO NICCOLI, GIOVANNI FRANCESCO LAURICELLA; - ricorrente 2021 contro 3445 CAPPUCCIO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato CARMELO SALERNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1172/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/11/2015 R.G.N. 1266/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di /‘(-- consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 11536/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 1172/2015, pubblì cita il 3 novembre 2015, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del ricorso del dott. Vincenzo Cappuccio, previa consulenza tecnica d'ufficio, aveva condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento della somma di euro 22.946,21 a titolo di differenze stipendiali per le mansioni superiori svolte quale primario di unità operativa complessa, osservando a sostegno della propria decisione come la struttura fosse rimasta priva di titolare e il ricorrente avesse continuato ad averne la responsabilità nell'attesa che fosse avviata la procedura di copertura del posto vacante: ciò che rendeva applicabili nella specie i principi di diritto affermati da Cass. n. 13809/2015 e da Cass. n. 14775/2010.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda con cinque motivi, cui ha resistito il dott. Cappuccio con controricorso.
3. Il controricorrente ha depositato memoria. Rilevato che 4. Con i primi tre motivi la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art .. 2103 cod. civ., dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 (1° e 2°), nonché dell'art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 18 C.C.N.L. 8 giugno 2000 Dirigenza Medica e Veterinaria (3°): censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, in materia di assegnazione di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico sanitario, non trova applicazione la disciplina del Codice civile, ma si deve avere riguardo alla legislazione speciale e alla contrattazione collettiva, la quale, mediante la previsione dell'indennità sostitutiva, provvede a remunerare pienamente tutte le funzioni e i compiti del sostituto, senza che rilevi in senso contrario - come già precisato da Cass. n. 15577/2015 e n. 16299/2015 - la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura volta a coprire il posto vacante e senza che debba applicarsi l'art. 36 della Costituzione.
Osservato che 5. La questione posta con i primi tre motivi di ricorso è già stata oggetto dì esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella qui controversa, ha affermato che «la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria del1'8 ‘, giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.» (Cass. n. 16299/2015; negli stessi termini:
Cass. n. 15577/2015; n. 584/2016; n. 9879/2017; n. 21565/2018).
6. A tale ormai consolidato orientamento, recentemente ribadito da Cass. n. 23156/2021, che ha definitivamente superato le pronunce di legittimità citate nella sentenza impugnata, il Collegio intende dare continuità, anche nel difetto di argomenti di segno contrario che già non abbiano formato oggetto di valutazione o possano indurre ad una diversa soluzione.
7. Restano chiaramente assorbiti gli ulteriori motivi, con i quali l'Azienda ricorrente censura la sentenza nella parte relativa ai limiti dell'accordo transattivo concluso il 27/11/2003 (4°) e nella parte relativa alla quantificazione delle differenze retributive operata dal consulente tecnico d'ufficio (5°). Ritenuto che 8. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione ai primi tre motivi, con assorbimento dei restanti, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, previa cassazione della impugnata sentenza n. 1172/2015, alla medesima Corte di appello di Catanzaro, la quale precederà a nuovo esame della fattispecie alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, í primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per !e spese, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale