Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling administrative pension claims require prior administrative application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted figurative contributions to a worker with over 74% disability. The INPS argued the claim was inadmissible because the applicant never submitted a request for retirement placement to the administration. The court held that autonomous judicial actions to verify disability for pension benefits are inadmissible without a prior administrative request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 comma 3 legge 388/2000; Art. 100 c.p.c.: Autonomous judicial actions to verify disability for pension benefits are inadmissible if no prior administrative request for retirement placement was submitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 20903-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO; 1283 - ricorrente - contro GEMMA EGIDIO; - intimato - avverso la sentenza n. 774/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 924/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. / Pubblica udienza del 20 aprile 2022 - causa numero 17 - INPS c. Gemma Con sentenza del 23.3.16 la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 25.10.12 del tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi ex articolo 80, comma 3, legge 388 del 2000, per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% dell'assicurato in epigrafe.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, rispetto al quale la controparte è rimasta intimata. Si deduce con l'unico motivo violazione dell'articolo 80 comma 3 predetto, dell'articolo 8 legge 533 del 1973 e 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che, non avendo il contribuente presentatn, domanda di collocamento a riposo, la domanda del beneficio era improponibile. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 22 del 03/01/2019, Rv. 652446 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016, Rv. 639682 - 01; v. pure Sez.
U, sentenza n. 27187 del 20/12/2006) che è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza. Nella specie, è pacifico che il contribuente non abbia proposto alcuna domanda amministrativa per il conseguimento della pensione, sicché lo stesso non poteva agire in giudizio per il riconoscimento dell'accredito dei contributi figurativi.
Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della lite. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione del criterio della soccombenza. p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di primo grado in C 900, per l'appello in C 1100 e per il presente giudizio in C 2500 per competenze e 200 per esborsi, oltre -in relazione a tutte le somme predette- spese generali ed accessori come