Cassation court rules Inps action is governed by five-year prescription, not two-year limitation period for workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which applied a two-year limitation period to INPS's claim for social security contributions. The INPS argued that this short term could be interrupted by administrative acts, while the employer contended the law only restricted workers' claims. The court held that the two-year period applies exclusively to employees, leaving INPS subject to the standard five-year prescription rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, co. 2, d. Igs. n. 276/03; The two-year limitation period for social security contributions applies solely to workers, whereas the social security institution remains subject to the five-year prescription period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9762-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, 1331 EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro CSL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO GONELLA, DIEGO DIRUTIGLIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 74/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
Confermando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Torino annullava un avviso di addebito emesso dall'Inps e notificato da Equitalia Nord spa alla CSL spa. Questa era committente di un appalto e, ai sensi dell'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, era obbligata in solido con l'appaltatore a pagare i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell'appaltatore. Riteneva la corte che il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03 fosse applicasse anche alla pretesa dell'Inps. Né detto termine poteva essere interrotto da un atto stragiudiziale, come aveva fatto l'istituto notificando il verbale ispettivo, trattandosi di termine decadenza e non di prescrizione. Contro la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, SCCI spa, ricorre per due motivi. Il committente ha presentato controricorso, mentre Equitalia Nord spa è rimasta intimata. CSL spa ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.29 d. Igs. n.276/03. Sostiene l'Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale di accertamento delle irregolarità contributive.
Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. I. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla I. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).
Tale orientamento, da cui non v'è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalla difesa di parte resistente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbligazione retributiva. La prima fa capo all'ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l'incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all'art.29, co.2, d.
Igs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l'ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, che provvederà all'esame dei motivi di appello rimasti assorbiti, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, deciso all'adunanza camerale