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Ordinanza — n. 20525/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against public employment appointment, allowing partial rights for some candidates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20525/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible in part regarding two candidates who were deemed 'suitable' but not 'winners' in a public competition. The lower court had incorrectly treated all candidates identically, failing to distinguish that the administrative decision to fill vacancies via 'scorrimento' (rolling) created a perfect right to appointment for those in the effective list. Consequently, the court censured the lower judgment for violating established principles and allowed the specific claim for these two individuals while dismissing the appeal for the others.

Regesto Legislator

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Art. 1218 cod. civ.; Cass. Sez. Un., 15/02/2022, n. 4870: The right to appointment in public competitions arises only when the administration decides to cover vacancies using an effective ranking list, thereby binding the administration to the appointment of candidates placed in that list.

Parole chiave

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public employment law scorrimento graduatoria right to appointment administrative decision public service competition binding obligation effective ranking list concorso amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., 15/02/2022, n. 4870
Cass. Sez. lav. 05/03/2003, n. 3252
4870; Cass. Sez. lav. 05/03/2003, n. 3252); tale principio è stato successivamente ribadito (Cass., Sez.
Cass. Sez. Un., 22/08/2019, n. 21607
Cass. Sez. Un., 20/10/2017, n. 24878
Cass. Sez. Un., 29/12/2016, n. 27460
Cass. Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100
Cass. 17/03/2017, n. 7009
9100; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass.
Cass. 23/10/2018, n. 26790
7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass.
Cass. 09/12/2021, n. 39169
26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169);
Sez. Un., n. 1048/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9365-2016 proposto da: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrenti - contro BARBARO MARILENA, REALFONZO ILARIA MARIA BEATRICE, CORSETTI GIULIO, MASSARI SAVERIO, DE STRADIS GABRIELLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ANITA FARES, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6840/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2015 R.G.N. 57/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. con sentenza n. 6840/2015, pubblicata il 13 ottobre 2015, la Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione proposta da! Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministero dell'Economia e Finanze, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso di Marilena Barbaro, Giulio Corsetti, Gabriella De Stradis, Saverio Massari e Ilaria Maria Beatrice Realfonzo (i primi tre vincitori e, i restanti due, idonei non vincitori in procedure concorsuali indette dal MISE con graduatorie ormai definitive, l'ultima delle quali approvata 11 16.12.2011) e, per l'effetto, dichiarato il loro diritto «ad essere assunti nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico quali dirigenti di seconda fascia»;

2. riteneva la Corte capitolina che in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato «l'approvazione della graduatoria (fosse) a un tempo provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione, l'obbligo correlato soggetto al regime dell'art.1218 cod. civ.»; sosteneva che l'indizione dei tre concorsi pubblici (tutti con d.m. del 22.9.2008) appalesava l'esistenza di «ben ponderate esigenze» di risorse umane che l'amministrazione non poteva, senza cadere in contraddizione, disattendere adducendo l'insussistenza di «un obbligo di coprire le posizioni vacanti»; evidenziava ancora che le norme di contenimento della spesa pubblica non determinavano un'automatica interruzione delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici già conclusi alla data di entrata in vigore delle stesse, tenuto conto della mancata adozione, da parte del MISE, del relativo d.P.C.m. entro il termine del 31.10.2012, il quale soltanto avrebbe potuto ridurre numericamente gli uffici dirigenziali; che non risultava dimostrato dall'amministrazione in che misura l'introdotta disciplina di contenimento della spesa, e i tagli previsti sulle posizioni dirigenziali, avessero influito sui posti in precedenza vacanti e messi a concorso con procedure nelle more terminate; sottolineava che, nelle more, era stato emanato il d.P.C.m. 19.6.2013 che aveva disposto la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, il che confermava che «nessuna inibitoria può trarsi dalle norme invocate dal MISE sulle assunzioni già previste nel piano triennale 2011-2013 e basato sulle vacanze determinatesi anteriormente»;

3. il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell'Economia e Finanze hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, illustrato da memoria, al quale le controparti hanno opposto difese con tempestivo controricorso esplicitato con memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 132, n. 4 cod. proc. cív. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e deducono in particolare che la motivazione della sentenza impugnata, siccome confezionata mediante «letterale riscrittura della sentenza del TAR Lazio n. 4691/2014», sarebbe solo apparente;

2. con il secondo motivo si dolgono, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 4, d. lgs. n. 165/2001, dell'art. 3, comma 102, legge n. 244/2007, dell'art. 66 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, 9365/2016 3 . Salvatore Casciaro dell'art. 2, comma 8 bis, d.l. n. 194/2009, dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 138/2011, dell'art. 2 d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013: assumono che la sentenza «sarebbe in contrasto con le norme in rubrica» e avrebbe affermato l'esistenza di un obbligo di assunzione «in carenza della prescritta autorizzazione e in violazione delle norme sul blocco del turn over»;

3. con il terzo, ed ultimo, motivo censurano la sentenza, ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione «dei principi in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto all'affermazione dell'obbligo del Ministero di assumere i soggetti risultati idonei non vincitori nelle procedure concorsuali»; sostengono, in particolare, che gli idonei non vincitori (Le., Realfonzo e Massari) non vanterebbero in realtà un diritto perfetto all'assunzione perché lo scorrimento della graduatoria si verificherebbe non per il mero fatto della vacanza del posto di pari qualifica, ma solo a seguito della decisione dell'amministrazione di coprire il posto mediante scorrimento della graduatoria;

4. preliminarmente, osserva la Corte che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, com'è noto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede di legittimità, allorché risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. 11/01/2006 n. 271); nella specie, è incontestato (se ne dà puntualmente atto nelle memorie illustrative) che tutti i controricorrenti hanno conseguito la stipula incondizionata del contratto di lavoro a tempo indeterminato cui la loro originaria domanda era finalizzata.

Pertanto, è evidente che è cessata ogni ragione di controversia, posto che l'unica domanda in discussione era quella afferente al diritto all'assunzione (non r.g. 9365/2016 4 Co'sfj. Salvatore Casciaro avendo i controricorrenti più coltivato alcuna domanda risarcitoria già in sede di appello, come risulta dalla stessa sentenza di secondo grado). Occorre, pertanto, scrutinare il ricorso in esame, al solo fine di provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. 08/06/2017, n. 14267); deve infine evidenziarsi che, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa in sede di legittimità comporta la caducazione delle sentenze precedentemente rese nei gradì di merito (Cass. n. 17334/2005; v. anche Cass., Sez.

Un., n. 1048/2000), occorrerà procedere al regolamento delle spese dell'intero giudizio, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.;

5. detto questo, il primo motivo è infondato; come noto, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019). Tale vizio non ricorre nel caso in esame, avendo la Corte distrettuale chiaramente indicato, nei termini prima trascritti, le ragioni di fatto e di diritto su cui ha fondato il proprio dictum giudiziale, ritenendo che l'amministrazione non avesse corroborato, con elementi concreti, l'asserto in merito all'oggettivo impedimento frapposto all'assunzione dalle norme sul blocco del turn over. Si tratta di una motivazione non meramente apparente, giacché esplicita le ragioni del decisum, nei termini descritti; 9365/2016 5 Salvatore Casciaro trattasi di motivazione sicuramente esistente, logica e coerente; né rileva che essa trascriva, facendoli propri con opportuno (parziale) riadattamento, ampi stralci della motivazione della sentenza n. 4691, cit., del TAR Lazio;

6. il secondo motivo è inammissibile perché introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto; vizi motivazionali, errores in iudicando), senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità il compito d'isolare le singole censure alla sentenza impugnata, nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass. Sez. Un, 06/05/2015, n. 9100; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169);

7. il terzo motivo è, invece, fondato; questa Corte, in tema di «scorrimento» e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, ha precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto («deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione»), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass., Sez.

Un., 15/02/2022, n. 4870; Cass. Sez. lav. 05/03/2003, n. 3252); tale principio è stato successivamente ribadito (Cass., Sez. Un., 22/08/2019 n. 21607; Cass., Sez. Un.20/10/2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29/12/2016, n. 27460) precisandosi che candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono adire il giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del 365/2016 6 Salvatore Casciaro concorso espletato; in altri termini, il diritto all'assunzione sorge, si noti, con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria cui si aggiunge la decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando, appunto, la graduatoria rimasta efficace; tale decisione della amministrazione, solo una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso; orbene, la decisione della Corte di merito, che non ha in alcun modo distinto la posizione dei vincitori di concorso da quella dei dichiarati idonei, si è discostata, con riferimento a questi ultimi (Le., Massari e Realfonzo), dai principi di diritto suesposti, donde la sicura censurabilità in parte qua della sentenza impugnata;

8. in definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere; le spese del processo, da governare in ossequio al principio della cosiddetta soccombenza virtuale, possono essere compensate, tenuto conto della fondatezza del solo terzo motivo e della sua incidenza solo sulla posizione processuale di alcuni degli originari ricorrenti che hanno, tuttavia, unitariamente e cumulativamente agito in giudizio per l'affermazi