Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal of the lawsuit before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the lawsuit on March 4, 2022. The underlying dispute involved non-medical health directors challenging a national salary fund, with the lower court having previously declared the ordinary court lacking jurisdiction for pre-1998 acts and the claim null for missing factual elements. The supreme court ruled that the procedural extinction of the case precluded the application of specific cost-sharing regulations, resulting in the immediate termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; The withdrawal of an appeal by the parties extinguishes the litigation and excludes the application of cost-sharing provisions reserved for judgments on the merits or inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3779-2016 proposto da: FIORIO GIAMPAOLO, BALDONI MARIA LAURA, CALZOLA MARIA ANTONIETTA, COLLEBRUSCO IVANA, CORVELLINI ROBERTO, FAGOTTI MARCO, PELUCCA ANNA RITA, PIOVANI MARIA TERESA, SILVESTRI PAOLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONELLA STORONI; - ricorrenti - contro Oggetto Dirigenza del Servizio Sanitario nazionale Fondo per la retribuzione di risultato R.G.N. 3779/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA n.2, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.
MORGANTI N. 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI TARANTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/02/2015 R.G.N. 80/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 2 febbraio 2015 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle odierne parti ricorrenti (e da altri litisconsorti che non hanno agito in questa sede) ― dirigenti sanitari non medici della Azienda Unitaria Sanitaria Locale UMBRIA nr. 2 ― per la rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive: -dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per ilperiodo fino al 31 dicembre 1997; -dichiarava la nullità della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni ed al risarcimento del danno; -dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda riguardante i criteri di costituzione del fondo. 2.La Corte territoriale osservava che la giurisdizione doveva essere determinata in base alla data dell’atto lesivo: gli atti di costituzione del fondo fino all’anno 1997 erano stati adottati anteriormente al 30 giugno 1998; la giurisdizione del giudice ordinario sussisteva, invece, in riferimento agli anni 1998 e successivi, per i quali il fondo era stato determinato con delibera del direttore generale nr. 495 dell’11 luglio 2002. 3.Così fissata la propria giurisdizione, il giudice dell’appello condivideva la statuizione del Tribunale di nullità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per omessa allegazione dei fatti costitutivi; osservava che nel ricorso introduttivo non si indicava il rapporto tra l’ammontare del fondo e la quantificazione della retribuzione di risultato del dirigente, in modo da chiarire che, aumentato il fondo, sarebbe aumentata la retribuzione di risultato. 4.Aggiungeva che nel grado d’appello non era consentito fissare termine per la integrazione della domanda nulla exarticolo 164 cod.proc.civ. 5.La Corte territoriale parimenti confermava la dichiarazione del difetto di interesse ad agire sulla domanda riguardante i criteri di costituzione del fondo, sul rilievo che i lavoratori non avevano chiarito in ricorso le ragioni per le quali l’utilizzo dei criteri da essi indicati avrebbe comportato un incremento del fondo; in ogni caso, a volere ammettere tale incremento, non ne sarebbe derivata la conseguenza di un aumento della retribuzione di risultato giacchè le allegazioni dei lavoratori sul punto erano carenti, come già rilevato. 6.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, articolati in tre motivi di censura, cui la Azienda ha resistito con controricorso. 7.Con atto del 4 marzo 2022 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO CHE 1.In via pregiudiziale, stante la regolarità dell’atto di rinuncia, proveniente dal difensore con procura speciale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.Le spese si compensano tra le parti, in quanto le pronunce di questa Corte sulla questione di causa sono successive alla notifica della impugnazione, che è stata poi prontamente rinunciata. 3.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichia