Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific relevance to the appellate court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments did not specifically address the appellate court's reasoning. The appellant challenged the dismissal of a prescription claim, arguing the lower court improperly relied on an interruption of prescription notice not produced in evidence. The court ruled that the appellant failed to contest the factual finding of receipt in the first instance, making the appellate court's conclusion logical and unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically relate to the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 18924-2016 proposto da: ROMEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI n.46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n.121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 1082/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE: 1.1a Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di Antonio Romeo, diretta a far dichiarare prescritto il credito contributivo di cui alla cartella esattoriale indicata in atti;
2. in estrema sintesi, a fondamento del decisum, la Corte di appello, dopo aver respinto le preliminari eccezioni relative alli inammissibilità del gravame e al difetto di procura, ha osservato come Equitalia Sud S.p.A. avesse dimostrato la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa ed avesse, altresì, allegato l'ulteriore atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'avviso di mora, spedito il 5 aprile 2011 e ricevuto dal destinatario il 7 giugno 2011. A tale riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato come «tanto era specificato nell'estratto di ruolo e non (era) stato oggetto di successiva contestazione, in fatto, da parte dell'opponente, onerato a prendere specifica posizione sul fatto storico affermato e documentato dalla controparte»; 3.1a Corte di appello ha, quindi, osservato come neppure in grado di appello l'appellato (recte: Antonio Romeo) avesse negato il fatto storico della ricezione dell'intimazione di pagamento (relativo alla cartella esattoriale opposta), soffermandosi solo sulla pregressa notifica di quest'ultima;
4. avverso la decisione ha proposto ricorso Antonio Romeo con un unico motivo cui ha opposto difese, con controricorso, Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A (già Equitalia Sud S.p.A). DIRITTO CONSIDERATO CHE:
5. con l'unico motivo di ricorso è dedotta -ai sensi dell'ad 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2943, comma 4, cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello di Reggio Calabria pronunciato il rigetto della domanda, giudicando allegato l'ulteriore atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica della cartella, costituito dall'avviso di mora, viceversa non prodotto in giudizio, ove neppure era stata prodotta la relata di notifica;
6. il motivo è inammissibile;
7. le censure, infatti, non si confrontano in alcun modo con il decisum della Corte di Appello; 8.1a sentenza impugnata ha ritenuto che la circostanza dedotta da Equitalia Sud S.p.A., nel giudizio di primo grado, relativa all'intervenuta notifica dell'atto successivo alla cartella esattoriale non fosse stata contestata dall'opponente così, in definitiva, assumendo che il relativo «fatto storico» (id est: la notifica dell'atto) fosse pacifico e non più bisognoso di prova. Per la Corte di appello, tale conclusione era avvalorata dal fatto che, neppure in grado di appello, era stata negata la ricezione dell'intimazione di pagamento, soffermandosi la parte appellata solo sulla questione relativa alla notifica della cartella esattoriale;
9. le censure, piuttosto che incrinare il delineato ragionamento decisorio, si limitano ad argomentare sulla mancata produzione, in giudizio, dell'atto interruttivo (costituito dall'avviso di mora) e della relativa relata di notifica, circostanze che non risultano messe in discussione dal giudice di appello;
10. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4» (ex plurimis, Cass. nr. 15517 del 2020; Cass.nr. 20652 del 2009);
11. la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è argomentata con riferimento al principio di non contestazione ma, in modo inappropriato, assumendo che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale avrebbe posto prove non proposte dalle parti;
12. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza;
13. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comm