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Ordinanza — n. 20686/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS claim against sole shareholder for company debts, ruling oner of proof lies with creditor regarding liquidation distributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20686/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Court's judgment against Angela Lapenta, a sole shareholder and liquidator of an extinct company, regarding unpaid social mobility contributions. The Court held that while the Second Instance correctly cited Article 2495 of the Civil Code, it failed to apply the rule that the creditor must prove the shareholder actually received a distribution from the final liquidation balance. Consequently, the Court ruled that the mere status of being a sole shareholder and liquidator does not automatically establish liability without evidence of asset distribution.

Regesto Legislator

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Art. 2495 comma 2 cod.civ.; Art. 2697 cod.civ.: The creditor claiming liability against a shareholder of an extinct company must prove that the shareholder received a distribution from the final liquidation balance, as such receipt is a constitutive element of the claim.

Parole chiave

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shareholder liability extinct company liquidation balance onus of proof social mobility law civil code article 2495 INPS contribution indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 comma 2 cod.civ.
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 comma 2 cod.civ nonché - ai sensi dell'art.
Art. 2697 cod.civ.
Art. 5 legge nr. 223 del 1991
223 del 1991 e che, ai sensi dell'art. 5, fosse tenuta al versamento della somma ivi prevista, ha osservato, altresì, come tale adempimento non fosse stato osservato dalla ricorrente né come amministratrice/socia, né come liquidatrice;
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.
con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
art. 2697 cod.civ
art. 2495 cod.civ
la sentenza impugnata non procede all'accertamento dei profili qui accennati e, dunque, in definitiva, applica falsamente l'art. 2495 cod.civ., incorrendo nel denunciato vizio di diritto; R.N.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 24186 del 2021
ex plurimis, cass. nr. 24186 del 2021);
Cass. nr. 521 del 2020
nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore (per tutte, v. Cass. nr. 521 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21473-2016 proposto da: LAPENTA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NOSCHESE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 579 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale R.N.G. 21473/2016 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 179/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/03/2016 R.G.N. 840/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da Angela Lapenta nei confronti dell'Inps, diretta all'accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento del 24 novembre 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte di appello dopo aver osservato che le controversie in materia di previdenza e assistenza non danno luogo a un giudizio di tipo impugnatorio di atti amministrativi ma riguardano il diritto alle prestazioni ovvero ai trattamenti contributivi, sicché compito del giudice è quello di verificare, in concreto, l'esistenza di determinati crediti senza essere vincolato ai meri comportamenti procedimentali dell'ente, R.N.G. 21473/2016 I ha richiamato la disciplina contenuta nell'art. 2495, comma 2, cod.civ., in base alla quale, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;

3. ha, quindi, osservato come la Lapenta fosse socio unico, amministratore e liquidatore della SRL conf. Campania e, come tale, legittimata passiva;

4. nel merito, pacifico che la società avesse intrapreso una procedura di mobilità ex lege nr. 223 del 1991 e che, ai sensi dell'art. 5, fosse tenuta al versamento della somma ivi prevista, ha osservato, altresì, come tale adempimento non fosse stato osservato dalla ricorrente né come amministratrice/socia, né come liquidatrice;

5. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, Angela Lapenta, con tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'INPS; DIRITTO CONSIDERATO CHE:

6. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 comma 2 cod.civ nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cpod.proc.civ. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

7. parte ricorrente osserva come la norma richiamata a fondamento della decisione lega, per i soci, la responsabilità, in ordine alle obbligazioni non assolte dalla società cancellata, al presupposto di un attivo nel bilancio di liquidazione e la fissa, nei limiti della quota di distribuzione; per i liquidatori, collega la R.N.G. 21473/2016 responsabilità all'accertamento di una colpa nello svolgimento dell'attività di amministratore. Accertamenti che la Corte di appello ha, invece, omesso;

8. il motivo è fondato;

9. dal tenore della sentenza impugnata, come già riportato nello storico di lite, il credito azionato dall'INPS nei confronti della ricorrente è quello che faceva capo alla società estinta per l'omesso pagamento dell'importo derivante, ai sensi dell'art. 5 della legge nr. 223 del 1991, dall'apertura della procedura di mobilità;

10. la Corte di appello enuncia, in via teorica, la regola di giudizio che individua nella previsione di cui all'art. 2495 comma 2; tuttavia, in sede di concreta applicazione, trae conclusioni non coerenti con la fattispecie astratta;

11. come dedotto dalla ricorrente, la responsabilità dei soci, ex art. 2495, comma 2, cit. è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione;

12. la percezione della quota dell'attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod.civ., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio. (v. ex plurimis, cass. nr. 24186 del 2021);

13. nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore (per tutte, v. Cass. nr. 521 del 2020);

14. la sentenza impugnata non procede all'accertamento dei profili qui accennati e, dunque, in definitiva, applica falsamente l'art. 2495 cod.civ., incorrendo nel denunciato vizio di diritto; R.N.G. 21473/2016 15. la responsabilità è genericamente collegata alla qualità di socio unico, liquidatore, amministratore, senza alcuna giustificazione;

16. il secondo motivo (con cui è dedotta la violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver mai richiesto l'INPS la responsabilità della ricorrente come socia unica) ed il terzo motivo (con cui è dedotta sempre la violazione dell'art. 112 per non avere l'INPS mai domandato la responsabilità della ricorrente per cattiva amministrazione) restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo;

17. la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla stessa Corte territoriale, che procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa comp