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Ordinanza — n. 19775/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late resumption of proceedings after lawyer suspension. The court rejects the claim that the appeal was untimely. The court rules that the appeal was untimely because the lawyer failed to prove the exact date of suspension. The court distinguishes this case from prior precedents involving different parties. The court emphasizes the strict deadline for resuming proceedings after suspension. The court notes the appellant did not specify the suspension end date. The court orders the appellant to pay the unified contribution for the appeal. The court dismisses the appeal based on procedural timeliness issues. The court clarifies the rules for resuming interrupted legal proceedings. The court upholds the lower court's decision on the resumption deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Gina Tralicci's cassation appeal against a Rome Court of Appeal order declaring the proceedings extinct due to late resumption. Tralicci argued the lower court erred in deeming the resumption untimely, while the opposing party contended the appeal was inadmissible due to the finality of the lower court's decision. The court rejected the appeal because Tralicci failed to specify the exact date of her suspension, making it impossible to verify if the resumption met the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 300, 303, 305 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 115-116 c.p.c.: In cases where the party personally represents themselves, the interruption of proceedings due to suspension requires the representative to resume functions within the statutory decadence period, and failure to specify the suspension end date renders the resumption untimely.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural timeliness lawyer suspension resumption of proceedings decadence period cassation appeal personal representation procedural extinction impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 300 c.p.c.
Art. 303 c.p.c.
Art. 305 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115-116 c.p.c.
Art. 86 c.p.c.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
art. 433 c.p
art. 358 c.p
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20112 del 2017
Cass. n. 17375 del 2019
Cass. n. 20509 del 2020
Cass. n. 20509 del 2020);che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la circostanza che nel processo dichiarato estinto l'odierna ricorrente fosse costituita (anche) in proprio emerge dall'atto di appello riprodotto a pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29077-2016 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente contro RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E PALAZZINA G, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2016 R.G.N. 6283/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. ,i RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 19.1.2016, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio pendente tra l'avv. Gina Tralicci e Radio Dimensione Suono s.p.a. per essere tardivamente intervenuta la riassunzione a seguito all'interruzione dichiarata all'udienza del 1°.4.2014 in conseguenza della sospensione della medesima avv. Tralicci dall'esercizio della professione forense; che avverso tale pronuncia l'avv. Gina Tralicci ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria, e contestualmente dichiarando di rinunciare ad altro ricorso già proposto avverso il dispositivo della medesima ordinanza; che Radio DimerWvilw Suono s p.n. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per avvenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità, questa Corte ha effettivamente avuto modo di chiarire che qualora, dopo la notificazione del ricorso per cassazione, il ricorrente notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto ricorso ed una rinnovazione dello stesso gravame, il perfezionarsi della rinuncia per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello, sicché, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto, detta rinnovazione è inidonea a riattivare il precedente ricorso per cassazione ovvero ad instaurarne uno nuovo (Cass. n. 20112 del 2017); che, nondimeno, tale principio va contemperato con l'altro, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile, vale a precludere, sempre che il termine utile non sia decorso, la sua valida rinnovazione (Cass. n. 6517 del 1982); che l'applicazione di tale ultimo principio al caso di specie (certamente possibile, avuto riguardo al contenuto decisorio dell'ordinanza di estinzione: cfr. fra le tante Cass. n. 26914 del 2020) impone di ritenere che, non essendo stata ancora dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'odierna ricorrente nei confronti del mero dispositivo dell'ordinanza di estinzione, il presente gravame sia affatto tempestivo, siccome notificato in data 21.12.2016; che, ciò posto, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 303 e 305 c.p.c., 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto tardiva la riassunzione del processo sul presupposto che, essendo stata l'ordinanza di interruzione letta all'udienza del 1°.4.2016, da tale necessariamente decorreva il termine per la riassunzione, indipendentemente dal fatto che ella non fosse presente all'udienza, essendo costituita personalmente in giudizio; che va preliminarmente rilevato come la presente fattispecie non sia sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con sentenza n. 17375 del 2019, richiamata da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., essendo stata tale ultima pronuncia resa in una vicenda processuale in cui l'evento interruttivo aveva colpito il difensore della parte e non, come nella specie, la parte che, avendone titolo, si difendeva personalmente; che, con riguardo a quest'ultima fattispecie, risulta invece decisivo osservare che, operando in tali casi l'interruzione di diritto e a prescindere dall'eventuale declaratoria giudiziale, è sufficiente e al contempo necessario che il procuratore già regolarmente costituito per se stesso riprenda a svolgere le proprie funzioni in seguito alla cessazione della sospensione nel termine decadenziale di cui agli artt. 301 e 305 c.p.c., senza che abbia rilievo la conoscenza legale della ordinanza d'interruzione del processo (così da ult.

Cass. n. 20509 del 2020);che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la circostanza che nel processo dichiarato estinto l'odierna ricorrente fosse costituita (anche) in proprio emerge dall'atto di appello riprodotto a pag. 12 del ricorso per cassazione, dove si legge che il gravame era proposto "per il sig. Alessandro Roncacci [...] presso l'avv. Gina Tralicci che lo rapp.ta e difende [...] nonché [per] l'avv. Gina Tralicci, con il proprio ministero ex art. 86 c.p.c."; che, non avendo l'odierna ricorrente nemmeno indicato la data di cessazione del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, che è l'unica rispetto alla quale poteva valutarsi la tempestività della riassunzione operata in data 24.2.2016, il ricorso - corretta negli anzidetti termini la motivazione dell'ordinanza impugnata - va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in relazione alle indubbie peculiarità della vicenda; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello