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Ordinanza — n. 20520/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses airline's appeal on collective dismissal, upholding labor court's reinstatement order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the airline's appeal against a lower court order reinstating a pilot following a collective dismissal. The labor court found the dismissal illegal because the selection criteria failed to compare the employee with other workers of similar professional skills in the relevant maintenance sector. The appellate court correctly noted that the subsequent settlement agreement could not cure the procedural flaw since the dismissal occurred after the agreement was signed.

Regesto Legislator

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Legge n. 92/2012; Legge n. 223/1991: In collective dismissal proceedings, a violation of selection criteria regarding comparable professional skills renders the dismissal illegal, and a subsequent settlement agreement cannot cure the defect if the dismissal occurred after the agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective dismissal selection criteria reinstatement order comparable skills settlement cure labor law Cassazione licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge n. 92 del 2012
La Corte territoriale, premessa l'applicabilità del rito previsto dalla legge n. 92 del 2012 e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dalla società, ha ritenuto che erano risultati violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n.
Legge n. 223 del 1991
17 legge n. 223 del 1991 rimesso esclusivamente alla valutazione dell'imprenditore.
Legge n. 300 del 1970
18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c." nonché la violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, con riferimento all'art.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24558 del 2016
Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass.
Cass. n. 13803 del 2017
24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 9128/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against labor court ruling reinstating employee in collective dismissal case.
Ordinanza — n. 10520/2022 — snciv
Court dismisses airline's appeal on bankruptcy damages, transferring claim to insolvency judge.
Ordinanza — n. 20379/2022 — snciv
Cassation court dismisses airline companies' appeal regarding collective dismissal validity and statute of limitations. The court rejects the argument that the 60-day appeal period expired for the transfer of employment relationship. The ruling confirms the lower court's finding of illegitimate dismissal under collective procedures. The court holds that the transfer of the business relationship does not trigger the strict statute of limitations for appeal. The decision upholds the worker's right to reinstatement and compensation. The ruling emphasizes the exceptional nature of the closure provisions. The court orders the companies to pay litigation costs. The judgment clarifies the scope of appeal deadlines in transfer cases. The legal principle protects employees in complex corporate restructurings. The outcome favors the employee against the employer's procedural defenses.
Sentenza — n. 18353/2023 — snciv
Cassation court dismisses workers' appeal regarding collective dismissal, upholding the employer's selection criteria based on professional skills.
Ordinanza — n. 18093/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against collective dismissal, upholding lower court's finding of illegitimate firing due to improper fungibility comparison.

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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 26431-2019 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - Compagnia Aerea Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161, presso lo studio degli avvocati DARIO CLEMENTI, GIAMMARCO NAVARRA, FILIPPO DI PEIO (STUDIO ASSOCIATO NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente 2022 agli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA; 811 - ricorrente - contro LAURENZI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO N.32, presso lo studio dell'avvocato MATTEO MUNGARI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2990/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 517/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RG 26431/2019 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'11.7.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 avente ad oggetto il licenziamento intimato all'odierno controricorrente in data 31.10.2014 dalla Alitalia - Compagnia Aerea Italiana spa all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, aveva dichiarato la illegittimità del recesso, condannato la datrice di lavoro (CAI spa) alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.545,60 mensili, oltre accessori e regolarizzazione contributiva ed assistenziale.

2. La Corte territoriale, premessa l'applicabilità del rito previsto dalla legge n. 92 del 2012 e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dalla società, ha ritenuto che erano risultati violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in quanto mancava la comparazione con altre risorse che presentavano analoga professionalità (dovendosi considerare che il lavoratore era addetto al settore "Programmazione, Manutenzione e Affidabilità" e non a quello diverso indicato dalla società), con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, inoltre, considerato irrilevante, quale evento sanante, l'intervenuto Accordo del 24.10.2014, perché il licenziamento era stato comminato in data successiva al predetto accordo e che, nel caso in esame, non si era verificato alcun vizio procedurale bensì la violazione dei criteri di scelta; ha, infine, escluso l'applicabilità, in sede giudiziaria, del disposto di cui all'art. 17 legge n. 223 del 1991 rimesso esclusivamente alla valutazione dell'imprenditore.

3. Per la cassazione ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana spa, già Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.

4. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 26431/2019 2. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché degli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 cpc, per avere la Corte territoriale disatteso totalmente il contenuto degli Accordi raggiunti con i sindacati, ove erano stati determinati negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e dove risultava che il recesso intimato rispondeva a criteri oggettivi e non era arbitrario; sottolinea, poi, che l'odierno controricorrente comunque non possedeva il requisito delle pregresse esperienze lavorative e che comunque tale requisito era pertinente per il caso della sola scelta limitata ad una unità o reparto.

3. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

4. E' inammissibile, innanzitutto, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 cpc per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (cfr. Cass. n. 17201/2020).

5. Va, poi, richiamato il principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini:

Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per RG 26431/2019 pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

6. Nel caso in esame, la Corte territoriale, dato atto che la società non risultava avere mai smentito specificamente le deduzioni attoree circa la fungibilità della posizione lavorativa del Laurenzi con altre reputate similari, ha ritenuto correttamente che la comparazione, nonostante il criterio territoriale espressamente concordato dalle parti sociali, avrebbe dovuto essere allargata a tutti i dipendenti, anche di altro settore della medesima unità produttiva, che presentavano professionalità analoga a quella del predetto Laurenzi.

7. Con il secondo motivo si eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere omesso la Corte di merito di considerare che essa società aveva, fin dal primo atto difensivo, contestato la pretesa fungibilità del lavoratore con le risorse addette alla funzione "Ingegneria" nonché aveva omesso di considerare che il dipendente aveva chiesto di dovere essere comparato soltanto agli impiegati con qualifica di "analisti supporto ingegneria", il tutto in un contesto in cui la società aveva contestato la pretesa fungibilità rivendicata e sulla quale era stata articolata prova testimoniale.

8. Il motivo è inammissibile in quanto formulato ai sensi del n. 5 dell'art. 360, co. 1 cpc, non considerando che quest'ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 non può essere invocata, rispetto ad un appello promosso nella specie il 6.3.2019 dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n.RG 26431/2019 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014), senza che parte ricorrente abbia dimostrato la diversità dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di seconde cure rispetto al primo.

9. Ulteriore profilo di inammissibilità è, inoltre, ravvisabile nel fatto che la suddetta censura concerne la "non contestazione" ritenuta dai giudici del merito, da parte della società, della fungibilità reclamata dal lavoratore: a tal proposito è opportuno ribadire che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019), non ravvisabile nel caso in esame: non contestazione (sulla dinamica dei fatti e sulla fungibilità dei lavoratori interessati) che è stata posta a fondamento anche del rigetto della articolata prova testimoniale.

10. Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c." nonché la violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in merito alla erronea applicazione dei criteri di scelta da parte del Giudice di secondo grado. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato; né i giudici del merito RG 26431/2019 erano riusciti ad individuare in concreto i maggiori requisiti del controricorrente rispetto alle risorse citate dall'odierno controricorrente.

11. Il motivo non si confronta con la ratio decídendí della gravata sentenza che, da un lato, ha dato atto della indicazione, da parte dell'originario ricorrente, del personale relativo ai settori ritenuti fungibili e, quindi, da comparare e, dall'altro, ha ritenuto non contestate tali deduzioni.

12. In ogni caso deve osservarsi che, quanto alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).

13. La sentenza impugnata ha però, in sostanza, precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida graduatoria e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.

14. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co. 5 della legge n. 300/1970, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non essere stata correttamente determinata la indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore, in quanto la Corte territoriale non aveva considerato, in contrasto con i presupposti richiesti della legge, che alla C.A.I., al momento del licenziamento, era stato ritirato il certificato di operatore aeronautico e che versava in una profonda situazione di crisi economica, non esercitava l'attività di volo che aveva solo due dipendenti e che l'anzianità aziendale del Laurenza non era di neanche dieci anni.

15. Il motivo, a prescindere dall'erroneo richiamo della disposizione normativa (art. 18 comma 5 e non comma 4), è inammissibile perché, come RG 26431/2019 formulato (erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria e sproporzione della stessa) concerne un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso concreto.

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib