Cassation court dismisses appeal against US dismissal due to missed notification deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Anna Tartaglia's appeal against the dismissal of her opposition proceedings against the United States. Tartaglia argued that the initial judgment declaring the case extinguished was erroneous because the required service of process to the US government was not completed within the mandatory deadline. The court held that the subsequent authorization to re-serve the documents did not cure the defect because the new deadline was peremptory, and the US government's later appearance could not validate the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: A peremptory deadline for re-notification of a lawsuit, once missed, renders the subsequent appearance of the opposing party ineffective for the purpose of validating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 18575-2019 proposto da: TARTAGLIA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 112, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINICIO SQUILLACIOTI; - ricorrente - contro STATI UNITI D'AMERICA, in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati 893 in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2522/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 2931/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. R.G. 18575/2019 RILEVATO CHE: con pronunzia in data 9 aprile 2019, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il reclamo avverso la sentenza n. 5773 del 2018 del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da Anna Tartaglia nei confronti dell'ordinanza con cui era stato dichiarato estinto il giudizio introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 mediante il quale la ricorrente, in qualità di ex dipendente del Governo Federale degli Stati Uniti, Dipartimento della Marina, segnatamente della struttura operativa -U.S. Naval Support Activity, aveva impugnato il licenziamento irrogatole con lettera del 26 ottobre 2015 dalla NSA, chiedendo la reintegra e/o il risarcimento del danno oltre alla restituzione della somma di euro 11.474,45 trattenuta in busta paga di novembre 2015; in particolare, la Tartaglia, proponendo opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, aveva assunto l'erroneità della dichiarazione di estinzione - disposta per non essere stato rispettato il termine perentorio concesso per la notifica agli Stati Uniti d'America - oltre a riproporre le proprie doglianze di merito circa la mancata affissione del codice disciplinare, il difetto di tempestività della sanzione, la non sussistenza dei fatti contestati; non essendo andata a buon fine la notifica del ricorso in opposizione, il giudice di primo grado, con ordinanza del 18 gennaio 2018, aveva disposto la rinotifica dello stesso ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aia del 15/11/1965; nel costituirsi, il Governo degli Stati Uniti d'America aveva dedotto, preliminarmente, la correttezza della pronunziata estinzione allegando, quindi, l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione, l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica nei termini, l'inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto e la conseguente decadenza dei termini di legge per l'esercizio dell'azione nonché l'infondatezza della domanda nel merito; con sentenza n. 5773 del 2018 veniva respinto il ricorso in opposizione della ricorrente Tartaglia da parte del Tribunale con compensazione delle spese di lite; impugnata con reclamo tale pronunzia, la ricorrente deduceva l'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio per violazione degli artt. 164 e 291 cod. proc. civ. nonché l'erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'U.S. Naval Supponi Activity, oltre a riproporre le proprie censure di merito; la Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha preliminarmente ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il datore di lavoro della stessa doveva essere individuato nel Governo negli Stati Uniti d'America e non nell'NSA-Naval Support Activity e che, quindi, la parte contro cui impugnare il licenziamento fosse il Governo, aggiungendo che correttamente era stato confermato con la sentenza reclamata il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio, concludendo, quindi, per il rigetto del reclamo con compensazione delle spese di lite; avverso tale pronunzia propone ricorso Anna Tartaglia, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, il Governo degli Stati Uniti d'America; entrambe le parti hanno presentato memorie;
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli arti. 164, commi 1, 2, 3 cod. proc. civ. e 291 cod. proc. civ.; sostiene, al riguardo, parte ricorrente che pacificamente il vizio processuale verificatosi concernesse la votati° in ifis per l'erronea identificazione del soggetto che, rispetto alle domande della ricorrente, avrebbe avuto la legittimazione passiva: gli U.S.A. in luogo della U.S. Naval Support Activity e si sarebbe trattato quindi non di un vizio concernente la notificazione, come ritenuto da entrambi i giudici, bensì di un vizio relativo alla legittimazione processuale che avrebbe riguardato, quindi, la non corretta instaurazione del rapporto processuale, con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art. 164, comma 3, cod. proc. civ., deducendosi che, con la propria costituzione in seno al giudizio di opposizione, il Governo degli U.S.A. avrebbe sanato, con effetto ex tune, qualunque vizio di vocali° in ins soprattutto per essere la stessa costituzione avvenuta pur se non nella fase sommaria, comunque in primo grado; con il terzo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 1335 del 1995 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze Armate, siglato a Londra il 19 giugno 1951 asserendosi che la US.
Naval Support Activitv fosse dotata di legittimazione processuale o che, altrimenti, lo fosse SHAPE, il Quartier Generale Supremo Potenze nlleate in Vuropa cui l'NSA fa capo; i tre motivi, da esaminart_congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono infondati; va premesso che, come osservato dal Supremo Collegio già in epoca risalente (SU n. 400 del 1977) i compiti affidati all'United Naval Support Activitv rientrano, come è circostanza non controversa, fra le attività delle basi militari Nordamericane in Italia; essi operano nel quadro ed in conformità alle previsioni del franato Nord Atlantico di Washington del 4 aprile 1949, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 1 agosto 1949, n.465; in quella occasione le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tale attività, quando è attinente all'organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione di rapporti posti in essere dalla NATO, nell'esercizio dei suoi poteri di organismo internazionale, deve ritenersi sottratta al controllo e, quindi, alla giurisdizione dei singoli Stati membri; tra cui l'Italia, trattandosi di attività di diritto pubblico internazionale, esplicata nell'esercizio di poteri sovrani, riconoscendosi, tuttavia, la sussistenza della giurisdizione italiana nei rapporti di lavoro innestati nell'ambito del funzionamento degli suoi organi in Italia; si distingue, nondimeno, quanto ai rapporti fra organismi N.A.T.O. e privati cittadini degli Stati territoriali (c.d.
Stati di soggiorno), fra dipendenti assunti a statuto internazionale e quelli assunti a statuto locale (SU 5 giugno 1976, n.2054); orbene, nell'ambito della normativa disciplinante i rapporti del personale dipendente dell'U.S. Naval Support Activitv - che questa Corte definisce appunto organismo militare facente capo direttamente alla Forze Armate degli Stati Uniti ( Cass. n. 2721 del 1984) contenuta nel Trattato 4 aprile 1949 del Nord Atlantico tra le Forze Armate degli Stati Uniti ed il Ministero del iavoro é stata chiarito che l'US Naval è un organismo facente capo direttamente alla Marina degli Stati Uniti, e privo di autonoma personalità giuridica, in quanto costituisce, "ufficio operante nell'ambito del comando della Marina degli Stati Uniti d'Amena"; nella medesima pronunzia di legittimità è stato, altresì, affermato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, che ad escludere il carattere imprenditoriale dall'attività dell'organo militare di stanza a Napoli sta il fatto che di esso, inserito nell'organizzazione delle forze Armate americane (istituzionalmente avanti finalità militari), non era stata accertata quella autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale che è necessaria affinchè possa ritenersi l'esistenza dell'impresa; orbene, poste queste premesse, va escluso, quindi, che PUS Naval Support Activity possa configurarsi come un Quartier Generale Interalleato estrinsecandosi, piuttosto, in una articolazione della Marina .\ Iilitare, e, dunque, costituendo un organo degli Stati Uniti d'America; correttamente, quindi, ed in conformità con l'orientamento di legittimità, la Corte d'appello ha ritenuto lo stesso organismo operante sotto la direzione di una catena di Comando che dipende direttamente dal Segretario della Marina USA e dal Capo delle Operazioni Navali, come risulta dallo "Shore Activities and Detachments under the Command of the Secretarv of Navy an Chief of Naval Operations" (si veda, altresì, con riguardo alla Navy Exchange, quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 3717 del 2006); nella specie, proprio sulla scorta di tali considerazioni, il giudice della fase sommaria, su richiesta della stessa parte ricorrente, ha provveduto a concedere termine perentorio per la nuova notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America, notifica non portata a compimento fino al termine della fase sommaria medesima; in particolare, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, il giorno antecedente alla scadenza del termine per la rinotifica, fissato nel 12.10.2016, parte ricorrente aveva richiesto un nuovo termine per la notifica avendo avuto difficoltà a completare la traduzione giurata secondo la Convenzione internazionale; con provvedimento datato 21 ottobre 2016, il Giudice aveva dichiarato "non luogo a provvedere sull'istanza" dovendo la stessa essere valutata in udienza; all'udienza del successivo 27 ottobre la difesa di parte ricorrente aveva reiterato l'istanza alla luce delle difficoltà incontrate "per far tradurre il lungo atto introduttivo" e il giudice, all'esito della camera di consiglio, aveva rinviato all'udienza del 22 dicembre 2016; in quella udienza la difesa aveva depositato copia del ricorso in lingua inglese che frattanto aveva tentato di notificare, nonché comunicazione del Dipartimento Giustizia degli Stati Uniti da cui si evinceva che ai fini della regolarità della notifica occorreva concedere sessanta giorni liberi tra la data della consegna dell'atto e quella di ricezione della prova della notifica e aveva richiesto, quindi, ulteriore rinvio alla luce delle difficoltà riscontrate anche in base alla circolare in questione, talchè il giudice aveva rinviato per esaminare gli atti depositati all'udienza del 12/01/2017;in tale udienza non insistendo più per la concessione di nuovo termine o per la dimostrazione della correttezza della notifica già effettuata, parte ricorrente aveva dedotto, invece, la piena legittimazione processuale della US Naval Support Activity di cui chiedeva, quindi, dichiararsi la contumacia, chiedendo, altresì, di essere autorizzata a notificare anche alla SHAPE, Quartiere Generale Supremo delle Potenze Alleate in Italia ed il giudice aveva rinviato per la valutazione delle ulteriori questioni poste all'udienza del 16 febbraio 2017 nella quale aveva riservato la decisione e, sciogliendo la riserva con provvedimento datato 6 marzo 2017, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; nella successiva fase di opposizione, poi, parte ricorrente non ha provveduto alla notifica al Governo USA del ricorso insistendo per la corretta esecuzione della stessa alla NSA di Napoli mentre il giudice, rinviando la causa all'udienza del 16.11.2017, aveva onerato parte ricorrente di documentare l'avvenuta notifica al Governo degli Stati Uniti d'America, ma, non avendo la parte provveduto, la causa era stata nuovamente rinviata all'udienza del 18.01.2018 nella quale anche non era stata fornita prova della richiesta notifica che si era perfezionata, quindi, soltanto in data 20.01.2018 quando il Governo USA si era costituito regolarmente ed all'esito della discussione era stato confermato il provvedimento di estinzione del giudizio; in sede di reclamo parte ricorrente non rilevando in alcun modo la mancata concessione di ulteriori termini ovvero la non correttezza delle statuizioni del primo giudice circa eventuali richieste non accolte al riguardo ha, invece, dedotto esclusivamente l'erroneo riferimento alla rinotifica ex art. 291 cod. proc. ci-v. in luogo della concessione di termine per la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c(..xl. proc. civ.; ha allegato, infatti, che la mancata notifica al Governo degli Stati Uniti doveva imputarsi ai giudici della fase sommaria perché non solo avevano omesso di indicare alla parte attrice la parte del ricorso che avrebbe dovuto essere integrata o corretta, ma l'avevano tratta in errore con il fuorviante richiamo all'art. 291 cod. proc. civ.; deve osservarsi, al riguardo, l'erroneità del riferimento alla rinnovazione della citazione di cui all'art. 164 cod.
Proc. civ., posto che la stessa può operare esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto, oltre alla cosa oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, all'indicazione del tribunale e alle generalità dell'attore, nome, cognome, codice fiscale, residenza e domicilio ovvero, qualora si tratti di persona giuridica o associazione non riconosciuta, la denominazione della ditta con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; nella specie, infatti, correttamente individuato nel Governo degli Stati Uniti d'America (di cui l'US Naval Support .Activity è articolazione non dotata di autonoma personalità giuridica) il soggetto legittimato passivamente, il Tribunale già nella fase sommaria ha ritenuto che, a fronte di organismo delle Forze Armate americane, privo di autonomia, la regolarità della notificazione imponesse il corretto espletamento della stessa nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto unico soggetto abilitato a riceverla e, sulla base della richiesta del ricorrente, ha assegnato nuovo termine per la notifica; d'altro canto, qualora invece fosse stato indicato erroneamente come soggetto legittimato PUS Naval Support Activity, in considerazione dell'assenza di personalità giuridica del medesimo, la domanda avrebbe dovuto essere respinta nel merito, atteso che la rinnovazione della citazione opera esclusivamente là dove risulti omesso o assolutamente incerto uno degli clementi di cui all'art. 163 e, nella specie, in dispregio del disposto eli cui all'art. 366 cod.
Proc• civ., parte ricorrente non produce l'atto introduttivo del giudizio, talchè deve concludersi, concordemente alla Corte d'appello, cd alla luce della stessa istanza di rinotifica pacificamente avanzata da parte ricorrente che, correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nel Governo degli Stati Uniti d'America, la notifìcazione non fosse stata portata a compimento nel termine perentori() in violazione dell'art. 291 cod. proc. civ.; ed invero, proprio su richiesta della difesa di parte ricorrente il giudice di primo grado si è limitato ad autorizzare la rinotifica del ricorso secondo le Convenzioni internazionali assegnando, all'uopo, un termine per "integrare la notifica"; quanto a tale ultima disposizione, in virtù della quale è stato assegnato a parte ricorrente termine per la nuova notificazione, trattasi, come conferma consolidata giurisprudenza di legittimità, di termine perentorio ( Cass. n. 20982 del 2021); come affermato da questa Corte segnatamente a partire da SU n. 26225 del 2005, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notifica, l'inosservanza di esso impedisce che assuma rilievo l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Cass n. 2593 del 2006;
Cass. n. 14445 del 2011; Cass. n. 4747 del 2012); ne consegue che non idonea a sanare il vizio ai- sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. doveva reputarsi la costituzione nel giudizio in opposizione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, peraltro in una fase successiva a quella sommaria; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; pur in assenza di reciproca soccombenza il Collegio ritiene di operare la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale alla luce della assoluta peculiarità della vicenda e della complessità connessa alla notificazione all'estero del ricorso introduttivo;ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore