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Ordinanza — n. 20694/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules Inps action is governed by five-year prescription, not two-year worker's limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which held that a two-year limitation period barred INPS from claiming social security contributions. The INPS argued this short period applied to its claims, but the court found the two-year rule only applies to workers' claims for wages. Consequently, the INPS's claim remains subject to the standard five-year prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/03; The two-year limitation period for claiming social security contributions applies exclusively to workers and does not extend to the social security institution's own claims, which remain subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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social security contributions limitation period prescription period INPS claims worker's rights D.Lgs 276/03 contractual autonomy cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/03
Art. 2964 c.c.
Art. 2966 c.c.
Art. 2967 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18004/19
Cass. 22110/19
Cass. 41373/21
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9443-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;- ricorrenti - contro FONDAZIONE PIETRO ZONCADA ONLUS, elettivamente a domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA ENRICO DEGANI; - controricorrente - nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 721/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/12/2015 R.G.N. 90/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

Riformando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Torino annullava un avviso di addebito emesso dall'Inps e notificato da Equitalia Nord spa alla Fondazione ing. Pietro Zoncada Onlus. Questa era committente di un appalto e, ai sensi dell'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, era obbligata in solido con l'appaltatore a pagare i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell'appaltatore. Riteneva la corte che il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03 fosse applicasse anche alla pretesa dell'Inps. Né detto termine poteva essere interrotto da un atto stragiudiziale, come aveva fatto l'istituto notificando il verbale ispettivo, trattandosi di termine decadenza e non di prescrizione. Contro la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, SCCI spa, ricorre per due motivi. Il committente ha presentato controricorso, mentre Equitalia Nord spa è rimasta intimata. Parte controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.29 d. Igs. n.276/03. Sostiene l'Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all'azione del lavoratore, non anche alla pretesa dell'Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l'Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale di accertamento delle irregolarità contributive.

Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art.29, co.2, d. Igs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. I. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla I. n.35/2012 - ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie - si applica al solo lavoratore, e non anche all'Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).

Tale orientamento, da cui non v'è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalla difesa di parte resistente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbligazione retributiva. La prima fa capo all'ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l'incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all'art.29, co.2, d.

Igs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l'ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, che provvederà all'esame dei motivi di appello rimasti assorbiti, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ro