Cassation court dismisses appeal regarding tax notice nullity due to lack of valid postal receipt proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Equitalia Sud S.p.A.'s appeal against a Taranto Tribunal ruling that declared a tax collection notice null. The Tribunal found the notification invalid because the required postal receipt lacked a signature or official mark proving delivery to the recipient. The Court upheld this decision, emphasizing that without such proof, the document never entered the recipient's sphere of knowledge, rendering the notification void regardless of the Constitutional Court's later ruling on the notification rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The notification of a tax collection notice is null if the postal receipt does not bear a signature or official annotation proving delivery, as the absence of such proof means the document never entered the recipient's sphere of knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 18897-2016 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO n. 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE D'ORSO; - ricorrente - contro 576 R.N.G. 18897/2016 EDIL BELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI n.3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA GRAVINA, FRANCESCO PAOLO MANSUETO; - controrícorrente - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 5169/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 3166/2014; R.N.G. 18897/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento, proposto dalla società Edil Bello s.r.I., e ha dichiarato la nullità della stessa, per invalidità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale sottostante;
2. in particolare, il Tribunale ha giudicato non ritualmente eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 140 cod.proc.civ. norma di disciplina delle modalità di notificazione in caso di cd. «irreperibilità relativa» del destinatario; ha ritenuto che il vizio della notificazione dell'atto presupposto (id est: della cartella esattoriale) ridondasse nella nullità dell'intimazione;
3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a con due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la società Edil Bello s.r.I.;
4. l'INPS, anche nella qualità specificata in epigrafe, ha depositato procura speciale;
5. la società Edil Bello s.r.l. ha depositato memoria. DIRITTO CONSIDERATO CHE: R.N.G. 18897/2016 6. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 617 cod.proc.civ.;
7. assume la tardività dell'azione, da qualificarsi (e implicitamente qualificata) come opposizione agli atti esecutivi, per essere stata la cartella esattoriale notificata il 6.8.2009 ed il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 31 marzo 2014;
8. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 26, comma 3, del DPR nr. 602 del 1973 e dell'art. 60 del DPR nr. 600 del 1973;
9. assume -contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata- la regolarità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale; nel caso di specie, la notifica, a destinatario temporaneamente assente, effettuata prima della sentenza della Corte Costituzionale nr. 258 del 2012, sarebbe stata compiuta nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme indicate in rubrica che non richiedevano, ratione temporis, l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale alla porta di abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
10. per ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo;
11. le censure sono infondate;
12. l'esame degli atti prodotti conferma l'invalidità del procedimento notificatorio;
13. per effetto della pronuncia della Corte Cost. nr. 258 del 2012, infatti, la notificazione della cartella esattoriale, nel caso di destinatario «relativamente» irreperibile, come nella specie, deve seguire il procedimento tracciato dall'art. 140 cod. proc. civ. (cfr. Cass. nr. 33525 del 2019; Cass. nr. 2683 del 2019; Cass.nr. 25351 del 2020);R.N.G. 18897/2016 14. esso prevede, nell'ordine, il deposito dell'atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito di copia sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l'avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata;
15. nel caso in esame, la notificazione è senz'altro viziata, perché l'affissione alla porta del destinatario ( v. anche deduzioni a pag. 9 del ricorso) non risulta essere stata effettuata;
16. al vizio che consegue a tale omissione non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale (v Corte Cost. nr.258 del 2012 cit., punti 2.4.3., 40 cpv.). Per tale effetto, è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell'avviso di accertamento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell'annotazione, da parte dell'agente postale, circa l'assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima. L'avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. in motiv. Cass. n.31089 del 2021);
17. nel caso in esame, come osservato dai giudici di merito, l'avviso di ricevimento non reca alcuna sottoscrizione, timbro o indicazione di sorta da cui possa evincersi che lo stesso sia stato ritualmente posto nella sfera di conoscibilità del destinatario;R.N.G. 18897/2016 18. né vale rilevare, secondo quanto assume la ricorrente, che la notificazione sia avvenuta prima della pronuncia della Corte costituzionale. Come già affermato da questa Corte (Cass.nr. 33610 del 2019): «Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto »;
19. l'infondatezza del secondo motivo assorbe il primo che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, postula la regolarità della notificazione della cartella, qui esclusa;
20. il ricorso va, dunque, rigettato e le spese, in favore della parte controricorrente, vanno liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati A. Giannuzzi, N. Gravina e F.P.Mansueto, antistatari. Nulla deve provvedersi, quanto all'INPS, in difetto di sostanziale attività difensiva;
21. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti indicati in parte motiva. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, R.N.G. 18897/2016 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari