Court dismisses INPS appeal, ruling automatic conversion to employment applies when no specific project exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially dismissed INPS's appeal against a lower court ruling that denied automatic conversion of a project collaboration into an indefinite-term employment contract. INPS argued the lower court incorrectly treated the legal presumption as relative rather than absolute, requiring a factual analysis of autonomy versus subordination. The Court held that without a specific project definition, the law mandates automatic conversion to employment, thus overturning the lower court's decision and remanding the case for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003; When a coordinated and continuous collaboration relationship is established without the identification of a specific project, program, or phase, automatic conversion into an indefinite-term subordinate employment relationship occurs without verifying autonomy or subordination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 23980-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempero, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2022 rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE 901 ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - rícorrenti - contro TINET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BARRACO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 258/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G.23980/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.36 del 2016, la Corte di Appello di Trieste, per quanto in questa sede rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistente la pretesa contributiva in riferimento a collaboratore a progetto, nel periodo gennaio-dicembre 2007, ritenuto dall'INPS dipendente dell'impresa fin dall'instaurazione della collaborazione a progetto, e non solo dal gennaio 2008 come formalizzato dal datore di lavoro;
2. la Corte territoriale, qualificata come relativa la presunzione ex art. 69 d.lgs. n.276 del 2003, riteneva, alla stregua delle emergenze istruttorie e del concreto atteggiarsi del rapporto in epoca precedente al 2008, non decisivo il contenuto del progetto e irrilevante lo svolgimento di analoghi compiti prima e dopo la formale assunzione; riteneva, in conclusione, non assolto dall'INPS l'onere probatorio quanto al regime previdenziale del rapporto intrattenuto, nell'anno 2007, dall'attuale intimata con Rodolfo Enrique Reutemann;
3. avverso tale sentenza i'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese la s.r.l. Tinet, con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con il motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.61,69,co.1,2,3 digs. n.276 del 2003 e degli artt. 2728 e 2729 cod.civ., si censura la sentenza impugnata per avere qualificato come relativa, piuttosto che assoluta, la presunzione ex art. 69, d.lgs. n. 276 cit., per non avere dichiarato la conversione automatica del contratto di collaborazione a progetto in contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, stante la genericità del progetto, e per avere verificato, in concreto se il rapporto di lavoro si fosse svolto in regime di autonomia o di subordinazione, concludendo per lo svolgimento della prestazione in regime di autonomia;
5. il ricorso è fondato in applicazione del principio consolidato di questa Corte secondo cui in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso„ non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n, 17127 dei 2016; in motivazione / Cass. n. 4337 e 16580 del 2018; fra le più recenti, Cass. nn. 2010, 2854, 17707, 27543 del 2020);
6. all'espresso principio occorre assicurare continuità, in questa sede;
7. allo stesso, invece; non si è attenuta la sentenza della Corte territoriale che, erroneamente qualificando come relativa la presunzione posta dall'art. 69 cit,,prima dell'intervento legislativo del 2012, ha proceduto all'accertamento del concreto atteggiarsi dei rapporto anziché disporre l'automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
8. la sentenza impugnata va dunque cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, anche per le spese del aiudizio d alla Corte designata in dispositivo che si atterrà a quanto sin 'qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio ci legittimità; P.Q,M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per :a reaolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di `v'enezia. Così de