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Ordinanza — n. 20685/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of the appeal petition via registered mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20685/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Mariotti's appeal inadmissible because he failed to attach proof of service for his petition. The lower courts had previously dismissed the opposition to a tax notice based on procedural timeliness, but the Supreme Court focused on the missing receipt of the appeal itself. Without evidence of delivery, the court ruled that the necessary adversarial proceedings had not been properly initiated, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 360 nr. 3 c.p.c.: The appeal for cassation is inadmissible if the recipient's receipt of the registered petition is not attached, as this document serves exclusively as proof of the completion of notification and the establishment of the adversarial process.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service registered mail adversarial process requirement notification formalities procedural nullity allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 291 c.p.c.
Art. 184-bis c.p.c.
L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
184 - bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1» ( v.
art. 617 cod.proc.civ
art. 111 Cost
24, nonché dell'art.24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, e dell'art. 111 Cost., per violazione del giusto processo;
art. 149 c.p
art. 140 c.p
art. 380 - bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 62 del 2008
Cass. nr. 18361 del 2018
ex plurimis, Cass. nr. 18361 del 2018; v.
Cass. nr. 20778 del 2021
anche Cass. nr. 20778 del 2021, Cass.
Cass. nr. 24661 del 2019
20778 del 2021, Cass. nr. 24661 del 2019, Cass.
Cass. nr. 8641 del 2019
24661 del 2019, Cass. nr. 8641 del 2019;
Cass. nr. 25552 del 2017
Cass. nr. 25552 del 2017);
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 19200-2016 proposto da: MARIOTTI ALBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO BAVA; - ricorrente contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. Società di 1 N.R.G. 19200/2016 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 88/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/02/2016 R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale notificata il 12.9.2014, per omissioni contributive risalenti all'anno 2002;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse, correttamente, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul rilievo della tardività della stessa, ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ., dovendo l'azione essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, venendo in rilievo la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alberto Mariotti, affidato a tre motivi;

4. l'Equitalia Nord SpA e l'INPS, anche nella qualità specificata in epigrafe, non hanno svolto attività difensiva.N.R.G. 19200/2016 DIRITTO CONSIDERATO CHE:

5. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. nr. 46 del 1999, art. 24, nonché dell'art.24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, e dell'art. 111 Cost., per violazione del giusto processo;

6. con il terzo motivo, prospettato ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., i profili di cui ai precedenti motivi sono argomentati in termini di omesso esame di fatto decisivo e controverso;

7. il ricorso è inammissibile;

8. dagli atti di causa non risultano allegati, all'originale del ricorso in cassazione, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso. Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al SIC, non risulta «caricato» alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto;

9. la mancata prova della notifica comporta l'inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato da questa Corte, a partire dalla pronuncia a sezioni unite nr. 62 del 2008, così massimata: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 - bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 - bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1» ( v. ex plurimis, Cass. nr. 18361 del 2018; v. anche Cass. nr. 20778 del 2021, Cass. nr. 24661 del 2019, Cass. nr. 8641 del 2019;

Cass. nr. 25552 del 2017);

10. va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

11. nulla deve provvedersi in ordine alle spese di giudizio, non essendovi prova dell'instaurazione di un valido rapporto processuale nei confronti delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, N.F.G. 19200/2016 dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.