Military accident victim status upheld; Ministry appeal dismissed for violating service duty provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Ministry of Defense's appeal against a lower court ruling that granted military accident victim status to a pilot. The Ministry argued the flight did not constitute a service mission, but the court reaffirmed that transporting engine parts for a damaged aircraft during a military operation qualifies as such. The decision rests on established precedent that unknown mechanical failures exposing personnel to greater risks constitute service-related accidents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 564 della legge n. 266 del 2005; Art. 1, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 243 del 2006: The concept of mission is interpreted extensively to include transport of military equipment, and accidents caused by unknown mechanical failures exposing personnel to greater risks constitute service-related accidents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 19209-2016 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - 2022 contro STOCCO GENESIO;- intimato - avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D"APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 179/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente Estensore Relatore Dott. ROSSANA MANCINO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R19209/ 2016 Ministero della chiesa Std.6, Geliesn9 Hrliena de/ itidggio 2022 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 359 del 2016, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto a Genesio Stocco, sottoufficiale dell'Aeronautica militare, lo status di vittima del dovere e il riconoscimento dei conseguenti benefici per le gravi lesioni riportate in conseguenza della sciagura aerea verific:atasi mentre si trovava in servizio su un velivolo militare precitato il 23 giugno 1969.
2. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il trasporto dei componenti di un motore destinato ad un aereo militare in avaria presso l'aerostazione di Latina, a bordo di un velivolo della 46^aerobrigata di Pisa, poi precipitato, integrasse a pieno titolo il concetto di missione ex art. 1, comma 564, legge n. 266 dei 2005, essendo finalizzato ad un'operazione di servizio comandata dai superiori gerarchici, e che il guasto al motore destro, per causa rimasta ignota, e a causa del quale il velivolo era precipitato durante la manovra di avvicinamento all'aerostazione di Latina, costituisse fatto addebitabile all'amministrazione che aveva, conseguentemente, esposto l'equipaggio dei voic-, ilitare ad un rischio maggiore di quello ordinariamente presente, con onere, non assolto dall'amministrazione medesima, di dimostrare di avere adottato concretamente misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio proprio del servizio cui il militare era stato comandato.
3. La Corte di merito ravvisava, pertanto, un fatto di servizio latamente ascrivibile all'amministrazione e tale da determinare un rischio aggiuntivo, diverso da quello proprio del servizio cui il militare era stato comandato, e da questi incovernabile pur osservando tutte le prescritte regole prudenziali, come era incontestato essere avvenuto, nella specie, non facendosi questione di un qualche errore di manovra nella conduzione del velivolo, 4. Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso, deducendo un motivo di censura, avverso i! quale Genesio Stocco non ha svolto attività difensive. rg 19209/2016 Rossano Mancino estensore RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il motivo di ricorso il Ministero della Difesa deduce la violazione degli artt. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005, 1, comma 1, lett.
b) e c) d.P.R. n. 243 del 2306, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del richiesto indennizzo.
6. Vicende simili a quella per cui è causa sono già state scrutinate da questa Corte di legittimità, e in tale circostanza, sulla scorta di numerosi arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (fra tante, Cass. Sez.Un. n. 759 e 15487 del 2017)„ si è avuto modo di ribadire che l'errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utiiizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative (così Cass. n. 24604 del 2020) la cui sussistenza, nel caso di specie„ è stata affermata dalla Corte territoriale.
7. Da ultimo, Cass, o, "i 7437 del 2022, in continuità con i precedenti di questa Corte; ha ribadito che„ riferendosi l'art. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005, a missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, il concetto di missione va inteso in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentfo e fuori dai confini nazionali), quanto; e soprattutto; con riferimento alle tipologie e modalità del loro svolgimento, fe-ma restando !a necessità che le infermità contratte in occasione o a seguito della missione siano dipendenti da causa di servizio per le particola.,ri condizioni ambientali od operative che le hanno contraddistinte (così espressamente Cass. Sez.Un. n. 23393 del 2016).
8. In conclusione ia sentenza della Corte territoriale, conforme alla consolidata giurisnruidenza di legittimità, è immune da censure.
9. Non si crcvveue egoiazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. rg 1920912016 Rossano Mancino estensore 10. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento dei contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso. Così d