Ordinanza — n. 21746/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 15735-2016 proposto da: CAODURO SEVERINO, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente dui uil la Lu MA, VIA E'ONFEU MAGNO, 23/ lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA FULLIN, MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI; 2022 - ricorrente - 1210 contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; - intimato - nonchè contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BELLUNO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2937/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1485/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21746/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che: il giudizio va dichiarato estinto, in quanto la dichiarazione di rinuncia risulta esser stata notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c.; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non avendo la DPL presentato controricorso ed essendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rimasto intimato; non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato stabilito dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. PQM dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 15735-2016 proposto da: CAODURO SEVERINO, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente dui uil la Lu MA, VIA E'ONFEU MAGNO, 23/ lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA FULLIN, MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI; 2022 - ricorrente - 1210 contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; - intimato - nonchè contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BELLUNO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2937/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1485/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI DI PAOLA. I' Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Belluno con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione, proposto da Severino Caoduro, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 61 del 2010 emessa dalla DPL di Belluno, per essere stato impiegato un lavoratore - nel periodo dal 15 gennaio 2007 al 29 maggio 2007 - non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Severino Caoduro, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, affidato a quattro motivi; la Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno si è costituita ai fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del ricorrente, datato 24 marzo 2022.
Ritenuto che: il giudizio va dichiarato estinto, in quanto la dichiarazione di rinuncia risulta esser stata notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c.; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non avendo la DPL presentato controricorso ed essendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rimasto intimato; non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato stabilito dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. PQM dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 apr