Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling employer cannot recover withheld taxes from employee on unjust enrichment restitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed an employee to retain certain benefits after an illegal dismissal was declared. The INPS argued that restitution should include gross amounts before tax withholdings, while the employee contended that taxes already deducted never entered his patrimony. The court held that under unjust enrichment principles, the employer can only recover sums actually received by the employee, excluding amounts withheld for taxes or social security.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 2099 c.c.: The right to restitution of unjust enrichment applies exclusively to sums actually received by the debtor, excluding amounts withheld for taxes or social security that never entered the debtor's patrimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 26590-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO; 2022 - ricorrente - 1433 contro MURICA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMETRIO VERBARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1154/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2016;
R.G.N. 1494/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. / / / RILEVATO che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro ed accoglieva soltanto parzialmente la domanda proposta dall'INPS nei confronti di Giuseppe Murica, ex dipendente in servizio presso la sede provinciale di Catanzaro, volta al recupero delle somme versate al Murica, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, di retribuzione relativa al periodo di riammissione in servizio e di spese legali a seguito dell'ordinanza dichiarativa dell'illegittimità dell'intimato licenziamento disciplinare recante l'ordine di reintegra del Murica, ordinanza poi riformata con sentenza dallo stesso Tribunale di Catanzaro, disponendo la restituzione delle somme liquidate al predetto a titolo risarcitorio, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali ed a titolo di spese legali; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ripetibili a seguito della riforma dell'ordinanza dichiarativa dell'illegittimità del recesso le somme versate al lavoratore a titolo di risarcimento del danno,ma irripetibili le retribuzioni maturate e riscosse fino all'atto della riforma nonché ammissibile la domanda riconvenzionale del Murica relativa al pagamento del TFS ma insuscettibile di compensazione ex art. 1243 c.c. per non essere liquido il relativo credito; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, il Murica; che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2033 c.c., 38 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 143/2005, 23 d.P.R. n. 600/1973 e 10 d.P.R. n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate al dipendente al netto delle ritenute su queste operate dal datore di lavoro, dovendosi ritenere il diritto di questi alla restituzione delle somme al lordo coerente con il sistema normativo che ammette in capo al lavoratore/contribuente la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore o il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto; - che il motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 1464/2012), secondo cui la ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente, quale "ripetizione dell'indebito" ai sensi dell'art. 2033 c.c., riguarda esclusivamente le somme da quest'ultimo effettivamente percepite, sicché il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, posto che le stesse non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale del lavoratore; - che, pertanto, il ricorso va rigettato, - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro