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Sentenza — n. 20681/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares appeal inadmissible for lack of novelty and sufficient reasoning in public employment dismissal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20681/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Porto Torres inadmissible against a prior ruling confirming a public employee's dismissal. The appellant argued the lower court failed to prove the employee's subjective intent behind false declarations regarding his qualifications. The court rejected this, noting the prior decision contained ample reasoning and that the new claim lacked novelty, as the lower court had already considered the subjective element despite not explicitly addressing every argument.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the contested judgment contains sufficient reasoning to support the decision and the new issue lacks novelty, as the court of merit is free to base its conviction on the most reliable evidence without detailing the examination of all arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment dismissal false declarations subjective intent inadmissible appeal lack of novelty sufficient reasoning contributo unificato revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce errore di fatto in relazione alla declaratoria di inammissibilità del quinto motivo (rectius quarto) di ricorso per cassazione, con il quale era stata censurata la sentenza della Corte d'appello ex art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
art. 132 c.p
art. 97 cost
165/2001, attuativo del principio costituzionale di cui all'art. 97 cost.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29730 del 29/12/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 37550-2019 proposto da: COMUNE PORTO TORRES, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BIONDA; - ricorrente - 2022 contro 137 GARAU MARCELLO; - intimato - avverso la sentenza n. 15009/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 31/05/2019 R.G.N. 27697/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato FABRIZIO BIONDA.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Comune di Porto Torres propone revocazione avverso la sentenza n. 15009/2019, con la quale questa Corte ha confermato la decisione pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari in sede di rinvio, resa a seguito di precedente altra sentenza di questa Corte (Cass. 17304/2016) i che aveva dichiarato illegittimo, con le conseguenti pronunce, il licenziamento intimato il 29/9/2010 dal Comune a Marcello Garau, assunto in qualità di Dirigente Tecnico ambientale.

2. Si riportano sinteticamente i termini della vicenda processuale:

1) Marcello Garau aveva agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver prodotto "falsità dichiarative, commesse ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro", consistite nell'aver dichiarato, a termini del bando, di aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni (tale requisito non potendo essere ravvisato nel rapporto intercorso tra lo stesso e la Asl 1 di Sassari, integrante una collaborazione continuata e continuativa);

2) la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato il licenziamento, ritenendo che la condotta di falsa dichiarazione dovesse essere provata dal datore di lavoro, con riguardo tanto al fatto oggettivo della falsità, quanto alla consapevolezza e volontarietà della condotta, e che il tenore dei contratti stipulati dal Garau con la Asl e le risultanze del procedimento penale parallelamente svoltosi inducevano a escludere la volontarietà del comportamento addebitato;

3) la Corte di Cassazione, su ricorso del Comune, con sentenza 17304/2016, cassava la sentenza d'appello esprimendo il seguente principio di diritto: "In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera I (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni";

4) la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, riteneva che il lavoratore avesse assolto l'onere della prova sullo stesso gravante;

5) con sentenza n. 15009/19 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Comune avverso tale ultima decisione;

6) specificamente, per quanto in questa sede interessa, rigettava la censura in punto di violazione dell'art. 112 c.p.c., articolata per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta preliminare del Comune di declaratoria di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse (prospettata in relazione alla dedotta circostanza che il Tar, a seguito dell'impugnativa da parte del secondo classificato, aveva annullato tutti gli atti della procedura concorsuale, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, e che in sede di autotutela si era proceduto all'annullamento della nomina del Garau, sicché ciò implicava l'insussistenza di ogni titolo a percepire le retribuzioni, se non quelle fino al licenziamento in qualità di funzionario di fatto), nonché quella di conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c. per mancanza motivazione al riguardo, e dichiarava inammissibile la denuncia di omesso esame di fatto decisivo formulata con il quarto motivo, per non avere la Corte d'appello tenuto conto della piena consapevolezza da parte del Garau della natura non dirigenziale dell'incarico, dimostrata dalla circostanza che in occasione del passaggio in Arpa del personale PMP (Presidi Multizonali di Prevenzione) della Asl di Sassari costui fosse stato inquadrato non come dirigente ma come D6 (collaboratore tecnico professionale), trattandosi di circostanza in precedenza non dedotta ed essendo stato l'elemento della consapevolezza oggetto di valutazione da parte del giudice, mentre i profili di doglianza attenevano non al fatto storico ma alla valutazione del materiale istruttorio ad esso relativo.

6. Con ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. il Comune ha proposto due motivi di revocazione 7. Controparte non si è costituita in giudizio.

8. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha comunicato propria requisitoria.

9. Il ricorrente ha prodotto memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di revocazione il ricorrente deduce errore di fatto a fondamento della declaratoria d'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, poiché la questione dell'inammissibilità della domanda di reintegra in ragione dell'annullamento della graduatoria e conseguente provvedimento in autotutela era stata specificamente e tempestivamente dedotta e sulla stessa la sentenza Cass. 17304/16 non si era pronunciata, dichiarandola assorbita a seguito dell'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, sicché erroneamente era stata affermata l'inesistenza di una allegazione processuale nella fase rescindente del primo giudizio di cassazione.

Soggiunge che l'errore è stato decisivo poiché ha determinato la pronuncia di inammissibilità di censure che avrebbero portato all'accoglimento del ricorso proposto dal Comune, poiché l'annullamento del provvedimento amministrativo (in questo caso dell'intera procedura concorsuale) aveva efficacia ex tunc, con effetti tali da retroagire all'approvazione della graduatoria. Ricorda che nei rapporti di pubblico impiego l'espletamento della procedura concorsuale costituisce presupposto essenziale del contratto, con la conseguenza che l'annullamento, significativo della nullità del rapporto per violazione di norme imperative, era accertabile dal giudice (art. 35 D.Igs. 165/2001, attuativo del principio costituzionale di cui all'art. 97 cost.).

2. Con il secondo motivo deduce errore di fatto in relazione alla declaratoria di inammissibilità del quinto motivo (rectius quarto) di ricorso per cassazione, con il quale era stata censurata la sentenza della Corte d'appello ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver considerato il fatto che in occasione del passaggio in ARPAS del personale del PMP (Presidi Multizonali di Prevenzione della ASL di Sassari) il Garau era stato inquadrato, in ragione dell'attività espletata, non come dirigente ma come livello D6 (collaboratore tecnico professionale) con decorrenza 1/1/2009 e, quindi, prima della partecipazione al concorso del 27/8/2009, ciò che evidenziava in capo all'interessato la consapevolezza circa la natura non dirigenziale dell'incarico.

Rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza oggetto di revocazione, aveva reputato che si trattasse di circostanza nuova dedotta per la prima volta nel giudizio di rinvio, pur trattandosi, invece, di circostanza allegata sin dal primo grado ed evidenziata nello stesso provvedimento di licenziamento oggetto del giudizio e prodotto da entrambe le parti, nonché richiamata anche nella memoria di costituzione e nelle note conclusive in primo grado, sicché viene supposta l'inesistenza di allegazioni fattuali e istruttorie effettuate già in primo grado, come evincibile dall'esame del ricorso per cassazione, riguardando la valutazione non elementi istruttori, come si legge in sentenza, ma la mancata considerazione di un dato fattuale la cui esistenza era pacifica.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non individua, neppur in astratto, un errore revocatorio, non confrontandosi con le ragioni poste a fondamento della declaratoria d'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, consistenti in valutazioni giuridiche non sindacabili in questa sede. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato la tardività della deduzione della questione inerente al presunto difetto di interesse, in quanto non consentita nel giudizio di rinvio, configurato come giudizio ad istruzione chiusa, poiché il fatto dedotto a sostegno della medesima - e, specificamente, quello in astratto rilevante, cioè l'annullamento in autotutela, intervenuto dopo la declaratoria del TAR e tale da superare la declaratoria stessa - pur se avvenuto il 10/11/2014, quindi dopo l'instaurazione del primo giudizio di cassazione (recante RG 22105/2013) ma prima della pronuncia rescindente del 10/11/2016 - non era stato sottoposto ad esame nel corso del giudizio di legittimità quale fatto sopravvenuto, come sarebbe stato necessario.

Tanto giustificava l'inammissibilità della censura di omessa pronuncia, perché relativa a domanda che il giudice non era tenuto a prendere in considerazione, e, inoltre, l'inammissibilità della correlata seconda censura, attinente a violazione dell'obbligo motivazionale sul punto in discussione, senza chetipossibilità di ravvisare al riguardo un errore percettivo rilevante ai t! v" /"'" fini della proposta revocazione.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Oltre al rilievo di novità della questione posta, infatti, la sentenza contiene più ampia motivazione in diritto (da pg. 13 in poi), idonea di per sé a sorreggere la decisione e insuscettibile di revocazione, riguardo alla inammissibilità del motivo di censura per ritenuta non configurabilità di un vizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte territoriale evidenziato che la sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè del consapevole mendacio da parte del Garau al momento delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso e al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, era stato ritualmente preso in considerazione dalla Corte territoriale in tutti i suoi profili, sicché le circostanze poste a fondamento del motivo di ricorso non attenevano al fatto storico rilevante in causa ma alla valutazione del materiale istruttorio, compiuta sulla base di altri numerosi e consistenti elementi complessivamente considerati, ciò in conformità al consolidato principio in forza del quale il giudice del merito può motivare anche senza prendere in considerazione tutte le circostanze dedotte dalle parti, essendo sufficiente che esamini quelle idonee a pervenire alla decisione, ritenendo implicitamente privi di valore probatorio alcuni elementi trascurati perché inidonei a consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi (si veda Cass. n. 29730 del 29/12/2020:

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto").

5. Le svolte argomentazioni inducono, complessivamente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese di giudizio, in mancanza di attività difensiva ad opera dell'intimato.

7. Si ravvisano i presupposti processuali per l'attribuzione a carico del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p