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Ordinanza — n. 20534/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding INPS contributions for commercial agent status in pharmaceutical field.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to tax cartels. The appellant argued that his activities as a pharmaceutical agent were merely informational and did not involve concluding contracts, thus exempting him from INPS commercial contributions. The court rejected this, finding that the evidence of contracts with pharmaceutical companies in Molise proved he was a commercial agent procuring business, not just an information provider. Consequently, the lower court's factual assessment and legal qualification were deemed correct and free from the alleged procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the lower court's factual findings regarding the nature of commercial activities are supported by evidence of concluded contracts, and the alleged violation of law targets a private regulatory act rather than a judicial decision.

Parole chiave

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commercial agent qualification INPS contributions liability procurer of business procedural inadmissibility factual assessment review dovere di collaborazione del contribuente false indicazioni su attività commerciali categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 116 cod. proc. civ
art. 152 disp.att.cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26769 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19446-2016 proposto da: TOMASELLO CARMELO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAFILE 3, presso lo studio dell'avvocato GAETANO GIACINTO MANCUSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 919 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA POLIS S.P.A., DIREZIONE PROVINCUALE DI CAMPOBASSO; - intimata - avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 75/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. RG 19446/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Campobasso, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione a cartelle esattoriali, proposi:a da Antonino Carmelo Tomasello, contenenti l'ingiunzione a versare i contributi dovuti alla gestione commercianti Inps per il periodo 2004 - 2009 per aver svolto attività quale agente e rappresentante di commercio in campo farmaceutico; la Corte territoriale, premessa la distinzione tra attività di informatore scientifico e quella di agente di commercio, ha accertato che il Tomasello, iscril:to ad Enasarco, era tenuto ad iscriversi anche alla gestione commercianti Inps, in quanto risultava provato che - nel periodo in contestazione - egli aveva svolto attività di agente e rappresentante di commercio, fatturando in relazione ai compensi direttamente e specificamente conseguiti per la conclusione di contratti con case farmaceutiche della regione Molise; la cassazione della sentenza è domandata da Antonino Carmelo Tomasello sulla base di due motivi; l'INPS ha opposto difese; la società Equitalia Polis s.p.a.

è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n.4 cpc e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; contesta l'accertamento in fatto circa la natura dell'attività svolta quale agente di commercio, così come scaturita dalla prova testimoniale escussa in secondo grado; lamenta l'omesso esame di una serie di documenti fiscali, e, in particolare del certificato della Camera di Commercio dal quale risulta che egli aveva cessato la sua attività di agente e rappresentante di commercio per prodotti farmaceutici, e, perciò non era più tenuto al versamento dei contributi all' Inps; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione della Delibera 18 febbraio 2000, n. 2/2000 (approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, con comunicato del 5 luglio 2000, riportato nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2000); rappresenta che in seguito alla nuova regola fissata dalla delibera in epigrafe, l'agente sarebbe tenuto ad iscriversi ad Enasarco, mentre l'informatore scientifico non vi sarebbe tenuto, e tuttavia, nulla esclude che lo stesso possa scegliere di stipulare questa ulteriore assicurazione previdenziale; il primo motivo è inammissibile sotto il primo profilo, poiché la violazione di legge è meramente apparente, mentre ciò che il ricorrente chiede a questa Corte è di svolgere nuovamente l'accertamento circa la qualificazione della sua posizione professionale, che costituisce, invero, il punto nodale sul quale si articola la motivazione del provvedimento impugnato; sotto tale aspetto la Corte territoriale, nell'accertare che la posizione lavorativa del TomasellID andava ascritta all'attività dell'agente e non a quella dell'informatore o propagandista medico-scientifico ha dato corretta attuazione alla giurisprudenza di questa Corte, la quale, anche da ultimo, con la pronuncia Cass. n. 10158 del 2021 ha ribadito che "L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti.

Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a :iiresti direttamente connesso e commisurato il proprio compenso."; dalla qualificazione del Tomasellt quale agente di commercio scaturisce, secondo la Corte territoriale, l'obbligo di versare i contributi alla gestione commercianti, e tale conclusione non può ritenersi infranta dal rilievo per il quale la Corte avrebbe attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni mezzi di prova piuttosto che ad altri, atteso che tale attività è consentita al giudice del merito dall'art. 116 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n.26769 del 2018); anche sotto il profilo dell' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura non merita accoglimento; essa si pone fuori dai parametri del vizio motivazionale così come sancito dal n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente valutato, tra gli altri elementi, anche la richiesta d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale presentata alla Camera di Commercio; tale documento probatorio non è, tuttavia, risultato decisivo ai 1"in1 dell'attribuzione della diversa qualifica di agente di commercio, in merito alla quale ha prevalso l'accertamento della sussistenza dei contratti conclusi con case farmaceutiche molisane acquisiti agli atti, i quali attestano, secondo la Corte di merito, lo svolgimento di un'attività del Tomasellt) rapportabile alla figura del procacciatore di affari e dell'agente di commercio in campo farmaceutico; il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto c:ostituisce un dato incontrovertibile che il ricorrente abbia attribuito il vizio di violazione di legge ad un atto deliberativo (Regolamento Enasarco) di natura privatistica; in tutti i casi, la censura non ha pregio, in quanto la Corte territoriale ha affermato una posizione esattamente contraria a quella prospettata nel sec:ondo motivo: ossia che non avendo il Tomasellb svolto attività come informatore scientifico, unitamente a quella di agente e procacciatore di affari, lo stesso non era affatto tenuto ad iscriversi ad Enasarco, ma era, di contro, obbligato ad iscriversi alla gestione INPS; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in presenza della dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp.att.cod. proc. civ. in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor