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Ordinanza — n. 20693/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding TFR decadenza, ruling it starts from administrative deadline expiry even without express Inps decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20693/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Ceriani against the Milan Court of Appeal's decision declaring him time-barred for his TFR claim. Ceriani argued that the annual decadenza period should not begin until the Inps issued an explicit administrative decision, citing general administrative law principles. The court held that the specific provision regarding the 300-day maximum deadline for the Inps's response governs, meaning the decadenza period starts upon the expiration of this statutory term regardless of whether an express decision was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/70; Art. 8 I. n. 533/73: The annual decadenza period for TFR claims begins upon the expiration of the 300-day maximum administrative response term, even in the absence of an express Inps decision, and is subject to ex officio application.

Parole chiave

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TFR decadenza Inps administrative delay 300 days maximum term ex officio decadenza express administrative decision estinzione della rendita d'invalidità tre quarti di rendita sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.P.R. n. 639/70
Riteneva la corte d'appello che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R.
Art. 8 I. n. 533/73
Art. 241/90
Art. 416 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02
art. 47 d.P.R. n.639/70
Riteneva la corte d'appello che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639/70, nel caso in cui l'ente previdenziale non avesse risposto alla richiesta amministrativa, iniziava dalla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo".

Giurisprudenza citata

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Cass. 1757/16
Cass. 24635/15
Cass. 12718/09
Cass. 7527/10
Cass. 15969/17
Cass. 24957/21
Cass. 13736/06
Cass. 6331/14
Cass. 3990/16
Cass. 28639/18
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8566-2016 proposto da: CERIANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CIRCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MAZZI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1329 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 1464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la corte d'appello di Milano dichiarava decaduto Massimo Ceriani dal diritto al pagamento di somme a titolo di TFR nei confronti dell'Inps - Gestione Fondo di Garanzia. Riteneva la corte d'appello che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639/70, nel caso in cui l'ente previdenziale non avesse risposto alla richiesta amministrativa, iniziava dalla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo". Aggiungeva la corte che la decadenza era rilevabile d'ufficio. Contro la sentenza, Massimo Ceriani ricorre per due motivi. L'Inps resiste con controricorso e ha depositato memoria. In data 25.3.22 il difensore attoreo ha chiesto l'interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del proprio assistito, in data 26.10.21.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che, essendo il decesso del ricorrente intervenuto dopo la notifica del ricorso, e quindi dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, l'istituto dell'interruzione non risulta applicabile (v. Cass.1757/16, Cass.24635/15). Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70, 2 I. n.241/90 e 8 I. n.533/73 poiché, secondo il ricorrente, il termine di decadenza non potrebbe decorrere fin quando non sia stato emesso un provvedimento espresso da parte dell'Inps, mancato nel caso di specie; ciò anche in osservanza della I. n.241/90 che richiede un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo.

Onde escludere la decadenza, viene richiamato infine l'art.8 I. n.533/73. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.416 c.p.c. in quanto l'eccezione di decadenza fu sollevata dall'Inps non con la memoria costitutiva, ma con successiva memoria illustrativa, dunque tardivamente, trattandosi di eccezione in senso stretto. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con esso si sostiene che, in mancanza di provvedimento espresso sulla domanda amministrativa, il termine decadenziale non decorrerebbe. Contro questo assunto basta richiamare la sentenza di questa Corte, emessa a sezioni unite (n.12718/09), secondo cui il termine di decadenza annuale dell'art.47 d.P.R. n.639/70 decorre anche nel caso di provvedimento non emesso dall'Inps sulla richiesta dell'assicurato.

In particolare, la sentenza fa riferimento al termine massimo di 300 giorni, non prorogabile, nonostante la protratta inerzia dell'ente nella risposta. Tale protratta inerzia non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale sentenza è stata poi seguita da altre pronunce (Cass.7527/10, Cass.15969/17, Cass.24957/21), le quali hanno confermato che il ritardo nella risposta data dall'Inps oltre il termine massimo di 300 giorni, come evincibile dall'art.47 d.P.R. n.639/70, non consente di posticipare il dies a quo del termine decadenziale.

Rispetto a questo orientamento consolidato, il ricorso non offre alcun motivo di riconsiderazione. Il richiamo alla I. n.241/90 è inconferente, poiché vi è nel caso di specie una norma speciale come l'art.47 d.P.R. n.639/70, riferita allo specifico procedimento amministrativo previdenziale, che riconnette effetti giuridici all'inerzia dell'ente previdenziale. Parimenti inconferente è il richiamo all'art.8 I. n.533/73, che riguarda i vizi, le preclusioni e le decadenze in cui incorra l'assicurato in seno al procedimento amministrativo. Ma la decadenza dell'art.47 d.P.R. n.639/70 attiene non più al procedimento amministrativo, che presuppone concluso, bensì alla possibilità di esercitare il diritto in giudizio.

Trattasi di decadenza di ordine sostanziale (Cass., sez. un., n.13736/06), non di ordine procedimentale cui ha riguardo l'art.8 I. n.533/73. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per costante orientamento di questa Corte, la decadenza di cui all'art.47 d.P.R. n.639/70 è sottratta alla disponibilità delle parti, perciò è rilevabile d'ufficio (Cass.6331/14, Cass.3990/16, Cass.28639/18) e opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (v. Cass.6331/14). Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 2