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Ordinanza — n. 20215/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal ruling for failing to assess habitual nature of business activity for tax contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision rejecting a taxpayer's opposition to tax assessments. The lower court had dismissed the claim by applying income limits without evaluating whether the boat trading activity was habitual and predominant. The court ruled that the tax authority failed to prove the activity's regularity, a mandatory requirement for establishing the contributory debt.

Regesto Legislator

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Art. 44 DL 269/2003; Art. 202 Law 602/1996: The tax authority bears the burden of proving the habitual and predominant nature of an activity to establish contributory debt, and failure to assess this element renders the judgment void.

Parole chiave

Generato dall'IA
habitual activity assessment tax contribution debt boat trading business income limits application burden of proof tax Cassation quashing independent contractor status attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 44 DL 269 del 2003
Art. 202 Law 602/1996
Art. 2222 c.c.
Art. 49 Law 88/89
Art. 152 bis att. c.p.c.
articolo 2222 c.c
Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'articolo 2222 c.c.
articolo 202 legge 602/96
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 202 legge 602/96, per avere la corte territoriale trascurato la non abitualità e prevalenza dell'attività.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1684 del 2021
Cass. n. 4440 del 2017
Cass. n. 4440 del 2017) e della cui prova è onerato l'ente previdenziale (Cass.
Cass. 10426 del 2018
4440 del 2017) e della cui prova è onerato l'ente previdenziale (Cass. 10426 del 2018 e 8613 del 2017).
Cass. 8613 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15051-2016 proposto da: CERTA MARIO, nella qualità di erede di CERTA ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO TORRISI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO TORRISI, SALVATORE TORRISI, GAETANO LA ROCCA; - ricorrente - contro 2022 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE 914 PER LE PROVINCE SICILIANE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato SABRINA LIPARI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 334/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 939/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 23 Marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Certa contro INPS - Causa n. 21 Con sentenza del 26.4.16 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma di sentenza del 4.4.14 del tribunale di Trapani, ha rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per contributi relativi alla gestione commercianti per gli anni 2005/2009 per attività di commercio di imbarcazioni per la quale il contribuente era stato iscritto d'ufficio nella detta gestione. In particolare, la corte territoriale ha escluso il limite reddituale dei €5000 di cui all'articolo 44 DL 269 del 2003, applicato invece dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza ricorre il contribuente Certa Armando per quattro motivi, resiste Riscossione con controricorso; l'Inps ha depositato procura. Con memoria si è costituito Certa Mario, erede del contribuente, come da dichiarazione di successione versata in atti. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'articolo 2222 c.c. e 49 legge 88/89, per avere la corte territoriale trascurato il carattere occasionale e stagionale dell'attività, peraltro svolta da soggetto invalido ultrasettantenne, come rilevato del resto da precedente ispezione dell'INPS acquisita in atti.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 202 legge 602/96, per avere la corte territoriale trascurato la non abitualità e prevalenza dell'attività. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al motivo predetto, con particolare riferimento alla ricorrenza dei presupposti di iscrizione e soprattutto dell'abitualità e prevalenza, trattandosi di lavoro autonomo. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 152 bis att. c.p.c., per mancata indicazione nella liquidazione delle spese di lite della effettuazione della decurtazione da 80% dei compensi in favore della pubblica amministrazione assistita da propri funzionari.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati, in quanto la sentenza non ha effettuato alcuna valutazione sul carattere. abituale e prevalente dell'attività svolta dal contribuente, limitandosi ad escludere l'applicabilità dei limiti di reddito (sul mero presupposto che essi operano per la gestione separata e non anche per la gestione commercianti). A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo u,lla occasionalità dell'attività svolta nell'impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalC,,corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno (nei tratti già precisati da Cass. n. 1684 del 2021), elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo in questione (cfr.

Cass. n. 4440 del 2017) e della cui prova è onerato l'ente previdenziale (Cass. 10426 del 2018 e 8613 del 2017). Il motivo sulle spese resta assorbto. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizio