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Ordinanza — n. 20788/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding administrative appointment grading due to insufficient evidence of retroactive application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal concerning the timing of their administrative appointment grading. The appellant argued the grading occurred shortly before their formal nomination, but the opposing party contended that without specific details in the appeal, no certainty exists regarding retroactive grading for past figures. The court ruled that the lack of precise evidence precluded establishing the grading's retroactive nature, leading to the dismissal of the appeal without a costs order.

Regesto Legislator

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Art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002; Where an appeal lacks specific elements proving the retroactive application of administrative grading measures, the court must reject the claim due to insufficient certainty regarding the affected figures and measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative grading retroactive application Cassazione appeal insufficient evidence public administration

Disposizioni normative citate

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Art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de

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Testo completo

addotto con il secondo motivo in ordine al fatto che la graduazione sarebbe stata effettuata, secondo modalità non meglio precisate, pochi giorni prima della nomina formale della ricorrente alla posizione dirigenziale, in quanto, non fornendo il ricorso per cassazione altri e più specifici elementi, non si può avere alcuna certezza che si tratti di graduazione destinata anche al passato e per quali figure ed in quali misure; alla reiezione del ricorso non segue condanna alle spese, stante la sopra rilevata inammissibilità del controricorso;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de