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Ordinanza — n. 21458/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21458/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21458/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5344-2019 proposto da: ALITALIA S.A.I. - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro SENTINO STEFANIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO ROMANOTTO, FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1050/2017;

Regesto Legislator

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art. 2112 c.c; Ordinanza — n. 21458/2022 — snciv · Corte di Cassazione: - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro SENTINO STEFANIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO ROMANOTTO, FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1050/2017;

Parole chiave

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arretrati di salario licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro ricorso del personale conflitti di lavoro disdetta

Disposizioni normative citate

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art. 2112 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5344-2019 proposto da: ALITALIA S.A.I. - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro SENTINO STEFANIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO ROMANOTTO, FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1050/2017;

Oggetto Rinuncia R.G.N. 5344/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da Alitalia SAI Spa in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Stefania Sentino ed ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato in data 3 settembre 2015, era stato dichiarato il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con CAI First Spa alle dipendenze di Alitalia SAI Spa ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed era stata condannata la società convenuta a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate, oltre le spese di lite;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Alitalia SAI – Società Aerea Italiana Spa in Amministrazione Straordinaria con tre motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. risulta depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla dott.ssa Romina Chirichilli, nella qualità di procuratrice speciale di Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria, nonché dai difensori della società; tale rinuncia risulta accettata personalmente da Stefania Sentino con atto del 13 aprile 2022;

2. pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese, a mente degli artt. 390 e 391 c.c.; non ricorrono le condizioni per disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato, atteso che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del riget to dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro