Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21739/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21739/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso 15602-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE 918 MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro LAllARI BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 827/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 401/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 21739/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Parole chiave

Generato dall'IA
attività sottoposta a contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi lacuna contributiva contributo per l'assistenza finanziamento della previdenza professionale contribuzione alle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2697 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15602-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE 918 MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro LAllARI BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 827/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 401/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. . R.G.15602/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione proposta da Bruno Lazzari, socio ed amministratore della "Lara Service s.r.l.", avverso le cartelle esattoriali con cui veniva ingiunto allo stesso il pagamento, in favore dell'INPS, di contributi dovuti alla gestione commercianti; la Corte territoriale ha accertato che il Lazzari, all'interno della società di cui era amministratore, non svolgeva con carattere di abitualità attività lavorativa rivolta alla realizzazione dell'oggetto d'impresa, bensì operava quale amministratore, attendendo a compiti di carattere organizzativo, come quello di tenere contatti con fornitori, clienti e banche; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo;

Bruno Lazzari è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208, della legge n. 662/96, così come interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, conv. in I. n.122/2010, in relazione all'art. 2697 c.c."; contesta l'affermazione secondo cui l'Inps non avrebbe fornito la prova in ordine all'espletamento da parte del Lazzari, di attività idonea a sostanziare il requisito, richiesto dalla legge, di attendere personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, proponendo una diversa interpretazione in ordine a quale debba intendersi l'attività prestata dal socio amministratore che impone di versare i contributi alla gestione separata e quando, invece, la stessa attività integri una prestazione d'opera, come tale assoggettabile all'obbligo assicurativo verso la gestione commercianti, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203; il motivo è infondato; l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato nel ritenere che quando non viene prestata nessuna attività lavorativa in favore della società di capitali, ma vengono unicamente svolti di compiti riservati al socio-amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste;

• pertanto, "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)." (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019); nel caso in esame la Corte territoriale ha svolto un idoneo accertamento di fatto circa le mansioni svolte da Bruno Lazzari all'interno della società "Lara s.r.l.", ed ha motivato, attuando correttamente il principio di diritto sopra richiamato, circa l'inesistenza dell'obbligo contributivo in virtù dell'assenza di prestazioni lavorative in favore della società e in mancanza di prova, da parte dell'Inps a ciò onerato, di un abituale apporto dell'odierno controricorrente al raggiungimento dell'oggetto sociale; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.