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Ordinanza — n. 20220/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund via collection roll for sums paid under a first-instance judgment later reformulated in appeal without explicit condemnation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20220/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Anna Trapani's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding tax collection. Trapani argued that the appellate court incorrectly treated a reformulated first-instance judgment as an enforceable title for collecting refunds without explicit condemnation. The court agreed, ruling that such a judgment lacks enforceability for private law debts absent a specific condemnation clause.

Regesto Legislator

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Art. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999; Artt. 336, 431, 474 c.p.c.: A judgment reforming a first-instance decision creates a right to restitution only if it explicitly condemns the payment; otherwise, it is not an enforceable title for collection via roll.

Parole chiave

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restitution of undue payment enforceable title requirement collection via roll private law debts appellate reformulation restituzione dell'imposta restituzione delle indennità di disoccupazione ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 17 d.lgs. n. 46/1999
Art. 21 d.lgs. n. 46/1999
Art. 336, comma 2 c.p.c.
Art. 431, comma 5 c.p.c.
Art. 474 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12387/2016
Cass. n. 12387/2016 e Cass.
Cass. n. 9287/2012
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18591-2016 proposto da: TRAPANI ANNA, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato LUIGI CIMINO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2022 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA 1431 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1523/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/01/2016 R.G.N. 889//2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. / / /// / / / RILEVATO - che, con sentenza del 15 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Palermo sull'opposizione proposta da Anna Trapani nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia S.p.A., avverso la cartella esattoriale recante l'intimazione di pagamento di somme a titolo di restituzione alla predetta Agenzia di quanto versato all'opponente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia poi riformata dalla Corte d'Appello di Brescia con rigetto della domanda originaria volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari irrogatele in precedenza, in parziale riforma della decisione predetta annullava parzialmente la cartella esattoriale e rideterminava in riduzione l'importo da restituire; i - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto costituire titolo esecutivo la sentenza della Corte d'Appello di Brescia sebbene questa non recasse alcuna condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della riformata sentenza di primo grado né alcuna quantificazione degli importi da restituire e legittimo, ai fini della ripetizione dell'indebito, lo strumento della riscossione mediante ruolo. - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Trapani, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate essendo rimasta intimata la Riscossione Sicilia S.p.A.; - che la ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO , - che, con il primo motivo, g)Kicorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 336, comma 2, 431, comma 5 e 474 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma di quella pronuncia, ancorché la stessa non contenga alcuna statuizione a riguardo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli arti. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, 336, comma 2, 431, comma 5 e 474 c.p.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale laddove esclude che ai fini dell'iscrizione a ruolo di somme aventi causa in rapporti di diritto privato, queste debbano risultare da un titolo avente efficacia esecutiva; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, ribadisce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale laddove si afferma la possibilità di riscossione mediante ruolo dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato in difetto di un titolo esecutivo; - che tutti gli esposti motivi, che, in quanto tutti diretti a contestare la ripetibilità tramite la riscossione mediante ruolo delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello, in difetto di un titolo esecutivo, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 9287/2012) secondo cui, laddove la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga, come nel caso di specie, un'espressa statuizione Ne_? AceLtcAa(1.6" di condanna, non costituisce titolo esecutivo;yyrevernt yise,-;5;• « • 5 degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, ai fini della riscossione mediante ruolo dei crediti di enti pubblici non economici aventi causa in rapporti di diritto privato; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione.