Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and insufficient motivation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Caffiero against the INPS inadmissible. Caffiero argued that the lower court incorrectly applied tax laws regarding his business cessation, but the appeal failed to meet procedural requirements. The court ruled that the appeal lacked specific legal grounds and attempted to re-evaluate factual findings rather than reviewing legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal for cassation is inadmissible if it fails to specifically cite the violated legal norms, analyze their content, and demonstrate a direct conflict with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27550-2016 proposto da: CAFFIERO ANTONINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato CARLO LANZA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 923 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI di SASSARI, depositata il 06/10/2016 R.G.N. 424/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.27550/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata Sassari - ha riformato in toto la pronuncia di primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta da Antonino Caffiero, titolare di impresa individuale, avverso svariate cartelle esattoriali emesse per il recupero in favore dell'INPS di contributi dallo stesso asserit:amente dovuti per i redditi prodotti nel periodo 2003-2012 sul presupposto dell'insussistenza del credito per cessazione dell'attività da parte dell'intimato a far data dal 27.07.1998, ovvero comunque in epoca precedente al periodo dedotto in controversia; la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività d'impresa (gestione e sublocazione di beni immobili propri e in leasing) fosse proseguita anche dopo la cessazione dell'impresa individuale (28.12.2008) con chiusura della partita [VA e che l'impresa fosse rimasta attiva anche dopo la data di cancellazione, essendo stato il patrimonio immobiliare della medesima ceduto alla società "Caffimm s.r.l." nel 2012, di cui il Caffiero era socio di maggioranza; in definitiva, secondo la Corte territoriale, sussistevano in capo all'appellato, i requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti (ex alt. 1, co.203 della I. n. 662 del 1996), atteso che l'oggetto sociale della società e l'oggetto dell'attività d'impresa individuale a titolarità del Cafftero erano coincidenti: "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)" l'una, "Locazione immobiliare di beni propri e sublocazione" l'altra; la cassazione della sentenza è domandata da Antonino Caffiero sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS, anche quale mandatario della la Società di cartolarizzazione dei crediti (S.S.C.C.I.) ha depositato procura speciale in calce al ricorso.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge n. 662 del 1996, arti, comma 208, nonché dell'art. 2697 c.c."; sostiene che l'onere della prova dell'obbligo contributivo graverebbe sull'INPS e che, nel ricavarne i fondamenti dai documenti fiscali al fine di dimostrare che l'attività d'impresa è proseguita oltre il 1998, la Corte territoriale avrebbe emesso un giudizio fuorviante; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame delle locazioni immobiliari - Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116"; la Corte territoriale avrebbe omesso del 1:utto di esaminare il fatto processuale decisivo, consistente nei sei contratti di locazione prodotti in giudizio dal ricorrente che evidenziano come l'attività di locazione immobiliare fosse condotta da una persona fisica e non da un imprenditore; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., contesta "Nullità della sentenza impugnata derivante dall'omissione di specifiche eccezioni formulate - art. 112 cpc"; si duole che la Corte non abbia valutato l'eccepita mancata contestazione dell'Inps al valore dei sei contratti di locazione depositati; l'eccepita mancata contestazione delle attestazioni della CCIAA che confermano la cessazione dell'attività d'impresa dal 1998; l'eccepita mancata contestazione in ordine al verbale ispettivo INPS da cui risulta che l'iscrizione è stata operata in base ai soli dati fiscali; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., contesta "Nullità della sentenza impugnata derivante dalla mancata applicazione del principio di non contestazione - art. 115 c.p.c."; qualora il giudice dell'appello avesse correttamente valutato la mancata contestazione delle eccezioni richiamate nel terzo motivo i relativi fatti avrebbero dovuto essere ritenuti provati, con conseguente conferma della sentenza di primo grado; col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 4:34 cpc"; l'Inps non avrebbe esposto specificamente i motivi di gravame, limitandosi a un generico dissenso; quanto alla partecipazione sociale alla Caffimm s.r.l." dal 2012 precisa che il periodo oggi in contestazione riguarda periodi precedenti (2003-2009); i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono inammissibili sotto più di un aspetto; essi cercano di demolire le argomentazioni della sentenza di merito sotto il profilo dell'acquisizione probatoria della prosecuzione dell'attività d'impresa (gestione, locazione sublocazione di beni mobili, propri ed in leasing), da parte di Antonino Caffiero, oltre la data di cessazione dell'impresa individuale (13.11.2008) e fino al 2012, data nella quale il Caffiero conferiva il patrimonio dell'impresa individuale alla società Caffimm s.r.l. di cui era socio di maggioranza; invero, la ricostruzione del fatto da parte del giudice dell'appello si basa interamente sulle visure dell'Agenzia delle Entrate e sugli adempimenti fiscali relativi ai redditi d'impresa effettuati dall'appellato, alla luce dei quali "...devono dirsi realizzati i presupposti dell'iscrizione della soda accomandataria alla gestione commercianti" (p. 7 sent.); il tentativo di investire questa Corte come giudice del fatto ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., cade di fronte all'obiezione secondo cui la denuncia dell'erronea valutazione dei fatti processuali da parte del giudice del merito avrebbe potuto configurare, tutt'al più - qualora ammissibilmente prospettata - un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5, del codice di rito; infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alta sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940 del 2017); in ogni caso, quanto alla prospettazione dell'omesso esame di risultanze probatorie, valga quanto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.
Un. n. 34476 del 2019); il quinto motivo è parimenti inammissibile; la censura non rende intelligibile la dedotta violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.; in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibbità della censura, di • indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese nei confronti della parte controricorrente che non ha svolto attività difensiva; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,