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Ordinanza — n. 19779/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal for genericity, rejecting merit review of contributory activity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19779/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible due to the generic nature of its arguments regarding the assessment of contributory activity. The lower court had already determined that the appellant's commercial activity was not proven and that official document acquisition was improper. The supreme court rejected the request for a new evaluation because it relied on abstract legal principles without addressing the specific factual criteria established in the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 1 comma 202 legge 662/1996: An appeal is inadmissible if it is generic, merely citing jurisprudential principles without relating them to the concrete facts and specific criteria of the case at hand.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds contributory activity social security law merit review prohibition attività commerciale spese commerciali prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 1 comma 202 legge 662/1996
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 3 comma 2 Legge 45/1986

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6506 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16841-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLAD'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPEMATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro BABOLIN ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato FRANCESCO PALADIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/07/2015 R.G.N. 246/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 23 Marzo 2022 -Pres. Berrino, rei. Buffa - causa numero 24 - INPS contro Babolin Con sentenza del 4.7.15 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma di sentenza del tribunale di Treviso, ha dichiarato illegittima la pretesa contributiva di cui alla cartella opposta, con cui erano stati dall'INPS richiesti contributi per la gestione commercianti dal 1997 al 2005, in relazione ad attività svolta dal contribuente nella srl di cui era socio. In particolare, rilevato che la pretesa era basata solo sull'attività dell'impresa risultante da visura camerale, la Corte territoriale ha valutato le prove offerte ed ha da un lato ritenuto non provato, la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella manifatturiera, dall'altro ha ritenuto improprio l'esercizio di poteri ufficiosi di acquisizione di un documento contenente dichiarazioni del contribuente sull'attività (essendo tale documento nella disponibilità dell'INPS e non prodotto tempestivamente, ed acquisito solo nel corso del processo in assenza di piste probatorie presupposte per l'intervento officioso del giudice).

La Corte aveva quindi ritenuto non provata in particolare l'abitualità dell'attività dal contribuente. A fronte di tale sentenza propone ricorso l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il contribuente. Prelimarmente vanno esaminate le questioni sollevate dal controricorrente sulla procura del ricorrente, di cui si lamenta la mancata produzione in atti; esse sono infondate, atteso che il conferimento del potere di costitursi in giudizio deriva da atti notarili il cui numero di repertorio è espressamente indicato negli atti (Cass. n. 6506 del 2022), mentre per altro verso, trattandosi di soggea pubblici, non rileva la titolarità del potere dispositivo sostanziale (richiesto invece dalla giurisprudenza per il conferimento di procura per le imprese private).

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 1 comma 202 203 288 legge 662 del 1996 e 3 comma 2 Legge 45 del 1986, per avere la corte territoriale trascurato l'attività del contribuente socio amministratore, occupandosi invece dell'attività della società che è irrilevante, e per aver inoltre trascurato le prestazioni d'opera di carattere direttivo svolte dal ricorrente e la loro non riconducibilità a quelle di amministratore. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prevalenza vAvsenza rapportarsi ai criteri concreti delleksTiL5sa_ come accertati della sentenza di merito, che ha ritenuto non provata l'attività e in particolare la sua abitualità.

Il motivo non solo tende quindi alla rivalutazione nel merito, inammissibile in sede di legittimità, ma persegue il detto scopo attraverso generici riferimenti agli astratti criteri rilevanti per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, senza riferirsi alla concreta fattispecie sub judice. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. En