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Ordinanza — n. 21103/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; employer withdrew suit, court partially compensates costs due to discretionary discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21103/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The employer withdrew its cassation appeal against a labor court judgment awarding back pay to a female employee. Although the withdrawal extinguished the proceedings, the court exercised discretion to partially offset litigation costs rather than imposing full liability on the withdrawing party. The decision reflects a balance between procedural efficiency and equitable cost allocation when a party abandons a claim without the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 40, cod. proc. civ.; When a party withdraws a cassation appeal without the other party's acceptance, the general rule of cost liability does not automatically apply, granting the judge discretionary power to mitigate expenses based on specific circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation cost allocation judicial discretion labor dispute back pay procedural extinction reclamo amministrativo previo legittimazione a contestare licenza opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 40, cod. proc. civ.
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito - come nella specie - l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 40, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 40 del 2006
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il motivo, nel suo svolgimento sostanziale, non si conforma al paradigma normativo del "nuovo" vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. come risultante dall'intervento legislativo del 2012 e, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
Con istanza tempestivamente depositata in data 18 giugno 2021 la controricorrente ha chiesto fissarsi l'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3 0, cod.
Art. 93 cod. proc. civ.
Delle stesse deve essere disposta la distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., a favore dell'avv.
art. 93 cod. proc. civ
Delle stesse deve essere disposta la distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., a favore dell'avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9474/2020
Cass. n. 8053/2014
Cass. n. 8054/2014
Cass. n. 25557/2017
1 dello stesso articolo)": Cass. n. 25557/2017; conforme n.
Cass. n. 26310/2017
Cass. n. 22994/2009
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 582-2018 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO (ASL TA), in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato SNC PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANGELA CARULLI; - ricorrente - contro 2021 LOCONSOLE GIOVANNA , elettivamente domiciliata in ROMA, 3448 VIA GIANTURCO, 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE BRUNETTI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 325/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata 04/10/2017 R.G.N. 198/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 582/2018 Premesso che 1. L'Azienda Sanitaria Locale Taranto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 325/2017 che, accolto il gravame di Giovanna Loconsole, l'aveva condannata al pagamento, a favore della dipendente, della somma di euro 38.377,84 a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2001 - settembre 2006, già oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto.

2. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

3. Nelle more del giudizio, anteriormente alla fissazione dell'udienza, l'Azienda Sanitaria ha rinunciato al ricorso.

4. Con decreto n. 16157/2021, depositato e comunicato il 9 giugno 2021, il Presidente della Sezione ha dichiarato estinto il giudizio, con la compensazione delle spese.

5. Con istanza tempestivamente depositata in data 18 giugno 2021 la controricorrente ha chiesto fissarsi l'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3 0, cod. proc. civ., sul rilievo della inammissibilità del ricorso per cassazione e della insussistenza di specifiche circostanze che potessero giustificare la compensazione delle spese.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Osservato che 7. Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito - come nella specie - l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 40, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020).

Rilevato che 8. A sostegno del ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria Locale Taranto ha denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), lamentando come il giudice di appello fosse incorso in vari errori, sia nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione per difetto della delibera di autorizzazione a stare in giudizio in capo al Direttore Generale, sia là dove, esaminando comunque il merito della causa, si era riportato a propri precedenti in giudizi analoghi.Ritenuto che 9.

Il motivo, nel suo svolgimento sostanziale, non si conforma al paradigma normativo del "nuovo" vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. come risultante dall'intervento legislativo del 2012 e, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 8053 e n. 8054 del 2014).

10. Peraltro "L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso recante nell'intestazione il riferimento all'art. 360 n. 5, c.p.c. ma con il quale, nella sostanza, la critica era stata sviluppata in termini di violazione di legge, ai sensi del n. 1 dello stesso articolo)": Cass. n. 25557/2017; conforme n. 26310/2017.

11. Ciò posto, il ricorso per cassazione, pur presentando vari profili di inammissibilità (nella parte in cui censura l'affermazione della Corte, secondo cui non vi era stata contestazione dell'orario di lavoro e dei conteggi da parte dell'Azienda Sanitaria, senza trascrivere l'atto di opposizione a decreto, che invece tale contestazione avrebbe contenuto; nella parte in cui pone la questione dei limiti del giudicato esterno, di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 5077/2003, senza riprodurne il testo), formula critiche ex art. 360 n. 3 e n. 4 alla sentenza impugnata - riguardo alla delibera di autorizzazione a stare in giudizio e al principio di cui a Cass. n. 22994/2009, al deposito della delibera di incarico professionale al difensore, alla effettiva sovrapponibilità dei precedenti citati alla fattispecie concreta - idonee a giustificare la compensazione fra le parti delle spese del giudizio nella misura, che si reputa equa, della metà.

12. In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

13. Le relative spese sono complessivamente liquidate e ripartite fra le parti come da dispositivo.

14. Delle stesse deve essere disposta la distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., a favore dell'avv. Michele Brunetti, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 100,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, e per l'effetto pone la metà di tali somme, oltre accessori di legge, a carico della ASL Taranto, con distrazione a favore dell'avv. M. Brunetti. Così deciso nell'adunanza camera