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Ordinanza — n. 21468/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding dismissal for objective reason due to preclusive judgment on repêchage violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alitalia's appeal against a Milan appellate court ruling reinstating Maria Elena Monti following her dismissal. The lower court found the employer violated the mandatory repêchage obligation, triggering automatic reinstatement rights under Article 18 of the Workers' Statute. The Supreme Court dismissed the appeal because the illegality of the dismissal via repêchage violation was already definitively established in the prior judgment, rendering the current challenge procedurally precluded.

Regesto Legislator

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Art. 18 L. 300/70; Art. 329 c.p.c.; When a prior judgment has already established the illegality of a dismissal based on the violation of the repêchage obligation, any subsequent challenge to that specific ground is precluded by the principle of res judicata.

Parole chiave

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reintegro obbligatorio obbligo di repêchage giudicato interno preclusione licenziamento giustificato motivo oggettivo art. 18 Statuto dei Lavoratori res judicata licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 18 L. 300/70
il terzo motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L.
Art. 329 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
aveva impugnato nel suo contenuto decisorio; col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto “provata la violazione dell’obbligo di repêchage da parte della società”;
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 329 c.p
art. 116 c.p
aveva impugnato nel suo contenuto decisorio; col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5884 del 1999
Cass. n. 16081 del 2004
Cass. n. 16081 del 2004); in ragione di ciò, la censura che si fonda su di un parametro normativo oramai espunto dall’ordinamento, non può trovare accoglimento;
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32036-2019 proposto da: ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8 presso lo studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro MONTI MARIA ELENA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PERUCCO, FERDINANDO PERONE, ANDREA BORDONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2019 R.G.N. 748/2019;

Oggetto Licenziamento per giustificato motivo oggettivo R.G.N. 32036/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato “il diritto Di Maria Elena Monti alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, fino ad un massimo di 12 mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo”, in relazione al recesso intimato da Alitalia – S.A.I.

S.p.A. in data 5 luglio 2016 per giustificato motivo oggettivo;

2. la Corte – per quanto qui ancora rileva - ha accolto il motivo di reclamo della Monti “con il quale la lavoratrice ha lamentato l'omesso riconoscimento della tutela reintegratoria quale conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage”; sulla base di un insieme di “pacifiche circostanze di fatto” specificamente indicate, la Corte ha ritenuto che “la violazione dell'obbligo di repêchage [fosse] perentoriamente, agevolmente ed univocamente emersa, senza margini di dubbio, nel corso del giudizio, con conseguente diritto della lavoratrice all'ottenimento delle tutele di cui al comma 4 dell'articolo 18” dello S.d.L.; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; parte ricorrente ha comunicato memoria;

CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.”, ritenendo censurabile la decisione della Corte d’Appello di Milano nella parte in cui avrebbe considerato che la società non aveva proposto gravame in relazione all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, integrando così una forma di acquiescenza nei confronti di un provvedimento che, invece, SAI in a.s. aveva impugnato nel suo contenuto decisorio; col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto “provata la violazione dell’obbligo di repêchage da parte della società”;

2. i motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento; opportuno sottolineare che, come riportato nella sentenza impugnata, “il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza con la quale –a definizione della fase sommaria del procedimento di cui all'art. 1 l. n. 92/12 e dopo aver esperito istruttoria orale -era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Alitalia SAI spa a Maria Elena Monti in data 5.7.16 per violazione dell'obbligo di repêchage”; rispetto a tale pronuncia è pacifico che abbia interposto gravame la sola Monti, rispetto – per quanto qui rileva - alla statuizione che aveva riconosciuto la tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria; pertanto, ogni questione in ordine all’illegittimità del licenziamento per violazione dell’obbligo di repêchage risulta preclusa dal giudicato interno formatosi sulla questione;

3. il terzo motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/70, commi 5 e 7”, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea nella parte in cui ha fattoderivare la sanzione della reintegra piuttosto che la tutela indennitaria, pur non essendo riscontrabile nella specie “la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; il motivo non è accoglibile; con la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta»; orbene, anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costit uzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Cost . (Ca ss. n. 5884 del 1999;

Cass. n. 16081 del 2004); in ragione di ciò, la censura che si fonda su di un parametro normativo oramai espunto dall’ordinamento, non può trovare accoglimento;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i