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Ordinanza — n. 20792/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible for challenging collective agreement interpretation without specific canons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20792/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, rejecting its challenge to the lower court's interpretation of the INPS collective agreement. The INPS argued that formal appointment was required for certain functions, but the court found the appeal lacked specific hermeneutic canons and merely criticized the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that admissibility requires more than a direct critique of the interpretation without identifying violated legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 5: Appeals against collective agreements are admissible only for national contracts, while integrative agreements require verification of legal interpretation canons and motivation.

Parole chiave

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collective agreement interpretation admissibility of appeal INPS integrative contract hermeneutic canons public employment privatized formal appointment requirement art 360 cod proc civ garanzia dell'istituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5
165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art.
Art. 40 D.Lgs. n. 165/2001
Art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002
228/2 012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
L. 228/2012, art. 1 co. 17
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co .

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n. 14449
Cass. 5745/2014
Cass. 28859/2008
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29388-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLA MASSAFRA, SEBASTIANO CARUSO, ELISABETTA LANZETTA; - ricorrente - contro LAMPRONTI MARIKA, elettivamente domiciliata in Oggetto INENNITA’ ACCESSORIE CCNI INPSn R.G.N. 29388/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUNO 116, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN CARIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 429/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/07/2016 R.G.N. 631/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 26 luglio 2016, la Corte d’Appello di Bologna confermava lasentenza del Tribunale di Ferrara nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da MARIKA LAMPRONTI, dipendente INPS inquadrata in area C-ex VII qualifica funzionale, per l’accertamento del diritto a percepire l’assegno di garanzia della retribuzione, di cui all’articolo 19 CCNI 1998/2001, a far data dal 24 febbraio 2001; riformava la sentenza di primo grado in ordine al regime degli accessori, dichiarando dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali,dalla maturazione di ciascun credito al saldo. 2.La Corte territoriale respingeva l’appello dell’INPS, fondato sul rilievo che l’esercizio, incontestato, di funzioni di particolare rilevanza da parte della dipendente non era avvenuto sulla base di un atto di conferimento formale del direttore di sede competente bensì del sotto-ordinato direttore di area. 3.Osservava chetra le funzioni di particolare rilevanza per l’ente, di cui al contratto decentrato del 1998, rientrava la Commissione C.I.G., in quanto istituita per legge (L. nr. 64/1975); interpretava la disposizione contrattale nel senso che l’atto di conferimento formale non era richiesto per le funzioni espressamente indicate nella tabella ma solo per le funzioni «analoghe» a quelle ivi elencate. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui MARIKA LAMPRONTI ha resistito con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di censura l’INPS ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e degli articoli 1362 e segg. cod.civ., con riferimento all’articolo 36 CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 1994/1997, posto in correlazione con il Contratto Collettivo decentrato INPS per l’anno 1998 dell’8 luglio 1998, allegato 1 lett. B, titolo II, punto 8 e con l’articolo 19 4 CCNI 1998/2001, attuativo del CCNL 1998/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, sottoscritto il 16 febbraio 1999 nonché la violazione dell’articolo 111, comma sette, Cost., in una lettura integrata con l’articolo 6 CEDU. 2.L’INPS ha esposto che nella contrattazione collettiva della prima tornata era stata prevista (articolo 36 CCNL del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 1994/1997, del 6 luglio 1995) l’ attribuzione di indennità dirette a remunerare l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza per l’ente da parte di personale appartenente,tra l’altro, alla VII qualifica funzionale, rinviando alla contrattazione decentrata di Ente la definizione dei criteri per l’attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione.

L’allegato 1 al Contratto Collettivo Integrativo 1998, dell’8 luglio 1998, al titolo II (Sistema delle Indennità) lettera B (Indennità ex articolo 36, comma uno CCNL 1995), punto 8, prevedeva una indennità mensile lorda di £. 130.000 per i collaboratori svolgenti «con atto formale anteriore al 31 dicembre 1996» funzioni indennizzabili analoghe a quelle previste alla tabella di cui all’allegato nr. 3. 3.Nell’assunto dell’INPS la disposizione contrattualerichiederebbe, dunque, l’atto formale di conferimento delle funzioni, per di più di data anteriore al 31.12.1996. 4.L’Ente ha dedotto che, a voler seguire la interpretazione accolta nella sentenza impugnata, non si sarebbe compreso il motivo per il quale lo stesso allegato 1 al Contratto Collettivo Integrativo 1998, titolo II, alla lettera C (nr.

1) richiedeva per la indennità di funzione il previo conferimento formale al personale di VIII e IX qualifica che svolgeva le funzioni di cui alla tabella allegato 3. 5.Il ricorso è inammissibile. 6.La questione di causa verte, piuttosto che sulla interpretazione del contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici, sulla disposizione dell’allegato 1 (titolo II, punto 8) del Contratto integrativo dell’INPS dell’8 luglio 1998. 7.Con riferimento alla interpretazione del contratto collettivo integrativo nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis:

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017,n.14449; Cass.5745/2014, 19227/2011, 28859/2008), che la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione. 8.L’INPS, nel censurare la interpretazione del contratto integrativo accolta nella sentenza impugnata,non individua gli specifici canoni ermeneutici che il giudice dell’appello avrebbe violato nè le ragioni della violazione; soltanto nella rubrica del motivo figura la deduzione della violazione degli articoli 1362 e segg. cod.civ., che non trova, tuttavia,alcun riscontro nella parte espositiva.

9. Il ricorso è costruito come critica diretta alla interpretazione enunciata dal giudice dell’appello, richiedendosi a questa Corte di fornire una inammissibile interpretazione diversa del testo contrattuale.

10. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co . 17 L. 228/2 012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 4.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr