Italian Supreme Court dismisses appeal on cost allocation and omitted fact review in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a company against a partial cost allocation decision in a tax dispute. The appellant argued that the court should have assigned all costs to the opposing party and that a key fact regarding employment dates was improperly ignored. The court ruled that the partial cost split was legally justified by the mixed outcome of the litigation and that the lower court had already examined the disputed facts, making a new review inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Partial cost allocation is valid when the litigation outcome warrants it, and appeals challenging the omission of a fact are inadmissible if the lower court has already examined the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 21260-2016 proposto da: MULARGIA EFISIO & FIGLIO S.N.C. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, MULARGIA EFISIO, MULARGIA EMILIANO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE n.16, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA SIMULA; - ricorrenti - 2022 contro I.N.P.S. 900 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 62/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 285/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
R.G. 21260/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.62 del 2016 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'opposizione a cartella esattoriale limitatamente all'annullamento della sanzione ex art.36-bis legge n.248 del 2006, medio tempore dichiarata incostituzionale (Corte cost.n.254 dei 2014), e confermava l'omissione contributiva alla stregua del compendio probatorio acquisito in primo grado, spese del doppio grado compensate per !a metà, stante l'esito complessivo della lite;
2. avverso tale sentenza Mulargia Efisio & Figlio s.n.c., Mulargia Efisio e Mulargia Emiliano hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustato con memoria;
3. l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; CONSIDERATO CHE 4. con il primo motivo deducendo violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., si assume che l'accoglimento, sia pur parziale, non giustifica una soccombenza reciproca ne' tantomeno un rimborso alla controparte comunque soccombente, e che !a Corte di merito, una volta optato per la parziale compensazione, avrebbe dovuto, per il residuo, porre le spese a carico de.11'INPS, risultato parzialmente soccombente, e giammai a carico dell'opponent€.-., parzialmente vincitore, il quale aveva dovuto impugnare la cartella esattoriale nella sua unicità, comprensiva dei contributi omessi e della sanzione;
5. coi secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra !e parti, si assume che dato il fatto storico determinante in contestazione tra le parti - l'assunzione del lavoratore da epoca retrodata rispetto a quella della formale assunzione - il ragionamento ionico del giudice è risultato contraddittorio, illogico e viziato nella rivisitazione, fatta poi dalla Corte di merito„ degli elementi emergenti dalle prove testimoniali, il cui esito, con riferimento ad un primo teste, è stato confusamente interpretato o rivalutato, in riferimento ad altro teste, nonostante la non affidabilità della testimonianza;
6. il ricorso è da rigettare;
7. il primo motivo si limita a ritenere non giustificata la statuizione della Corte di merito e non corretta e legittima la motivazione, muovendo dalla più che dimezzata somma ingiunta, senza tuttavia incrinare il fondamento del deo/sol-n che ha basato la regoiazione delle spese di lite, con la compensazione per metà delle spese dei gradi di merito, tenuto conto dell'esito della lite, con ratio decidendi non attinta da doglianza quanto al riferimento, premesso dalla Corte, all'illegittimità costituzionale della sanzione a fondamento dell'annullamento parziale del credito portato dalle cartella opposta;
8. in aitre parole„ la parte ricorrente non si duole dell'assenza delle «gravi ed eccezionali ragion!» (applicabili ratione ternporis), da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula genarica nonea a consentire l! necessario controllo (v., tra tante, Cass. no. 16473 dPI 2017 e 14411 del 2016);
9. inoltre, ia censura s: riduce, inammissibilmente, ad argomenti meramente essertivi a sostegno della palesata necessità di proporre l'opposizione per impugnare., i.P toto, la cartella esattoriale;
10. da rigettare è anche li secondo motivo, per avere la Corte di merito esaminato il fatto controverso decisivo del quale si assume l'omesso esame - la prestazione iavorativa da epoca antecedente alla formale assunzione - per cui non solo non si versa nel paradigma del noveilato vizio di motivazione ma !o scrutinio richiesto alla Corte di legittimità si risolve nei pretendere un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio e, dunque, LT; inammissibile riesame del merito;
11. non si provvede aia regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per i! versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a ouelio per il ricorso ex art.13,co. 1; se dovuto.
P.Q.M.
La Corte ridetta ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P. R.n .115/2002; sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.