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Ordinanza — n. 20691/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against employee transfer, ruling employer need not prove organizational needs if reasons are effective.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20691/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Paolo Solina's appeal against a transfer from the Public Health Unit to the Medical Legal Commission in Trapani. The lower court held that while organizational needs must be effective, the employer is not required to explicitly state them if the reasons are proven. The Supreme Court affirmed this, noting the employer had evidence of personnel shortages and that the employee's request for reasons was not contested in a way requiring formal justification.

Regesto Legislator

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Art. 2103 cod. civ.; Art. 2 law n. 604/1966: The employer need not explicitly state organizational reasons for a transfer if the reasons are effective and proven, and the transfer does not require a formal communication of motives unless the legality is contested.

Parole chiave

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employee transfer organizational needs burden of proof labor law formal communication decisioni in materia medica perizia medica superata somministrazione di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 2103 cod. civ.
la Corte d'appello, fermo il dovere di motivare il trasferimento ancorché le distinte unità operative fossero ubicate nello stesso contesto territoriale, ha precisato non fosse tuttavia necessaria l'enunciazione contestuale delle esigenze organizzative, atteso che l'art. 2103 cod.
Art. 2 law n. 604/1966
17162; Cass.22.2.2022, n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2103 cod. civ
la Corte d'appello, fermo il dovere di motivare il trasferimento ancorché le distinte unità operative fossero ubicate nello stesso contesto territoriale, ha precisato non fosse tuttavia necessaria l'enunciazione contestuale delle esigenze organizzative, atteso che l'art. 2103 cod.
art. 2 legge n. 604/1966
né valeva parimenti invocare l'applicazione analogica dell'art. 2 legge n. 604/1966, come modif.
art. 147 cod. proc. civ
221/2012, e dell'art. 147 cod. proc. civ..
art. 115 cod. proc. civ
passando all'esame del ricorso, viene dedotta dal Solina, nella prima parte della censura, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché dell'art.
art. 2697 cod. civ
civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al ritenuto assolvimento dell'onere probatorio, da parte del soggetto gravato, sulla base di risultanze di causa inconsistenti e che sarebbero potute rimanere agevolmente contrastate da elementi di segno contrario;
art. 2 legge n. 604/1992
civ., la violazione dell'art. 2 legge n. 604/1992.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17.6.2019, n. 16214
Cass. 19.6.2020, n. 12029
Il motivo è da ritenersi, infatti, infondato alla stregua di Cass. 19.6.2020, n. 12029 (conf.
Cass. n. 109/2004
Cass. n. 109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass.
Cass. n. 19425/2013
109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass. n. 19425/2013); nonché alla stregua di Cass.
Cass. 17.5.2010, n. 11984
19425/2013); nonché alla stregua di Cass. 17.5.2010, n. 11984, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia R.
Cass. 13.1.2017, n. 807
Cass. S.U. n. 4315/2020
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato dovendosi dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22314-2016 proposto da: SOLINA PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ANDREA TILOTTA; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1261 domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO, 79, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RANDO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CIARAVINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/03/201 R.G.N. 2012/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. la Corte d'Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall'Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di Trapani avverso la sentenza del Tribunale di quest'ultima città che, in accoglimento del ricorso di Paolo Solina, aveva dichiarato l'illegittimità del suo trasferimento, disposto per «esigenze organizzative» in data 3.10.2011, dall'U.0 Igiene e Sanità Pubblica all'U.O. Medicina Legale-Commissione Medica Legale (in particolare presso la Commissione locale patenti di guida) del distretto di Trapani;

2. la Corte d'appello, fermo il dovere di motivare il trasferimento ancorché le distinte unità operative fossero ubicate nello stesso contesto territoriale, ha precisato non fosse tuttavia necessaria l'enunciazione contestuale delle esigenze organizzative, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nel parlare di «comprovate» ragioni, richiede solo che, se contestate ex adverso, «risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova»;

3. sicché, una volta traslato sul piano processuale il requisito della prova del trasferimento, ne seguiva che «risultava una cospicua corrispondenza del responsabile del servizio amministrativo interessato [...] diretta a segnalare la carenza di personale conseguente all'incremento di competenze attribuite a tale organismo» di destinazione (i.e., U.O. Medicina Legale - Commissione Medica Legale patenti di guida), circostanza resa nota al Solina, sia pure a posteriori, «in occasione del colloquio con il direttore amministrativo dr. Di Bella avvenuto in data 8.11.2011»;

4. la Corte d'appello ha, quindi, negato di dare ingresso a un accertamento «sulla infungibilità e rilevanza per la funzionalità del servizio» delle pregresse funzioni di «riscuotitore speciale» già espletate dal Solina presso gli uffici periferici di Igiene e Sanità Pubblica di Valderice e Favignana, trattandosi di profilo «che avrebbe inammissibilmente implicato un sindacato sul merito delle scelte organizzative del datore di lavoro, da cui il giudice deve astenersi»;

5. né valeva parimenti invocare l'applicazione analogica dell'art. 2 legge n. 604/1966, come modif. dalla legge n. 92/2012, laddove prevede la comunicazione contestuale dei motivi che giustificano il licenziamento, in quanto R. Gen. n. 2231 2016 Cons. est f • o e Casciaro la norma era «inconferente» e oltretutto «non risulta(va) applicabile ratione temporis alla fattispecie in discorso»;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Paolo Solina sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese, con controricorso, la ASP di Trapani eccependo, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione ex artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. il ricorso deduce, con unica censura, formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2103-2697 cod. civ. e 115 cod proc. civ.; si sostiene, in sintesi, che manca la prova delle ragioni giustificative del trasferimento e che sussiste violazione del contraddittorio, perché era stata richiesta dal Solina la riapertura in grado d'appello della fase istruttoria avendo il primo giudice ritenuto erroneamente «la causa di natura documentale»; aggiunge che sussiste violazione dell'art. 2 legge n. 604/1966, nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 92/2012, disposizione che sarebbe analogicamente applicabile anche all'ipotesi del trasferimento. Infatti, il Solina aveva chiesto di conoscere i motivi del trasferimento con nota recapitata il 28.12.2011, cui l'ASP aveva risposto con missiva del 9.1.2012 e, dunque, successiva allo spirare del termine di gg. 7 previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 604/1966, cit.;

2. la disamina del motivo deve essere preceduta da quella dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intimata, la quale assume la tardività della notifica del ricorso, con violazione degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 16-septies d.l. 18.10.2012, n. 179, conv., con modif., dalla legge n. 221/2012, e dell'art. 147 cod. proc. civ.. Sostiene l'intimata che, a fronte di una sentenza pubblicata 1'11.3.2016, il ricorso sarebbe stato notificato oltre il semestre perché la notifica, seppure intervenuta il 12 settembre (cadendo I'll di domenica), era stata inviata per posta elettronica alle ore 23.57, donde il suo perfezionarsi alle ore 7 dei giorno successivo ex art. 16-septies, comma 1, d.l. cit.;R.

Gen. n. 4/2016 Cons. es e Casciaro 3. l'eccezione è priva di fondamento: essa non tiene conto della sentenza n. 75 del 9.4.2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato «costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta» (v. da ultimo, sulla regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione, Cass. 10.12.2019, n. 32255;

Cass. 14.8.2020, n. 17162; Cass.22.2.2022, n. 5763);

4. passando all'esame del ricorso, viene dedotta dal Solina, nella prima parte della censura, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al ritenuto assolvimento dell'onere probatorio, da parte del soggetto gravato, sulla base di risultanze di causa inconsistenti e che sarebbero potute rimanere agevolmente contrastate da elementi di segno contrario;

5. il rilievo non è fondato; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una censura relativa all'errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d'appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. tra le tante Cass. n. 18092/2020;

Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass.n. 27000/2016). E poiché, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo anzidetto, le relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il R. Gen. n. 22314/2016 Cons. es tore Casciaro giudice di merito. Di tal che la stessa - ad onta dei richiami normativi in essi contenuti - si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

6. Né vale dedurre un vizio di mancata ammissione di prova testimoniale, vizio che può essere denunciato per cassazione solo ove investa un punto decisivo della controversia e, quindi, solo quando la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17.6.2019, n. 16214). Nel caso in esame il profilo della decisività non è neppure adombrato nella censura, che denuncia una violazione dell'art. 2697 cod. civ. nonostante che essa sussista solo quando il giudice, decidendo la causa mediante ricorso alla regola generale della ripartizione dell'onere probatorio, l'abbia erroneamente posto a carico di parte diversa da quella gravata. Com'è agevole constatare, tale situazione non si è qui verificata, avendo la Corte distrettuale accertato positivamente le ragioni organizzative sottese al provvedimento impugnato.

7. E' altresì destituita di fondamento la seconda parte della censura laddove si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2 legge n. 604/1992. Il motivo è da ritenersi, infatti, infondato alla stregua di Cass. 19.6.2020, n. 12029 (conf. Cass. n. 109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (Cass. n. 19425/2013); nonché alla stregua di Cass. 17.5.2010, n. 11984, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia R.

Gen. n. 22314 2016 Con. est4.. r. -11 e Casciaro l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte): conforme Cass. 13.1.2017, n. 807. Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice dell'impugnazione sono conformi ai principi enunciati da questa Corte, che vanno qui ribaditi.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato dovendosi dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15 % di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u