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Sentenza — n. 21831/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS sanctions for evasion, ruling omission of monthly reports does not prove intent to evade without further evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21831/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Trenitalia's appeal against INPS sanctions for contributory evasion, overturning a lower court's decision that treated the omission of mandatory monthly reports as definitive proof of fraudulent intent. Trenitalia argued that the first instance court failed to consider specific circumstances indicating a lack of intent to conceal debts, while INPS contended that such omissions are inherently symptomatic of evasion. The court held that while the omission of reports creates a rebuttable presumption of fraud, the lower court erred by failing to examine the specific facts and evidence adduced by the company to disprove the fraudulent intent.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000; The omission of mandatory monthly reports creates a rebuttable presumption of fraudulent intent to evade contributions, but this presumption can be overturned by the obligor presenting evidence demonstrating the absence of fraudulent purpose.

Parole chiave

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contributory evasion omission of reports fraudulent intent rebuttable presumption social security sanctions evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000
Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, questa Corte - componendo con sentenza n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. n. 10509 del 2012
Cass. n. 4188 del 2013
Cass. n. 17119 del 2015
Cass. n. 5281 del 2017
Cass. n. 10427 del 2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21083-2016 proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5117/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 3334/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato LEONARDO ALESII; udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.9.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma - per quanto qui rileva - della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovute le sanzioni per evasione contributiva richieste dall'INPS a Trenitalia s.p.a. in relazione all'omessa presentazione delle denunce mensili obbligatorie relative ai contributi dovuti su taluni lavoratori dipendenti, che in parte erano stati pagati, sia pure in ritardo, e in parte non erano stati pagati per non avere ancora l'INPS inviato il relativo avviso bonario.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'omessa presentazione delle denunce mensili valesse a configurare il presupposto per addebitare all'opponente la più grave sanzione per l'evasione, in luogo di quella per l'omissione, senza punto considerare le circostanze alla stregua delle quali il primo giudice aveva ritenuto che in specie non fosse configurabile alcuna specifica volontà dell'azienda di occultare il proprio debito. Ricorre per la cassazione di tali statuizioni Trenitalia s.p.a., deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.

L'INPS ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con i due motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ravvisato in specie l'ipotesi dell'evasione contributiva, in luogo di quella più mite dell'omissione, argomentando esclusivamente dall'omessa presentazione delle denunce mensili obbligatorie: ad avviso di parte ricorrente, infatti, ove i giudici territoriali avessero debitamente considerato le circostanze espressamente dedotte nella memoria di costituzione in appello e già valorizzate dal primo giudice al fine di escludere la specifica intenzione di occultare i rapporti di lavoro in riferimento ai quali dette denunce non erano state presentate (e segnatamente il fatto che parte degli importi intimati erano stati effettivamente pagati, che per taluni di essi si era avuto un provvedimento di sgravio, che per altri importi addebitati era stata evidenziata l'insussistenza di una inadempienza relativa ad una somma già pagata, che aveva portato ad un erroneo calcolo degli interessi di mora, e che, comunque, sussistevano accordi tra di essa e l'ente previdenziale tali per cui, in casi simili, essa avrebbe dovuto restituire l'avviso bonario contenente l'errore e attendere che l'INPS ne inviasse uno successivo debitamente corretto: cfr. pagg. 3, 4 e 9 del ricorso per cassazione), nessun dolo avrebbero potuto imputarle.

Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente e sono, nei limiti di cui appresso, fondate. Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, questa Corte - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno di questa stessa Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.

La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 4808 del 2005 per l'art. 1, comma 217, lett. a), I. n. 662/1996, che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000, la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni".

E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè [al] caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".

A tale riguardo, la sentenza cit. ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.In questo senso, ha soggiunto la sentenza in esame, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.

E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.). A tale orientamento (successivamente ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 10509 del 2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) il Collegio intende qui dare continuità; ed è evidente che, alla sua stregua, la sentenza impugnata merita le censure mossele, avendo ricollegato la fattispecie dell'evasione alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie ed avendo totalmente omesso l'esame delle circostanze addotte dall'odierna ricorrente e già valorizzate dal primo giudice al fine di vincere la presunzione relativa al carattere doloso dell'omissione.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa compos